Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 6 marzo 2018, n. 10188. L’OMISSIONE CONTRIBUTIVA, si tratta di un illecito istantaneo, la ottenuta rateizzazione non è causa di non punibilità.

L’OMISSIONE CONTRIBUTIVA, si tratta di un illecito istantaneo, la ottenuta rateizzazione non è causa di non punibilità.

Sentenza 6 marzo 2018, n. 10188
Data udienza 7 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. GALTERIO Donatel – Rel. Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 6.7.2016 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Galterio Donatella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Corasaniti Giuseppe, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 6.7.2016 la Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia del Tribunale di Piacenza che ha condannato (OMISSIS) alla pena di un mese e 19 giorni di reclusione ed Euro 310,00 di multa, ritenendolo responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 463 del 1983, articolo 2 conv. nella L. n. 638 del 1983 per l’omesso versamento, in qualita’ di I.r. della (OMISSIS) s.r.l. di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo da (OMISSIS), ad eccezione della mensilita’ di (OMISSIS), ammontanti ad oltre Euro 44.000,00.
avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito alla L. n. 638 del 1983, articolo 2, che quantunque il reato si perfezioni alla scadenza del termine fissato per il versamento delle ritenute previdenziali, scusabile risulta l’errore commesso dal ricorrente che essendo stato ammesso da (OMISSIS) al pagamento rateale del debito limitatamente alle mensilita’ di (OMISSIS), ha ritenuto che l’ammissione alla rateizzazione costituisse una causa anticipata di esclusione della punibilita’ e che pertanto non aveva dato peso all’avviso di contestazione notificatogli in data successiva all’accordo con (OMISSIS), proveniente dall’INPS.
3. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, l’omessa disamina delle eccezioni solevate con l’atto di appello in ordine alla puntualita’ dei pagamenti eseguiti a seguito della rateizzazione cui l’imputato era stato ammesso, alle imputazione dei versamenti effettuati e alla necessita’ dello scorporo dal debito rateizzato delle ritenute relative al datore di lavoro, elementi sui quali il funzionario dell’INPS, sentito come testimone, nulla aveva riferito.
CONSIDERaTO IN DIRITTO
1. In via preliminare deve essere disattesa la richiesta di nomina di un sostituto formulata dal difensore avv. (OMISSIS) in ragione di un proprio concomitante impegno professionale in quanto prevenuta a questo ufficio successivamente alla comunicazione dell’avviso di udienza, perfezionatasi in data 27.12.2017.
2. Passando alla disamina del ricorso, il primo motivo risulta manifestamente infondato.
Il ricorrente non risulta aver versato, per le mensilita’ in contestazione, all’INPS alla scadenza prevista ex lege le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, ne’ aver provveduto all’integrale pagamento del dovuto nel termine di tre mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Egli era stato tuttavia ammesso da (OMISSIS) per le mensilita’ di (OMISSIS), in accoglimento della propria istanza risalente al 22.20.2011 e, dunque, a data antecedente alla notifica della diffida da parte dell’INPS (pervenutagli il (OMISSIS)), al pagamento rateale del debito tributario con possibilita’ di estinzione del medesimo al definitivo pagamento delle rate. Come gia’ affermato da questa Corte, la rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti che viene scansionata nel tempo in corrispondenza ai termini di scadenza delle singole rate, comporta l’estinzione dell’obbligazione originaria e la contestuale costituzione di una nuova obbligazione che viene a sostituirsi a quella preesistente secondo lo schema civilistico della novazione. L’intervenuta novazione del debito sul piano tributario non interferisce tuttavia sul profilo penale dove l’esistenza del reato perfezionatasi, come correttamente rilevato dalla Corte felsinea, con il mancato versamento delle ritenute alle scadenze originariamente previste e non rispettate, non puo’ venire meno per effetto di un istituto che, operando sul piano squisitamente civilistico, non puo’ certo vanificare ex tunc il disvalore penale del fatto (Sez. 3. N. 32598 del 16.5.2014, PG in proc. Guercio, non mass.).
Vero e’ che la fattispecie criminosa in esame, in quanto contraddistinta dal dolo generico, ossia dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, potrebbe in determinate situazioni evidenziare l’insussistenza dell’elemento soggettivo, allorquando cioe’ il comportamento inadempiente sia ascrivibile a mera colpa. E’ stato invero ritenuto da questa Corte che possa essere ascritta alla mera negligenza dell’obbligato il mancato versamento delle ritenute in ragione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuita’ ed episodicita’ delle inadempienze (Sez. 3, n. 3663 del 08/01/2014 – dep. 27/01/2014, PG in proc. De Michele, Rv. 259097), o che possa ricorrere l’errore scusabile quando la rateizzazione, richiesta ed accordata prima che fosse intervenuta alcuna contestazione, abbia ingenerato in capo all’imputato il ragionevole, seppure errato, convincimento che lo stessa rappresentasse una causa di “anticipata” (rispetto a quella di cui alla L. n. 638 del 1983, articolo 2, comma 1 bis) esclusione della punibilita’, rilevante ex articolo 59 c.p., comma 4, per gli omessi versamenti collegati a scadenze mensili ritenute cronologicamente superate proprio per effetto della rateazione (cfr. la sentenza n. 32598 sopra citata).
Deve tuttavia escludersi che la fattispecie in esame, ancorche’ interessata anch’essa dalla rateizzazione, possa essere assimilata, cosi’ come sostiene la difesa, a quella oggetto della citata pronuncia. In primo luogo perche’ il ricorrente, malgrado indichi la data della richiesta di rateizzazione formulata ad (OMISSIS), non menziona mai la data in cui la suddetta rateizzazione gli e’ stata accordata, onde non vi e’ certezza che la sua ammissione al pagamento rateale non sia intervenuta successivamente alla contestazione da parte dell’ente previdenziale a seguito della quale ben meno dubbia si profilava la consapevolezza della violazione del precetto penale. In secondo luogo la situazione esaminata in quello specifico giudizio concerneva un piccolo imprenditore la cui inadempienza presentava profili di minima offensivita’ in considerazione dell’esiguita’ dell’importo delle trattenute non versate, e dunque una situazione ben diversa da quella oggetto del presente procedimento in cui l’imputato, amministratore di una societa’ di capitali e, dunque, a capo di un’azienda di rilevanti dimensioni, verosimilmente caratterizzata da un’organizzazione capillare con mansioni distribuite fra una pluralita’ di dipendenti con competenze specifiche, ha omesso il versamento di ritenute per un importo che, riferito all’annualita’ in contestazione, configura un inadempimento di considerevole entita’, che ben difficilmente poteva sfuggire in sede di contabilita’, cosi’ evidenziandosi un quadro complessivo che non risulta compatibile con l’ipotesi prospettata dalla difesa, di un banale errore.
Non puo’ pertanto essere censurata la decisione dei giudici di merito che uniformandosi alla corrente interpretazione giurisprudenziale – secondo la quale il reato di cui al Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638, in quanto illecito omissivo istantaneo, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l’elemento soggettivo, sicche’ non puo’ dedursi l’assenza del dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell’accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilita’ ivi prevista (Sez. 3, n. 43607 del 15/09/2015 – dep. 29/10/2015, Piro, Rv. 265284) – hanno ritenuto l’ascrivibilita’ dell’illecito all’imputato a fronte del constatato inadempimento all’obbligo a suo carico.
3. La stessa sorte segue anche il secondo motivo, che si sostanzia in censure di natura meramente fattuale e comunque generiche relative allo scorporo degli importi a carico del datore di lavoro, alle imputazioni dei pagamenti o alle date degli stessi, insuscettibili di alcuno scrutinio in sede di legittimita’, in difetto di evidenziazione di fratture logiche o carenze argomentative, nelle quali si compendia il vizio motivazionale denunciabile innanzi a questa Corte. In ogni caso le contestazioni ivi sviluppate concernono i pagamenti eseguiti a seguito della rateizzazione che, afferendo al debito tibutario, nessuna rilevanza rivestono rispetto al reato in contestazione.
Deve quindi concludersi per l’inammissibilita’ del ricorso, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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