Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 21 febbraio 2018, n. 4154. Non compete ai creditori finali bensì esclusivamente all’ente incaricato della riscossione unitaria (agenzia delle Entrate) il ricupero del credito d’imposta utilizzato attraverso l’indebita compensazione nel modello F24 in misura eccedente rispetto a quella effettivamente spettante

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Come emerge del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, articoli 17 e segg., che hanno introdotto un sistema di riscossione unificato, il recupero delle somme indebitamente compensate e non versate non compete ai creditori finali, ma al soggetto che e’ incaricato di controllare i pagamenti effettuati, suddividendoli secondo la loro destinazione, e di verificare le operazioni di compensazione effettuate.

In presenza di tale sistema il contribuente puo’ eseguire cumulativamente versamenti diretti, concernenti imposte dirette, altre imposte, contributi previdenziali e locali, su una contabilita’ unica intestata al Ministero delle Finanze, utilizzando il modello F24, e puo’ operare eventuali compensazioni tra poste attive e poste passive, che comprendono non solo imposte diverse, ma anche i rapporti con enti previdenziali, altri enti o enti locali.

Cio’ comporta che il mancato versamento di un contributo previdenziale, di una addizionale regionale o anche di un tributo gestito dalla Amministrazione dei Monopoli di Stato, proprio per effetto della sua compensazione con un credito di imposta di altra natura da parte del contribuente, non impone all’Ente creditore di procedere al recupero qualora la compensazione sia stata operata in assenza dei presupposti, atteso che a cio’ provvede l’ente incaricato della riscossione unitaria (Agenzia delle Entrate) e della ripartizione tra i soggetti beneficiari delle somme confluite sulla contabilita’ unificata del Ministero delle Finanze.

9. Passando all’esame del ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36 e dell’articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare tutte le doglianze da essa fatte valere, ed in particolare quelle esposte nelle controdeduzioni depositate in appello, rubricate con i nn. 2, 3, 4, 5, 6, che sono state integralmente trascritte nel ricorso per cassazione, con la conseguenza che, vertendosi in una ipotesi di omessa pronuncia, la mancanza di indicazione delle ragioni poste a fondamento della decisione si risolverebbe in un vizio in procedendo ex articolo 111 Cost., e non nel vizio disciplinato dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

9.1. Il motivo e’ fondato.

Nella sentenza impugnata il giudice di appello, dopo avere dato atto nella parte dedicata allo svolgimento del processo delle singole censure fatte valere dalle parti in causa, ha ritenuto che la iscrizione a ruolo effettuata dall’Amministrazione finanziaria a seguito di controllo automatizzato sia avvenuta nel pieno rispetto delle condizioni prescritte dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis.

A tal riguardo ha spiegato che correttamente l’Amministrazione finanziaria si e’ limitata a verificare, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione dei redditi 2005 e sulla “scorta delle distinte delle compensazioni fornite dal Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria”, la sussistenza di imposte e contributi che, sebbene esattamente quantificati e regolarmente indicati nella dichiarazione dei redditi prodotta per l’anno 2005, risultavano non versati in ragione della incapienza del credito di imposta con cui erano stati asseritamente compensati.

La Commissione Tributaria regionale ha, quindi, evidenziato che l’Agenzia delle Entrate, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, ha svolto un mero controllo cartolare che non ha implicato alcuna “valutazione giuridica”, sottolineando che “…e’ proprio nella sufficienza ed idoneita’ della cartella di pagamento a motivare adeguatamente la pretesa tributaria e, insieme, nella interazione della cartella esattoriale medesima con la dichiarazione dei redditi, che risiede il motivo per cui il legislatore ha previsto, nel caso di mancato versamento di imposte, riscontrato a conclusione dell’attivita’ di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36 bis, l’emissione di avviso di accertamento prima della iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale”.

Richiamando l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, e’ applicabile tutte le volte in cui le omissioni e gli errori si evincano in modo inequivocabile dalla dichiarazione dei redditi (Cass. n. 2531 del 21.2.2009), la C.T.R. ha pure posto in rilievo che nel caso di specie la liquidazione dei tributi dovuti “si sovrappone alla dichiarazione mancando qualsiasi pretesa ulteriore rispetto al dichiarato”, escludendo in tal modo che la iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, dovesse avvenire, come sostenuto dalla contribuente, mediante un previo avviso di recupero di credito di imposta, come previsto dalla L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 421 e che la lettura dei dati riportati nella cartella esattoriale, che evidenziavano le somme relative alle imposte non corrisposte ed il periodo di imposta, non fossero di per se’ sufficienti a far comprendere, al destinatario dell’atto, i motivi della pretesa tributaria ed il fondamento della stessa.

