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2. Va, innanzitutto, ricordato che in tema di misure cautelari reali, una volta intervenuta, nel corso del procedimento principale, la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non puo’ discostarsi, nella valutazione del “fumus delicti” dai fatti (anche incidentali), cosi’ come accertati in sede di cognizione (Sez. 4, n. 8016 del 17/01/2014, Rv. 259322).
3. Va, poi, richiamata la giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 3, n. 45833 del 18/10/2012, Rv. 253853, in motiv.), che ha chiarito come la Corte di Strasburgo abbia ritenuto arbitraria la confisca – secondo il diritto interno e la costante giurisprudenza di legittimita’, avente natura di sanzione amministrativa applicata dal giudice penale in via di supplenza rispetto al meccanismo amministrativo di acquisizione dei terreni lottizzati al patrimonio disponibile del comune, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 30 e considerata sanzione penale secondo le previsioni della CEDU – applicata a soggetti che, a fronte di una base legale non accessibile e non prevedibile, non siano stati messi in grado di conoscere il senso e la portata della legge penale, a causa di un errore insormontabile che non puo’ essere in alcun modo imputato a colui o colei che ne e’ vittima.
La Corte di cassazione ha, percio’, fornito un’interpretazione adeguatrice del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2, alle decisioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo, escludendo l’applicabilita’ della confisca nei confronti di chi risulti effettivamente in buona fede e ritenendo, per questa via, irrilevante la questione di costituzionalita’, per asserito contrasto con gli articoli 27 e 42 Cost. e articolo 117 Cost., comma 1 (in relazione all’articolo 7 CEDU), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2, nella parte in cui consente la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite a prescindere dal giudizio di responsabilita’ e nei confronti di persone estranee ai fatti, poiche’ la confisca non e’ prevista nei confronti di terzi tout court, bensi’ di soggetti che hanno partecipato materialmente con il proprio atto d’acquisto al reato (Sez. 3, n. 39078 del 13/07/2009, Apponi, Rv. 245348 e Corte Cost. n. 239 del 2009).
E’ stato sottolineato, quindi, che la confisca e’ condizionata, sotto il profilo soggettivo, quantomeno all’accertamento di profili di colpa nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere e che (Sez. 3, n. 51387 del 24/10/2013, La Nuova Immobiliare s.r.l., in motiv.), quanto all’identificazione della condotta del terzo acquirente di buona fede, essa si risolve, in sostanza, nell’avere il terzo partecipato inconsapevolmente alla operazione illecita pur avendo adempiuto ai doveri di informazione e conoscenza richiesti dall’ordinaria diligenza, cosicche’ la sua responsabilita’ e’ configurabile quando egli non abbia acquisito elementi circa le previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona, in quanto con tale imprudente e negligente condotta si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale all’attivita’ illecita del venditore (Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008, Belloi, Rv. 241098.
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