CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria 
Sentenza 3 febbraio 2014, n. 2279

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7575-2007 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) con procura notarile del Not. Dott. (OMISSIS) in (OMISSIS) rep. n. 2013 126606 del 12/06/2007;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 192/2005 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 16/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) delega Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate di Cesena notifico’ ad (OMISSIS) un avviso di rettifica, relativo ad Iva per l’anno 1997, richiamando un pvc della Guardia di Finanza, notificato in pari data e redatto, all’esito dell’accesso presso la ditta del contribuente, sulla base di rapporti bancari a lui riconducibili, acquisiti in sede penale. Il proposto ricorso fu parzialmente accolto in prime cure, e la decisione, impugnata da entrambe le parti, fu riformata in appello con la sentenza indicata in epigrafe, avverso la quale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della Legge n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7 e articolo 24 Cost., il ricorrente sostiene che, nel ritenere derogabile il termine dilatorio di sessanta giorni tra la notifica del pv di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e la notifica dell’avviso d’accertamento, la CTR non ha considerato che la norma vieta all’Amministrazione di emettere l’atto impositivo prima della scadenza del termine, salvo il caso di “particolare e motivata urgenza”, nella specie, non ricorrente, e che la relativa inosservanza non puo’ che inficiare l’accertamento, essendo volta a tutelare il diritto alla difesa del contribuente.
2. Il motivo e’ fondato.
3. Le Sezioni Unite della Corte, chiamate a comporre il contrasto esistente in giurisprudenza circa le conseguenze del mancato rispetto del termine di cui alla menzionato articolo 12 dello Statuto del contribuente, con la sentenza n. 18184 del 2013 hanno affermato il seguente principio: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attivita’, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per se’, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimita’ dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiche’ detto termine e’ posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed e’ diretto al migliore e piu’ efficace esercizio della potesta’ impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensi’ nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio”.
4. A tale stregua, non essendo state neppure allegate specifiche ragioni d’urgenza, esonerative dall’osservanza del termine, la ritenuta legittimita’ dell’atto impositivo non e’ conforme a diritto, non essendo sufficiente la mera circostanza, affermata nel controricorso, che era in scadenza il termine di decadenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57, per l’accertamento relativo al periodo d’imposta 1997, restando, appunto, oscure le ragioni per le quali l’Ufficio non si e’ tempestivamente attivato, onde rispettare il termine di cui all’articolo 12, comma 7 in esame e cosi’ consentire il doveroso dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, e considerato, inoltre, che, opinando con l’Amministrazione, si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio, sopra enunciato, secondo cui il requisito dell’urgenza deve esser riferito alla concreta fattispecie e, cioe’, al singolo rapporto tributario controverso.
5. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, restando assorbito l’esame degli altri due motivi con cui si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo.
6. Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, essendosi la giurisprudenza formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Spese compensate.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *