Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 27 settembre 2017, n. 44438. Responsabilità per trasporto rifiuti non pericolosi per un’attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

Responsabilità per trasporto rifiuti non pericolosi per un’attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

Sentenza 27 settembre 2017, n. 44438
Data udienza 15 dicembre 2016

AMBIENTE E TERRITORIO – RIFIUTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a Volpago del (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 167/15, del Tribunale di Treviso del 29 gennaio 2015;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOCCI Stefano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresi’, per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), del foro di Treviso, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, e l’avv. (OMISSIS) del foro di Treviso che si e’ associata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 29 gennaio 2015 ha dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), per avere egli compiuto attivita’ di trasporto di rifiuti non pericolosi, costituiti da ammortizzatori, catalizzatori esausti, componenti metalliche intrise di olio e serbatoi di carburante rivenienti dallo svolgimento della sua attivita’ di demolizione di autoveicoli connessa alla sua veste di titolare della (OMISSIS), in assenza di qualsivoglia autorizazione; detti rifiuti, per una quantita’ pari a circa 10 mc, erano stati, infatti, trasportati, su di un autocarro condotto dallo stesso (OMISSIS), presso la impresa (OMISSIS) (OMISSIS), ove, essendo in corso un controllo occasionale da parte delle forze dell’ordine, l’ (OMISSIS) era stato sorpreso nella flagranza della sua condotta.
Il Tribunale di Treviso, nell’affermare la penale responsabilita’ dell’imputato, poneva particolare attenzione sia sulla natura comune del reato contestato, sia sul fatto che lo stesso avesse le caratteristiche del reato istantaneo, per il cui perfezionamento era sufficiente anche la sussistenza di un solo episodio di trasporto in assenza della prescritta autorizzazione.
Ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, sostenendo la erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), anche alla luce dei piu’ recenti orientamenti giurisprudenziali, illustrati dal ricorrente anche nella successiva memoria depositata in data 9 dicembre 2016, secondo i quali la natura occasionale della condotta posta in essere escluderebbe la rilevanza penale della condotta, essendo questa, invece, subordinata ad una certa sistematicita’.
In via subordinata il ricorrente ha, altresi’, dedotto la suscettibilita’ del fatto a lui addebitato ad essere sussunto entro l’ambito della particolare tenuita’, ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., con la conseguente dichiarazione di non punibilita’ ed il derivante suo proscioglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Essendo il ricorso fondato, nei limiti di cui alla motivazione che segue, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Treviso.
Ritiene il collegio di dovere esaminare partitamente i due motivi di impugnazione, stante la loro sostanziale eterogeneita’.
Il primo di essi e’ infondato.
Osserva la Corte che il thema decidendum rilevante ai fini della definizione della presente controversia attiene alla rilevanza penale, ovvero alla sua configurabilita’ quale mero illecito amministrativo, dello svolgimento di attivita’ di trasporto di rifiuti non pericolosi frutto della propria attivita’ di impresa in assenza delle prescritte autorizzazioni.
La materia del trasporto di rifiuti propri non pericolosi e’ stata oggetto di differenti discipline da parte delle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
Il Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 30, comma 4, aveva escluso dalle fattispecie criminose previste dall’articolo 51, comma 1, dello stesso decreto, il trasporto, anche professionale, di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito della propria attivita’ di impresa, effettuato senza la previa iscrizione all’albo dei gestori ambientali. Tutte le imprese che raccoglievano e trasportavano rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti, anche in caso di trasporto abituale o a titolo professionale, erano pertanto, esenti dall’obbligo dell’iscrizione nell’albo nazionale dei gestori ambientali.
Tale esclusione aveva tuttavia comportato un problema di compatibilita’ con le direttive comunitarie in materia, in particolare ci si riferisce all’articolo 12 direttiva 91/156/CEE; tale contrasto e’ stato superato con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. Esso, all’articolo 212, ha difatti reintrodotto l’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale dei gestori ambientali anche per le imprese che svolgono attivita’ di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, sanzionando penalmente il mancato adempimento con la previsione del reato di cui all’articolo 256, comma 1, stesso decreto.

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