In ordine alla lottizzazione abusiva, sequestro finalizzato alla confisca anche nei confronti dei terzi acquirenti qualora emergano profili di colpa
Sentenza 8 gennaio 2018, n. 130
Data udienza 15 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 30/03/2017 del Tribunale di Ferrara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DI STASI Antonella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30/03/2017, il Tribunale di Ferrara rigettava l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS) avverso il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso 28.2.2017 dal Tribunale di Ferrara nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.r.l., del quale il predetto era legale rappresentante; il sequestro era relativo a beni immobili, dei quali il (OMISSIS) era terzo acquirente, oggetto di reato di lottizzazione abusiva in ordine al quale era intervenuta sentenza di condanna in primo grado.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, (OMISSIS), nella qualita’ di legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) s.r.l., articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Con un primo motivo lamenta la considerazione della confisca quale sanzione obbligatoria piuttosto che di pena.
Con un secondo motivo, come integrato, lamenta violazione e vizio di motivazione in relazione alla omessa considerazione della mancanza di colpa in capo al terzo acquirente.
Con un terzo motivo lamenta omessa motivazione in ordine all’insussistenza del reato di lottizzazione abusiva.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha rassegnato ex articolo 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 8.9.2017 la difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha replicato alle conclusioni del PG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato perche’ basato su motivi infondati.
[…segue pagina successiva]
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