Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione Tributaria

sentenza 15 ottobre 2014, n. 21796

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 e’ elettivamente domiciliata;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia n. 169/66/08 depositata il giorno 1.12.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.7.2014 dal Consigliere Dott. Roberta Crucitti;

udito per la controricorrente l’Avv. (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria. Regionale della Lombardia – sezione distaccata di Brescia – in controversia avente ad oggetto rimborso dell’i.r.a.p. per gli anni dal 1999 al 2002 – aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la prima decisione favorevole al contribuente.
In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che il contribuente fosse soggetto ad I.R.A.P. in quanto, nei periodi di imposta considerati, svolgeva attivita’ di consulenza informatico – commerciale, con organizzazione adeguata, come dalle evidenze offerte
dalle parti che documentavano beni strumentali, quote di ammortamento, consumi, spese di rappresentanza ed altre spese per importi affatto trascurabili.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare alla pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione, ad opera della C.T.R. lombarda, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 2, comma 1, per avere ritenuto che l'”adeguata organizzazione” di cui disponeva il contribuente coincidesse con il requisito dell’autonoma organizzazione, laddove le spese di rappresentanza, le quote di ammortamento ed i consumi cui faceva riferimento il Giudice di appello costituivano i costi minimi che dovevano essere necessariamente sostenuti per esercitare l’attivita’.
2. Con il secondo motivo si censura, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza impugnata di insufficiente motivazione laddove malgrado esso ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, avesse precisato di svolgere l’attivita’ con lavoro proprio, senza la collaborazione di dipendenti e senza un complesso di beni strumentali tali da far emergere una struttura organizzata – il Giudice di appello non avesse motivato in ordine alle ragioni per cui gli strumenti posseduti eccedessero la misura minima ed indispensabile per l’esercizio dell’attivita’.
3. In tema di I.R.A.P., costituisce, oramai, ius recptum che presupposto per l’applicazione dell’imposta, secondo la previsione del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, e’ l’esercizio abituale di un’attivita’ autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, il cui accertamento spetta al giudice di merito, e che ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b)impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
4. La motivazione della sentenza impugnata, in diritto, si muove nel solco di tali principi interpretativi onde va rigettato il primo motivo di ricorso, mentre va accolto il secondo.
5.Sussiste, invero, il vizio di motivazione dedotto non avendo il Giudice di appello esplicitato, impedendo cosi’ la comprensione dell’iter logico seguito, le ragioni per cui – a fronte degli elementi fattuali rassegnati dal ricorrente quali la mancanza di personale dipendente e la modestia dei beni strumentali – gli importi per spese e beni strumentali fossero “affatto trascurabili” ed integrassero, pertanto, il requisito dell’autonoma organizzazione richiesto dalla legge quale presupposto impositivo.
6. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia perche’ provveda oltre che al riesame, fornendo congrua motivazione, anche al regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia anche per il regolamento delle spese processuali.

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