Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 1 marzo 2017, n. 10050

La particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis) richiede degli apprezzamenti di merito che non sono compatibili con la natura semplificata del patteggiamento

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 1 marzo 2017, n. 10050

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. SCARLINI Enrico V – rel. Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/12/2015 del GIP TRIBUNALE di IMPERIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

lette le conclusioni del PG che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza del 21 dicembre 2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sanremo applicava a (OMISSIS) la pena concordata di mesi 4 di reclusione ed Euro 1.700,00 di multa per il delitto contestatogli ai sensi degli articoli 99 e 473 c.p..

2 – Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, nell’unico motivo, la mancata declaratoria di non punibilita’ ai sensi dell’articolo 131 bis c.p. dal medesimo richiesta al giudice all’udienza dell’11 novembre 2015 e, quindi, prima della decisione.

Decisione che avrebbe potuto prendere anche ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., il cui diniego, invece, non era stato in alcun modo motivato.

3 – Il Procuratore generale presso questa Corte conclude per l’inammissibilita’ del ricorso non rientrando il proscioglimento disposto ai sensi dell’articolo 131 bis c.p. nelle ipotesi previste dall’articolo 129 codice di rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.

1 – Questa Corte, infatti, ha gia’ avuto modo di affermare che e’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuita’ del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilita’ non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall’articolo 129 c.p.p., alla cui insussistenza e’ subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926).

E cio’ in quanto l’istituto introdotto dall’articolo 131-bis c.p.p. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura semplificata del rito adottato su istanza dello stesso ricorrente.

2 – All’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende

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