Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria
sentenza 4 novembre 2015, n. 22476

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 187/49/06, depositata il 27 aprile 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2015 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avvocato dello Stato (OMISSIS) per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, il quale ha concluso per l’inammissibilita’ del primo, secondo e quinto motivo del ricorso, l’accoglimento del terzo e l’assorbimento del quarto e del sesto.

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in. epigrafe, con la quale e’ stato confermato l’accoglimento del ricorso proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) contro l’avviso di accertamento ad essi notificato, in qualita’ di eredi di (OMISSIS), deceduto nel (OMISSIS), a titolo di IRPEF ed ILOR in relazione al maggior reddito accertato nei confronti della (OMISSIS) s.n.c, della quale il (OMISSIS) era socio.

Il giudice d’appello ha ritenuto la nullita’ insanabile dell’avviso di accertamento in ragione della “irregolarita’” della notificazione, in quanto effettuata il 23 dicembre 1997 impersonalmente e collettivamente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto, laddove, a suo avviso, tale modalita’ di notifica e’ possibile entro un anno dalla morte e in ogni caso solo qualora non fosse data comunicazione dei nomi e degli indirizzi degli eredi, cio’ che invece essi avevano provveduto ad effettuare.

2. Gli intimati non si sono costituiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., rilevando che il giudice d’appello non ha esaminato il motivo di gravame con cui l’Ufficio aveva lamentato che in primo grado il vizio di notifica dell’avviso di accertamento era stato rilevato d’ufficio.

Il motivo e’ infondato, dovendosi ritenere che il giudice a quo, nell’esaminare anch’esso la questione della validita’ della notifica, abbia implicitamente rigettato il detto motivo d’appello, interpretando l’atto introduttivo nel senso che in esso fosse compresa tale doglianza, la’ dove era stato dedotto che “il contribuente era deceduto nel 1995 e l’avviso era stato notificato nell’ultimo domicilio conosciuto dello stesso”.

2. Il secondo motivo, con il quale e’ denunciata l’insufficienza della motivazione su fatto decisivo, e’ inammissibile perche’ privo dei requisiti prescritti dall’articolo 366 bis cod. proc. civ., il quale, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, richiede, per la censura di vizi di motivazione, la chiara e sintetica indicazione del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o, per quanto qui specificamente rileva, delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della stessa la rende inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008, 27680 del 2009).

3. Col terzo motivo e’ denunciata la violazione dell’articolo 156 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito escluso che l’eventuale vizio di notifica dell’avviso di accertamento fosse stato sanato con l’impugnazione dell’atto.

Il motivo e’ fondato.

Premesso che il giudice d’appello ha accertato in fatto che la notificazione dell’avviso era stata effettuata “impersonalmente e collettivamente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto” nonostante che essi avessero comunicato all’Ufficio i propri nomi ed indirizzi, deve ritenersi che cio’ ha determinato un vizio di nullita’ della notificazione, come tale sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’articolo 156 cod. proc. civ., a seguito della proposizione del ricorso da parte degli eredi medesimi.

Al riguardo, va infatti ribadito che, in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non e’ un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicche’ la sua invalidita’, o anche inesistenza, non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria (da ult., Cass. nn. 654 del 2014, 5057 e 8374 del 2015).

In particolare, quindi, nel caso di atto impositivo intestato a soggetto deceduto, l’esecuzione della notifica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65, comma 4, presso il suo ultimo domicilio, impersonalmente e collettivamente agli eredi, nonostante questi abbiano effettuato, almeno trenta giorni prima, la comunicazione all’Ufficio delle proprie generalita’ e del domicilio fiscale, configura anch’essa una ipotesi di nullita’ della notificazione stessa, soggetta quindi al regime della sanatoria ex articolo 156 c.p.c., laddove la insanabile inesistenza della notificazione deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di notifica dell’atto indirizzata al soggetto deceduto, perche’ essa, in tal caso, va ad incidere in realta’ sul momento strutturale del rapporto tributario (e quindi sull’atto), che non e’ evidentemente configurabile nei confronti di un soggetto non piu’ esistente (Cass. nn. 12210 del 1995,11447 del 2002, 18729 del 2014).

4. Ogni altra censura resta assorbita.

5. In conclusione, va accolto il terzo motivo, rigettato il primo, dichiarato inammissibile il secondo e assorbiti i restanti; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale Lombardia, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi all’enunciato principio di diritto, oltre a provvedere alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara inammissibile il secondo e assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

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