In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, articolo 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilita’ giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilita’ della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualita’ d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso

Ordinanza 4 dicembre 2017, n. 28921
Data udienza 12 ottobre 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21606-2016 proposto da:

COMUNE MARNATE (VA), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 983/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO, depositata il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il contribuente non ha svolto attivita’ difensiva, il Comune di Marnate impugna la sentenza della CTR della Lombardia, n. 983/2016, depositata il 23/2/2016, con la quale e’ stato rigettato l’appello proposto da esso Comune avverso la sentenza della CTP di Varese che aveva accolto il ricorso della (OMISSIS) s.p.a. avverso avvisi di accertamento per ICI relativa agli anni 2009-2011.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *