Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza n. 25473 del 13 novembre 2013

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 67/06/07, depositata il 22 ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, rigettato l’appello dell’Ufficio, confermava la decisione n. 125/04/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Terni che aveva accolto il ricorso del contribuente L.F. avverso il provvedimento n. Reg. 163201N739IV REGISTRO col quale l’Amministrazione aveva ritenuto non dovuta l’agevolazione di cui all’art. 5, comma 1, l. 22 aprile 1982, n. 168, norma che prevede che “Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa”.

La CTR, diversamente dall’Amministrazione, riteneva che il diritto all’agevolazione dovesse esser riconosciuto pur se, al momento della registrazione dell’atto, il contribuente non l’aveva richiesto e non era ancora stata stipulata la convenzione col Comune: secondo la CTR, difatti, in mancanza di espressa previsione, l’art. 5, comma 1, l. n. 168 del 1982, doveva esser interpretato nel senso che la disposizione non subordina il diritto al beneficio a nessuna delle due vedute condizioni.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

1. Col secondo motivo di ricorso, da esaminarsi per primo per il suo più liquido carattere, l’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 1962/168, nonché degli artt. 12 e 14 prel.”, deducendo che l’agevolazione, giusto il tenore letterale dell’art. 5, comma 1, l. n. 168 del 1982, cit., richiedeva, quale elemento costitutivo del diritto, che al momento della registrazione dell’atto fosse in essere la Convenzione col Comune, pena un’estendersi del beneficio che, in quanto eccezione alla regola generale, era da considerarsi di stretta interpretazione e quindi non applicabile fuori dei casi previsti dalla legge in ragione del divieto di analogia di cui all’art. 14 prel.
Il quesito era: “se, in materia di agevolazione dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 5 l. 168/1982, nel caso in cui al momento della registrazione la Convenzione col comune non era ancora stata stipulata, essendo questa intervenuta dopo sei mesi dalla registrazione, violi l’art. 5 l. 1982/l68, nonché gli artt. 12 e 14 prel. la sentenza della CTR che riconosce il diritto all’agevolazione, mentre le norme anzidette (correttamente intese alla luce del divieto di interpretazione analogica delle norme eccezionali quali sono quelle che concedono benefici fiscali) avrebbero imposto di considerare non utile ai fini del riconoscimento dell’agevolazione la predetta
Convenzione con il comune, in quanto intervenuta solo dopo la registrazione dell’atto”.
Il motivo è fondato giacché, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, l’art. 5 1. n. 168 del 1982 riconosce l’agevolazione esclusivamente quando sia già stata stipulata la Convenzione ed atteso che questa e indispensabile all’attuazione del recupero, cosicché in mancanza vien meno la causa dell’agevolazione e per di qui la conseguenza che la Convenzione deve esser necessariamente intesa come elemento costitutivo del beneficio; e non potendo ovviamente avere alcun rilievo le sopravvenute vicende, magari a distanza di molti anni (Cass. sez. trib. n. 17061 del 2010; Cass. sez. trib. n. 8480 del 2009; Cass. sez. trib. n. 14478 del 2003).
2. Assorbito il primo motivo.
3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la controversia può essere decisa col rigetto del ricorso introduttivo della lite fiscale.
4. Nella particolarità della lite, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. Reg.
163201N739IV REGISTRO; compensa integralmente le spese processuali di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013

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