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Trova, pertanto, applicazione nel caso in esame il principio secondo cui la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite non puo’ essere disposta nei confronti dei soggetti terzi, estranei alla commissione del reato e venuti in possesso del terreno o dell’opera edilizia oggetto di abusiva lottizzazione se non allorquando sia riscontrabile a loro carico un comportamento connotato quanto meno da profili di colpa posto che, diversamente, la buona fede degli stessi renderebbe non applicabile nei loro confronti la misura in oggetto (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 42741 del 24/10/2008, Rv. 241703; Sez. 3, n. 12118 del 12/12/2008, Scalici, Rv. 243395; Sez. 3, n. 36844 del 09/07/2009, Conto’, Rv. 244922; Sez. 2, n. 47411 del 30/11/2011, Renerco, Rv. 252049; nonche’ Sez. 3, n.15987 del 06/03/2013, P.G. in proc. Parisi, Rv. 255416 e Sez. 3, n. 51429 del 15/09/2016, Rv. 269289 che hanno affermato che la confisca di un immobile abusivamente lottizzato puo’ essere disposta anche nei confronti dei terzi acquirenti, qualora nei confronti degli stessi siano riscontrabili quantomeno profili di colpa nell’attivita’ precontrattuale e contrattuale svolta, per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilita’ dell’intervento con gli strumenti urbanistici).
4. Cio’ posto, e’ stato precisato che, quando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite e’ disposto nei confronti di terzi estranei alla commissione del reato e venuti in possesso del terreno o dell’opera edilizia, il giudice del riesame, prima di confermare il provvedimento impugnato, deve valutare, sia pur nei limiti derivanti dalla natura sommaria del procedimento incidentale, se, nel comportamento di tali soggetti siano o meno da escludere ictu oculi profili di colpa, e, conseguentemente, se sia applicabile nei loro confronti la misura ablatoria cui e’ finalizzato lo strumento cautelare; una tale verifica non deve essere svolta funditus, in consonanza con la natura sommaria del procedimento cautelare e con l’assenza, in capo al giudice del riesame, di poteri istruttori (Sez. 3, n. 16694 del 11/03/2014, Rv. 259803).
5. Nella specie, i Giudici del riesame hanno fatto buon governo dei suddetti principi, rilevando, quanto al fumus, come sia intervenuta sentenza di condanna in primo grado per il reato di lottizzazione abusiva ed offrendo puntuale e congrua motivazione in ordine agli elementi in base ai quali emergono profili di colpa del terzo acquirente (omessa scrupolosa verifica sulla regolarita’ dei titoli abilitativi prima di procedere all’acquisto degli immobili, in considerazione del superiore livello di conoscenza degli strumenti urbanistici e della normativa di settore perche’ societa’ operante professionalmente nel campo degli immobili).
6. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Motivazione semplificata.
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