Le massime

1. Se per effetto della non impugnazione della questioni di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, si è formato il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, la pronuncia di incostituzionalità della norma sul cui presupposto il giudice ha deciso nel merito non ha effetto su quel processo, perché il rilievo del difetto di giurisdizione è ormai precluso.

2. Una volta che il giudice di primo grado ha ritenuta la propria giurisdizione e ha pronunciato nel merito, la omessa riproposizione avanti al giudice di appello della questione di giurisdizione determina che su di essa si formi il giudicato, con l’ulteriore conseguenza che la pronuncia di incostituzionalità non può riverberare alcun effetto.

Il testo itegrale

Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza del 18 ottobre 2012, n.17839

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *