Deve considerarsi abnorme, perche’ si colloca del tutto al di fuori dell’ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile, se non con l’impugnazione ed il conseguente annullamento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari – dopo la revoca del decreto penale di condanna- dichiari irricevibile la richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione, per l’estinzione del reato per prescrizione

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 26 marzo 2018, n. 14012.

Deve considerarsi abnorme, perche’ si colloca del tutto al di fuori dell’ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile, se non con l’impugnazione ed il conseguente annullamento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari – dopo la revoca del decreto penale di condanna- dichiari irricevibile la richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione, per l’estinzione del reato per prescrizione, giacche’ in tal caso l’atto comporta la regressione del procedimento ed il P.M. si trova impossibilitato a qualsiasi azione processuale – stasi -. Infatti spetta al Pubblico Ministero valutare (dopo la revoca del decreto penale da parte del Giudice per le indagini preliminari – nel caso per irreperibilita’ dell’imputata -) se persistano ancora le condizioni richieste per l’esercizio dell’azione penale, ovvero per formulare richiesta di archiviazione

Sentenza 26 marzo 2018, n. 14012
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso il decreto del 09/06/2017 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG, Dr. PRATOLA Gianluigi: “Annullamento senza rinvio”.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri con provvedimento del 9 giugno 2017, in relazione alla richiesta di archiviazione, per intervenuta prescrizione, avanzata dal Pubblico Ministero nel procedimento a carico di (OMISSIS), cosi’ disponeva: “Il G.I.P. essendo stata esercitata l’azione penale si restituisce per formulare apposita istanza”.

2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Provvedimento abnorme che determina una stasi del procedimento non altrimenti rimuovibile.

Il P.M. relativamente alla denuncia querela di (OMISSIS) ed altri aveva chiesto decreto penale di condanna al G.I.P., per il reato di cui all’articolo 659 c.p..

Attesa l’irreperibilita’ dell’imputata, (OMISSIS), il G.I.P. ha revocato il decreto penale e ha restituito gli atti alla Procura.

E’ stata poi chiesta l’archiviazione per intervenuta prescrizione e il Giudice per le indagini preliminari ha emesso il provvedimento impugnato. Una volta revocato il decreto penale e restituiti gli atti alla Procura e’ possibile, per il P.M., chiedere l’archiviazione per prescrizione (sez. 2, 13680/2009).

Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato. E’ abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., dopo avere rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, dichiari inammissibile la subordinata richiesta di archiviazione sul rilievo che l’azione penale era gia’ stata esercitata ed e’ per sua natura irretrattabile, posto che il rigetto della richiesta di decreto penale determina la regressione alla fase delle indagini preliminari. (Sez. 2, n. 13680 del 20/03/2009 – dep. 27/03/2009, P.M. in proc. Siddi, Rv. 24405201; vedi anche Sez. 5, n. 4883 del 27/11/2002 – dep. 03/02/2003, PM in proc pen D’Elia M, Rv. 22470001. In senso difforme Sez. 1, n. 35185 del 23/06/2009 – dep. 11/09/2009, P.G. in proc. Gontar, Rv. 24537301).

Puo’ conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: “Deve considerarsi abnorme, perche’ si colloca del tutto al di fuori dell’ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile, se non con l’impugnazione ed il conseguente annullamento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari – dopo la revoca del decreto penale di condanna- dichiari irricevibile la richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione, per l’estinzione del reato per prescrizione, giacche’ in tal caso l’atto comporta la regressione del procedimento ed il P.M. si trova impossibilitato a qualsiasi azione processuale – stasi -. Infatti spetta al Pubblico Ministero valutare (dopo la revoca del decreto penale da parte del Giudice per le indagini preliminari – nel caso per irreperibilita’ dell’imputata -) se persistano ancora le condizioni richieste per l’esercizio dell’azione penale, ovvero per formulare richiesta di archiviazione”.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri, per l’ulteriore corso.

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