Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 27 settembre 2017, n. 44438. Responsabilità per trasporto rifiuti non pericolosi per un’attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

[….segue pagina antecedente]

In particolare l’articolo 212 ha introdotto una nuova disciplina dell’albo nazionale dei gestori ambientali, prevedendo un regime ordinario di iscrizione all’albo per le imprese esercenti professionalmente l’attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, caratterizzato da una serie di adempimenti volti a valutare l’idoneita’ di tali imprese e ad assicurare la loro solvibilita’ mediante la prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, ed un regime semplificato, al comma 8, per le imprese che, invece, effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi esclusivamente prodotti da esse stesse nonche’ per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantita’ non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che “tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”.
Quindi, in virtu’ di tale regime semplificato, pur sussistendo anche per dette imprese l’obbligo di iscrizione all’albo, esse non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e l’iscrizione viene fatta sulla base della sola presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente, che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni senza che sia prescritta la valutazione tecnica e la nomina di un responsabile tecnico previsti per il regime ordinario. Quanto alla condizione in presenza della quale e’ prescritta l’iscrizione nell’albo dei gestori ambientali, deve ritenersi, secondo l’interpretazione letterale dell’inciso “rifiuti costituenti parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”, che l’attivita’ di trasporto di rifiuti non pericolosi da parte della stessa impresa che li produce, per essere sottoposta a tale regime semplificato, debba avere i caratteri della ordinarieta’ e continuita’; ossia deve trattarsi di attivita’ inserita, sia pure in via accessoria, nell’organizzazione dell’impresa.
Quindi, alla stregua della normativa vigente, deve ritenersi sussistente l’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale dei gestori ambientali, sia pure con modalita’ semplificate ed oneri minori, per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attivita’ ordinaria e continuativa, costituente parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Quanto invece ai trasporti occasionali di rifiuti, non aventi i caratteri suindicati, l’assenza dell’obbligo di iscrizione, non comporta che le imprese possano effettuare eventuali trasporti episodici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo. Difatti, come ha avuto modo di chiarire questa Corte, anche un solo trasporto di rifiuti da parte dell’impresa che li produce integra il reato in esame.
Ai fini della configurabilita’ del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), del cit. Decreto Legislativo e’ sufficiente anche una condotta occasionale. Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica (cosi’: Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 24 giugno 2016, n. 26435; idem Sezione 3 penale, 29 febbraio 2016, n. 8193; idem Sezione 3 penale, 2 marzo 2015, n. 8979).
Discende da cio’ che per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, privi dei caratteri sopra illustrati, le imprese che li producono, pur non essendo tenute all’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali, anziche’ provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all’albo gestori ambientali; per contro, l’esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta comunque riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all’articolo 256, comma 1, del cit. Decreto Legislativo (in tal senso: Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 19 giugno 2013 n 26614; idem Sezione 3 penale, 3 marzo 2009, n. 9465).
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, pertanto, il ricorso e’ infondato.
Ritiene la Corte che sia, viceversa, fondato il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la possibile qualificazione del fatto contestato entro l’ambito della non punibilita’ derivante dalla particolare tenuita’ del fatto, ai sensi dell’articolo 131-bis c.p..
Osserva, al riguardo il Collegio come questa Corte abbia ritenuto che la relativa questione possa essere agitata per la prima volta anche in questa sede di legittimita’, ricorrendo le astratte condizioni per la valutabilita’ della pertinenza alla fattispecie della normativa in questione, allorche’ – essendo stata emessa la sentenza impugnata di fronte alla Corte di legittimita’ in epoca anteriore alla entrata in vigore della novella codicistica che ha inserito appunto la specifica causa di non punibilita’ legata alla particolare tenuita’ del fatto o, come piu’ correttamente riportato nel testo della disposizione in questione, della offesa in tal modo arrecata al bene interesse tutelato, non appare giustificata la risposta punitiva dello Stato – la relativa questione non poteva essere dedotta in quella sede di merito (Cfr. infatti, a contrario: Corte di cassazione, Sezione 7 penale, 17 ottobre 2016, n. 43838, ord.).
Posto che nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Treviso e’ stata emessa in data 29 gennaio 2015, mentre la data di entrata in vigore della L. n. 28 del 2015, con la quale e’ stato introdotto il ricordato articolo 131-bis c.p., e’ quella del 2 aprile 2015, sussiste, sotto il profilo temporale, la ammissibilita’ della doglianza in discorso, posto che la stessa non poteva essere evidentemente sollevata di fronte al giudice del merito.
Osserva, a questo punto, il Collegio come la motivazione della sentenza impugnata, segnalando sia la occasionalita’ del trasporto, peraltro relativo ad un compendio di rifiuti ferrosi di non particolare entita’, si parla, infatti, in tutto di 10 mc, sia la circostanza che esso era comunque finalizzato al conferimento di detti rifiuti ad una ditta specializzata nel loro smaltimento ed a cio’ debitamente autorizzata e che, comunque,nella condotta dell’ (OMISSIS) non era ravvisabile un intento criminoso associato alla indifferenza per le conseguenze ambientali derivanti dalla condotta posta in essere ma, semplicemente, una colposa ed episodica inosservanza delle formalita’ prescritte in relazione alla attivita’ di trasporto dei rifiuti autoprodotti nell’esercizio della impresa, giustifichi l’annullamento della sentenza impugnata, ferma e definitivamente accertata restando la affermazione della responsabilita’ dell’imputato in ordine al fatto a lui addebitato, affinche’ il giudice del merito esamini, verificando la sussistenza degli elementi rilevanti ai fini della applicazione dell’articolo 131-bis c.p., la punibilita’ dell’ (OMISSIS) con riferimento al fatto medesimo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Treviso in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 gennaio 2016.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *