Suprema Corte di Cassazione
sezione tributaria
sentenza 12 luglio 2013, n. 17249
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 61/04/09, depositata l’8.7.2009, la CTR dell’Emilia in riforma della decisione della CTP di Bologna, ha accolto l’impugnazione proposti da E.B. e da M.F. avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in misura ridotta, ex art. 1 nota II bis lett. c del dPR n. 131 del 1986, non avendo la contribuente rispettato l’impegno a stabilire la residenza anagrafica nel Comune ove era ubicato l’immobile acquistato entro il termine di un anno. I giudici d’appello hanno ritenuto che tale termine andava computato dalla concreta disponibilità dell’immobile, termine che era stato rispettato, avendo i contribuenti trasferito la residenza entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile stesso.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo. I contribuenti non hanno depositato difese.
Motivi della decisione
1. Col proposto ricorso, la ricorrente lamenta, ex art 360, 1° co, n. 3 cpc, che, nel ritenere illegittima la decadenza dal beneficio dell’agevolazione sulla prima casa, la CTR ha violato l’art. 1 nota II bis della Tariffa, parte I allegata al dPR n. 131 del 1986.
2. Il motivo è fondato. Ed, infatti, ai sensi del comma 2 bis, della nota all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la fruizione dell’agevolazione fiscale connessa all’acquisto della prima casa postula che, in base alle risultanze anagrafiche, l’acquirente abbia la residenza (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l’immobile ovvero che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.
3. La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione può, solo, tenersi conto -proprio perché non inerente ad un suo comportamento- della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, circostanza neppure allegata nella specie; mentre, resta esclusa la rilevanza dei motivi per i quali i contribuenti non hanno fissato la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato (cfr. Cass. n. 2552 del 2003, che ha ritenuta irrilevante la ragione -necessità di definire i rapporti economici tra i compratori, coniugi poi separatisi- del mancato reinvestimento nell’acquisto di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali “prima casa”).
4. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta a tale principio, va, quindi, cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cpc, col rigetto del ricorso introduttivo, essendo l’immobile stato acquistato il 6.6.2000, registrato il 26.6.2000 e la residenza trasferita il 21.1.2002.
La peculiarità del caso e l’assenza di una giurisprudenza consolidata rendono opportuna la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
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