La rescissione del giudicato non si applica al caso in cui l’imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, poichè, ai sensi degli artt. 420 bis, commi 2 e 3, e 175, comma secondo, cod. proc. pen., dall’elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato, sul quale grava l’onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento
Suprema Corte di Cassazione
sezione V penale
sentenza 13 settembre 2016, n. 38108
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sulla richiesta presentata ex articolo 625-ter c.p.p. da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
per la rescissione del giudicato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Pavia in data 7 luglio 2015;
visti gli atti, il provvedimento sopra indicato e la richiesta;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MICHELI Paolo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha richiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore / procuratore speciale di (OMISSIS) chiede la rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza in epigrafe, emessa nei suoi confronti quale imputato del delitto di furto e recante la condanna del (OMISSIS) alla pena di mesi 3 di reclusione ed Euro 100,00 di multa, previa riqualificazione dell’addebito nella forma tentata; la richiesta si fonda sui seguenti presupposti:
– il processo de quo risulta essere stato celebrato in assenza del (OMISSIS), assistito da un difensore di ufficio (Avv. (OMISSIS));
– l’imputato aveva eletto domicilio presso il suddetto legale, nominato all’atto dell’acquisizione della notitia criminis da parte della polizia giudiziaria;
– il relativo verbale aveva pero’ contenuto generico, non risultandovi alcuna indicazione specifica in ordine alle norme penali che si assumevano violate, ne’ elementi utili per l’individuazione del procedimento o della relativa autorita’ giudiziaria presso cui lo stesso sarebbe stato incardinato;
– il (OMISSIS) aveva contattato senza successo l’Avv. (OMISSIS), stante il mutamento medio tempore dei recapiti del difensore rispetto all’indirizzo ed al numero telefonico dello studio, risultanti dal verbale di elezione di domicilio;
– l’Avv. (OMISSIS) non aveva mai informato il proprio assistito quanto alla pendenza od agli esiti del procedimento, e si era limitata – in occasione dell’udienza dibattimentale – a prestare acquiescenza alla richiesta del P.M. per la produzione dell’intero fascicolo delle indagini, senza poi presentare impugnazione avverso la decisione di condanna;
l’odierno ricorrente non aveva mai modificato residenza anagrafica od utenza cellulare, dati parimenti risultanti nel predetto verbale di elezione di domicilio e percio’ facilmente accessibili per il difensore;
la sentenza de qua aveva comportato un effetto assai pregiudizievole per il (OMISSIS), il quale era in attesa delle determinazioni del Tribunale di Sorveglianza di Milano su una richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali (poi vanificata proprio per il passaggio in giudicato di quella pronuncia);
il condannato e’ persona con grave invalidita’, bisognevole di assistenza negli atti di gestione della vita quotidiana.
La difesa sostiene che, malgrado l’entrata in vigore del nuovo articolo 625-ter c.p.p., debbano conservare valore i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ in tema di giudizio contumaciale, laddove si assumeva che la notifica di un provvedimento presso il difensore di ufficio domiciliatario non fosse idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del provvedimento in capo all’imputato, salvo che la stessa non emergesse aliunde, ovvero si dimostrasse che il difensore d’ufficio era riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta non puo’ trovare accoglimento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la rescissione del giudicato ex articolo 625 ter c.p.p. non si applica al caso in cui l’imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, poiche’, ai sensi dell’articolo 420 bis c.p.p., commi 2 e 3 e articolo 175 c.p.p., comma 2, dall’elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato, sul quale grava l’onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (Cass., Sez. 5, n. 12445/2016 del 13 novembre 2015, Degasperi, Rv. 266368). Vero e’ che, nella fattispecie oggi portata all’attenzione di questa Corte, vengono segnalate situazioni peculiari, ma e’ necessario osservare che:
– la dedotta genericita’ di contenuto del verbale di elezione di domicilio circa le norme penali violate o l’autorita’ giudiziaria procedente non era tale da comportare effetti pregiudizievoli per il (OMISSIS) (si trattava di un furto presso un supermercato di Voghera, constatato subito prima dagli operanti in flagranza di commissione ad opera del ricorrente, con immediata restituzione della refurtiva all’avente diritto);
nello stesso corpo del ricorso si legge come, dopo l’anzidetto verbale di elezione di domicilio (dell’8 gennaio 2014), vi fu notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari all’Avv. (OMISSIS), quale domiciliatario del (OMISSIS), in data 28 maggio: la notifica avvenne presso lo studio indicato nel verbale medesimo, in (OMISSIS);
solo in seguito il difensore di ufficio si trasferi’ in (OMISSIS), cambiando il numero telefonico, li’ ricevendo per il proprio assistito il decreto di citazione a giudizio;
il (OMISSIS), in definitiva, rimase colpevolmente inerte per oltre quattro mesi, visto che gli sarebbe stato certamente possibile contattare l’Avv. (OMISSIS) prima della notifica dell’avviso ex articolo 415-bis c.p.p., ne’ puo’ intendersi provato che egli si trovo’ impedito a farlo a causa del proprio stato di salute;
a prescindere dall’essersi adoperata o meno per rintracciare il suo assistito, anche ai fini di valutare un eventuale appello avverso la sentenza di condanna, l’Avv. (OMISSIS) esercito’ correttamente ed efficacemente il proprio mandato, partecipando a due udienze (come risulta dai relativi verbali in atti) e vedendosi accogliere la richiesta di derubricazione del reato nell’ipotesi del tentativo.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
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