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Con primo motivo il ricorrente assume la violazione della L. n. 342 del 2000, articolo 74, comma 1 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: erroneamente, i giudici d’appello, avrebbero negato l’applicabilita’ della rendita catastale notificata in data 19.12.2009, per il medesimo 2009, ritenendo la stessa efficace solo a decorrere dall’anno successivo alla sua notifica e non anche per le annualita’ pregresse e ancora suscettibili d’accertamento.
Con un secondo motivo, l’ente impositore ha dedotto la violazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 8: erroneamente, i giudici d’appello avrebbero riconosciuto all’immobile di proprieta’ della societa’ contribuente il diritto alla tassazione agevolata ICI, riservata agli immobili inagibili, anche per gli anni 2010 e 2011, in assenza di alcuna richiesta di inagibilita’ o di dichiarazione sostitutiva.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione con motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso e’ fondato. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, articolo 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilita’ giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilita’ della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualita’ d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” (Cass. sez. un. 3160/11). A tali principi non e’ conforme la sentenza impugnata.
Il secondo motivo e’ fondato. Secondo l’orientamento di questa Corte “In tema di ICI, qualora l’immobile sia dichiarato inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 8, comma 1, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poiche’, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest’ultimo non puo’ essere chiesta la prova di fatti gia’ documentalmente noti al Comune”. (Cass. n. 12015/15, 13230/05).
La certificazione di inagibilita’ del 31/12/2012 rilasciata dall’Ufficio tecnico del Comune non puo’ avere efficacia retroattiva, in assenza di prova da parte della Societa’, che tale inagibilita’ fosse nota al Comune precedentemente.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, affinche’, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, e per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.
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