Suprema Corte di Cassazione
sezione unite
ordinanza 9 luglio 2014, n. 15593
Ritenuto in fatto
1. L.C., dopo che il Tribunale di Brindisi, in riforma della sentenza del Giudice di pace di San Vito dei Normanni, originariamente adito, aveva declinato la giurisdizione indicando come munito di questa il giudice tributario, ha riassunto la causa dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi, chiedendo la condanna di Equitalia E.T.R. s.p.a. al risarcimento dei danni subiti a seguito del provvedimento di fermo amministrativo della propria autovettura, emesso per crediti tributari (contributi consortili), danni dovuti al prolungamento del fermo per oltre cinque anni, senza che fosse dato corso ad alcuna azione esecutiva, né tanto meno disposto la revoca del provvedimento, con conseguente indisponibilità dell’autoveicolo e degrado dello stesso.
La Commissione tributaria adita, con ordinanza depositata il 6 giugno 2013 (regolarmente comunicata alle parti costituite), ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, osservando che, nella fattispecie, l’azione non è finalizzata all’annullamento del fermo, ma si configura come azione di risarcimento del danno per illecito comportamento dell’amministrazione, responsabile, secondo il ricorrente, di avergli di fatto espropriato l’autovettura, rendendola indisponibile sine die: ne consegue, ad avviso della CTP, che la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice ordinario.
2. Le parti del giudizio di merito non si sono costituite.
Considerato in diritto
1. La giurisdizione va regolata con l’attribuzione della controversia alla competenza del giudice ordinario.
E’ vero, infatti, che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di queste sezioni unite, la giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del fermo amministrativo di beni mobili registrati (e del relativo preavviso), emesso ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con riguardo a crediti di natura tributaria, spetta al giudice tributario e i si estende anche all’ipotesi in cui la domanda sia stata proposta in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 35, comma 25 quinquies, dei d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), il quale, modificando l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario (tra le altre, Cass., sez. un., nn. 10672 del 2009, 9568 del 2014).
Tuttavia, nella fattispecie, la domanda proposta dal C. non investe il rapporto tributario (requisito necessario per configurare la giurisdizione tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali: Cass., sez. un., nn. 20323 del 2012, 3773 del 2014), ma ha ad oggetto il comportamento asseritamente illecito – causa del danno lamentato – tenuto dal concessionario nella fase successiva all’emissione del provvedimento di fermo, del quale non è chiesto l’annullamento per ragioni attinenti al credito tributario: sicché il giudizio attiene ad una posizione di diritto soggettivo del tutto indipendente ed avulsa dal rapporto tributario e rientrante, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr., per un caso analogo, Cass., sez. un., n. 14506 del 2013).
2. Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti.
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