La C.T.R. ha, inoltre, negato che la decisione circa la legittimita’ della cartella di pagamento oggetto del giudizio potesse essere effettuata sulla base di valutazioni di merito riguardanti l’avviso di recupero n. (OMISSIS), trattandosi di pretesa distinta e separata da quella su cui essa era chiamata a pronunciarsi.

Cosi’ motivando, la C.T.R., sebbene abbia ritenuto insussistenti i profili di nullita’ eccepiti dalla contribuente concernenti la asserita violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis e della L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 421, non ha tuttavia esaminato l’ulteriore doglianza fatta valere dalla (OMISSIS) s.r.l. riguardante la dedotta duplicazione della imposta.

A tal proposito, deve rilevarsi che sebbene la procedura del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36 bis, e’ distinta e diversa dall’avviso di recupero che e’ stato emesso nell’anno 2007, atteso che l’avviso di recupero scaturisce da un controllo sostanziale dei presupposti necessari per beneficiare dell’agevolazione, e non da un controllo meramente formale della dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente, e’ anche vero che, a fronte delle contestazioni sollevate dalla (OMISSIS) s.r.l., la quale ha sostenuto che l’accertamento svolto nel 2007 non ha riguardato solo la verifica dei presupposti per l’utilizzo della agevolazione, ma si e’ esteso anche ad un riscontro di tutte le compensazioni effettuate, il giudice di appello avrebbe dovuto verificare, all’esito di un attento esame del contenuto dell’atto di accertamento, della cartella di pagamento emessa nel 2008 e della cartella di pagamento emessa nel 2009, se il credito di imposta che l’Agenzia delle Entrate assume essere stato utilizzato in eccesso per indebita compensazione nei due atti impugnati sia il medesimo e, quindi, se sia stata applicata piu’ volte la maggiore imposta, in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 67.

Tale riscontro non e’ stato effettuato dalla C.T.R., la quale, partendo dal presupposto che la cartella di pagamento emessa nel 2009 si fondava su un accertamento meramente formale che non richiedeva un previo avviso di recupero di credito di imposta, come previsto dalla L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 421, non ha ritenuto necessario procedere ad un contestuale esame dell’atto di recupero gia’ emesso nel 2007, omettendo in tal modo di affrontare la questione reiterata dalla contribuente con le controdeduzioni depositate in appello e, dunque, di accertare se il vizio da essa lamentato, ossia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 67, fosse o meno fondato.

La assenza di motivazione in ordine ad uno dei motivi di illegittimita’ della cartella di pagamento fatti valere dalla contribuente si traduce in vizio di omessa pronuncia, dato che la motivazione non prende in considerazione una delle questioni rilevanti e decisive prospettate dalla parte appellata.

L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’articolo 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimita’ di effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, nonche’, specificamente, dell’atto di appello, mentre e’ inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 25761 del 5/12/2014, Cass. 11801 del 15/5/2013).

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio, risultando necessari accertamenti di fatto che esulano dal giudizio di legittimita’.

10. La fondatezza del primo motivo di ricorso fa ritenere assorbiti gli altri due motivi di ricorso fatti valere dalla (OMISSIS) s.r.l..

Per tutto quanto sopra esposto, in relazione al ricorso recante n. 2112/11 R.G., devono essere accolti il primo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate e, respinti gli altri motivi, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria della Puglia, in diversa composizione, che provvedera’ anche in merito alle spese di lite del presente giudizio di legittimita’; in relazione al ricorso n. 8023/13 R.G., deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria della Puglia, in diversa composizione, a cui deve essere demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, riunito al presente ricorso il ricorso n. 8023/13 R.G., in relazione al ricorso iscritto al n. 2112/11 R.G., accoglie il primo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo e rigetta gli altri motivi; in relazione al ricorso iscritto al n. 8023/13 R.G., accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri motivi; cassa le sentenze impugnate con rinvio alla Commissione Tributaria della Puglia, in diversa composizione, la quale provvedera’ anche in merito alle spese del giudizio di legi

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