SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 4 settembre 2013, n. 20256

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CO.BRI., Costruzioni Immobiliari Brianza srl in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma Via Ezio 12, presso lo studio del Prof. Avv.to Galasso Alfredo, rappresentato e difeso dall’Avv.to Monducci Franco, in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t.;

– resistente –

avverso la sentenza n. 27/43/2007 della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, depositata il 13/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2013 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida;

udito l’Avvocato dello Stato, Paolo Gentili, per parte controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 27/43/2007 del 22/03/2007, depositata in data 13/04/2007, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. 43, respingeva, con compensazione delle spese di lite, l’appello proposto, in data 10/01/2006, dalla CO.BRI. srl in liquidazione, avverso la decisione n. 118/14/2004 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva respinto il ricorso della stessa società contro un avviso di accertamento, notificatole nel dicembre 2002 dall’Agenzia di Milano (OMISSIS), per maggiori imposte IRPEG ed ILOR dovute l’anno 1996 (oltre le sanzioni, oggetto di distinto atto impositivo, conseguenti alla mancata risposta al questionario relativo alle registrazioni contabili inerenti un terreno edificabile venduto nell’agosto 1996 alla CO.E.DI.srl), a fronte del maggior reddito conseguente alla vendita, per L. 521.000.000, non risultata regolarmente contabilizzata, dell’immobile alla CO.E.DI.srl.

La C.T.P. respingeva il ricorso della contribuente, nel merito, ritenendo indimostrata la tesi difensiva della CO.BRI. relativa ad una pregressa vendita dell’immobile ad un diverso soggetto, la Società Lombarda Costruzioni Edili, negli anni 1992 e 1993.

La Commissione Tributaria Regionale respingeva il gravame della contribuente, preliminarmente rilevando che, con altra sentenza (n. 26/43/2007), emessa in pari data dalla stessa Commissione, era stato accertato che la notificazione a mezzo del servizio postale del questionario per la richiesta di documenti era stata effettuata irritualmente (in data 5/7/2002, mediante consegna del plico a persona non identificabile e della quale non era indicata la qualità rivestita nell’ambito della società), con conseguente nullità dell’atto di contestazione relativo alle sole sanzioni. Nel merito, la C.T.R., affermando che “l’avviso di accertamento appariva sufficientemente motivato”, riteneva indimostrata la tesi dell’appellante circa la riscossione del prezzo della vendita del terreno anteriormente, negli anni 1992 e 1993, da un soggetto diverso rispetto a quello indicato nel rogito notarile dell’agosto 1996, “sia perchè una fatturazione risalente a 3-4 anni prima del rogito non può essere ricondotta alla stessa operazione economica…oggetto del rogito, sia perchè la tesi dell’avvenuta riscossione del prezzo 3-4 anni prima del rogito contrasta con l’autorizzazione, che la società avrebbe concesso al suo rappresentante, a stipulare la vendita ed a concordare il prezzo”. I giudici tributari aggiungevano inoltre che, in conformità ad orientamento interpretativo della Suprema Corte sul D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (T.U.I.R.), la deroga al principio di competenza, con riguardo al reddito di impresa, era consentita soltanto “per le ipotesi nelle quali nel periodo di competenza” non fosse “ancora certa l’esistenza di una spesa”.

Avverso tale sentenza (presente nel fascicolo di parte ricorrente) ha promosso ricorso per cassazione la società contribuente, deducendo due motivi, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Motivo 1, in relazione all’art. 112 c.p.c., avendo i giudici tributari omesso ogni pronuncia sul vizio di mancanza di qualunque motivazione della sentenza di primo grado, oggetto di pregiudiziale motivo di appello, e Motivo 2, in relazione sempre all’art. 112 c.p.c., non essendosi i giudici tributari pronunciati sul capo tre delle conclusioni in appello, concernente il vizio di motivazione dell’atto impositivo), e per contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Motivo 3, per avere i giudici tributari contraddittoriamente, da un lato, confermato la mancanza di prova della rituale notifica del questionario e, dall’altro lato, “confermato l’avviso di accertamento la cui induttività era stata disposta dall’ufficio in ragione dell’asserita mancata risposta al questionario, la notifica del quale non era venuta a conoscenza della ricorrente”).

Non ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso, depositando soltanto un atto di costituzione ai fini della partecipazione alla pubblica udienza di discussione.

Motivi della decisione

I primi due motivi, implicanti error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sulle conclusioni 1) e 3) delle conclusioni dell’atto di appello della CO.BRI. (ritrascritto in ricorso), sono infondati.

La sentenza impugnata, da un lato, ha ripercorso il ragionamento dei giudici di primo grado, condividendolo e supportandolo di ulteriori considerazioni al fine di confermarne il giudizio finale, con conseguente implicita reiezione del vizio, denunciato in appello, di omessa motivazione della decisione della C.T.P., e, dall’altro lato, ha ritenuto sufficiente motivato l’avviso di accertamento, osservando che la CO.BRI. si era difesa nel merito, così rigettando l’eccezione dell’appellante volta a contestare la carenza di motivazione dell’atto impositivo per asserita correlazione della pretesa ad una mera inosservanza formale (l’omessa risposta della contribuente ad un questionario non ritualmente notificatole). Il terzo motivo è del pari infondato, oltre che inammissibile per difetto di autosufficienza (non essendo ritrascritto nel dettaglio il contenuto dell’avviso di accertamento, ai fini della vaglio della natura della metodologia ricostruttiva).

Invero, non vi è alcuna contraddizione in termini di correlazione logica tra le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, inerenti la non debenza delle sanzioni, accertata in altro giudizio, in mancanza di un’inerzia della contribuente, alla richiesta di informazioni documentali, alla stessa imputabile, per difetto di una rituale notifica del “questionario”, e la legittimità della pretesa impositiva, per omessa registrazione dei ricavi conseguenti alla vendita di un terreno edificabile nel 1996.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il paradigma normativo del procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti, disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non prevede, quale suo presupposto o momento necessario ed indefettibile della serie procedimentale finalizzata alla rettifica, l’invio del questionario di cui all’art. 32, n. 4, sicchè il mancato invio non inficia la perfezione e la validità del procedimento di rettifica, che restano subordinate alla sola carenza dei presupposti di cui all’art. 38 del suddetto decreto (principio consolidato: vedi ; Cass. 23 giugno 2006, n. 14675; Cass 453/2013 ). La norma, infatti, non ha come obiettivo di impedire la manipolazione fraudolenta delle scritture contabili, essendo invece dettata, come anche quella che prevede la comparizione personale del contribuente (art. 32 cit., comma 1, n. 2), allo scopo di favorire il dialogo fra le parti, in vista di un chiarimento pre-contenzioso delle reciproche posizioni, con risparmio di energie economiche e processuali. Sicchè il soggetto è posto in condizione di rispondere – e rendere in tal modo possibile un chiarimento utile ad entrambe le parti – o non rispondere ed attendere l’esito dell’accertamento in corso; fermo restando (ad ulteriore dimostrazione dello spirito di collaborazione e di dialogo cui la norma in esame è ispirata) che egli ha pur sempre facoltà di dimostrare con idonea documentazione, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6). Inoltre, se la mancata risposta sia dipesa da impossibilità obiettiva di rispondere o da qualunque altra causa incolpevole, l’allegazione tempestiva di tale circostanza impedisce qualunque preclusione nella successiva ed eventuale fase contenziosa (Cass. 28049/2009). In caso di mancato esercizio di tale facoltà, di invio del questionario, da parte dell’ufficio, l’iniziativa è consentita al contribuente (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6); anche la mancata risposta al questionario, se giustificata mediante l’allegazione di una causa d’impossibilità incolpevole, non comporta alcuna preclusione.

La Commissione Tributaria Regionale non ha posto a fondamento della sua decisione la mancata risposta al questionario, non ritualmente inviato,ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, essendosi limitata ed evidenziare che la documentazione esibita in giudizio dalla contribuente non era comunque idonea a sorreggere la relativa tesi difensiva.

La Corte rigetta il ricorso.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 140 del 2012, attuativo della prescrizione contenuta nel D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, convertito dalla L. n. 271 del 2012 (Cass. S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 24 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2013

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