Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 febbraio 2012, n. 5879. La duplicazione dei programmi utilizzati su vari e differenti personal computer viola la norma del diritto d’autore

 

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione Terza, sentenza 15 febbraio 2012, n. 5879

La sentenza d’appello condannava il titolare dell’azienda ad una pena di reclusione di quattro mesi ed un’ammenda di euro 1.000,00 per la violazione dell’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633; il fatto contestato era l’aver installato diversi software su alcuni dei computer aziendali senza averne previamente acquistato la relativa licenza.

Il ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte la quale conferma le sentenze di prime cure, le quali hanno escluso che la contestazione attribuisca rilievo alla presenza o meno del marchio Siae e hanno ritenuto che la condotta illecita contestata e accertata consista esclusivamente nella illecita duplicazione dei programmi al fine di essere utilizzati su plurimi apparecchi; si tratta di violazione prevista dalla prima parte del primo comma dell’art.171-bis della legge 22 aprile 1941, n.633.

La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera e di diritti morali a tutela della personalità dell’autore, che nel loro complesso costituiscono il “diritto d’autore”.
Nel caso in argomento, la duplicazione dei programmi utilizzati su vari e differenti personal computer ha violato la norma del diritto d’autore perché l’imprenditore doveva acquistare licenze diverse per ogni singolo computer e non utilizzare la stessa licenza per tutti.

 

Sorrento 28 febbraio 2012.

Avv. Renato D’Isa


 

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