In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, articolo 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilita’ giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilita’ della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualita’ d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso
Ordinanza 4 dicembre 2017, n. 28921
Data udienza 12 ottobre 2017
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21606-2016 proposto da:
COMUNE MARNATE (VA), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 983/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO, depositata il 23/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il contribuente non ha svolto attivita’ difensiva, il Comune di Marnate impugna la sentenza della CTR della Lombardia, n. 983/2016, depositata il 23/2/2016, con la quale e’ stato rigettato l’appello proposto da esso Comune avverso la sentenza della CTP di Varese che aveva accolto il ricorso della (OMISSIS) s.p.a. avverso avvisi di accertamento per ICI relativa agli anni 2009-2011.
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