Maltrattamento animali per il padrone che tenga il proprio cane per vari giorni legato con una catena dentro un box senza acqua e cibo.
Sentenza 20 febbraio 2018, n. 8036
Data udienza 16 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1075/15 della Corte di appello di Ancona del 9 marzo 2015;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, ha riformato, con esclusivo riferimento alla entita’ della sanzione penale irrogata, la sentenza con la quale, in data 26 marzo 2013, il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 544-ter c.p., comma 2, per avere sottoposto il proprio cane ad un trattamento incompatibile con la sua indole, tenendolo per vari giorni legato ad una catena all’interno di un box, privo di assistenza igienica, di acqua e di cibo, all’interno del quale vi era una cuccia in cemento non riparata dalle intemperie.
Come accennato la Corte territoriale, con sentenza del 9 marzo 2015, ha mitigato la sanzione a suo tempo inflitta al (OMISSIS), riducendola da 9 a 6 mesi di reclusione; alla determinazione della pena nella misura dianzi indicata la Corte e’ pervenuta attraverso la riduzione della entita’ della pena base a suo tempo irrogata dal Tribunale, ma confermando gli avvisi di tale organo in relazione sia alla esclusione della concedibilita’ delle circostanze attenuanti generiche sia in relazione alla computabilita’ dell’aumento per la ritenuta recidiva; i precedenti del (OMISSIS) sono stati, infine, considerati ostativi alla sospensione condizionale della pena.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, articolando tre motivi di impugnazione.
Il primo ha ad oggetto la violazione di legge per non essere stato notificato al prevenuto il decreto di citazione a giudizio, cio’ avrebbe comportato un’evidente lesione al suo diritto di difesa in quanto, non essendo stato informato il (OMISSIS) della pendenza del giudizio nei suoi confronti, egli non avrebbe potuto difendersi in sede processuale.
Il ricorrente ha, altresi’, in via subordinata, dedotto la omessa qualificazione del fatto a lui contestato entro l’ambito dell’articolo 727 c.p., atteso che non emergerebbe dagli atti la circostanza che l’animale di cui al capo di imputazione abbia patito delle lesioni dolosamente cagionategli dall’imputato.
Infine il ricorrente ha lamentato la manifesta illogicita’ della sentenza impugnata in relazione al riscontro della esistenza di uno stato di abbandono dell’animale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile e come tale va dichiarato, con le derivanti conseguenze.
Quanto il primo motivo di impugnazione, concernente la dedotta omessa notificazione del decreto di citazione in giudizio, va rilevato che, per quanto emerge dagli atti, ai quali questa Corte puo’ fare libero accesso attesa la natura processuale della censura formulata dal ricorrente, il (OMISSIS), in data 3 marzo 2011 elesse domicilio per la esecuzione delle notificazioni concernenti il presente procedimento in Comune di (OMISSIS), impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni.
Per come emerge ancora dagli atti le notificazioni relative alla citazione in giudizio del prevenuto sono state eseguite, ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., n. 4), presso il difensore di ufficio dell’imputato in quanto, essendo stato infruttuoso il tentativo di notificazione presso il sopraindicato domicilio eletto, stante la evidente inidoneita’ della sua indicazione, e’ stato necessario ricorrere alla forma di comunicazione prevista dal legislatore proprio per il caso in cui non fosse possibile procedere al compimento dell’atto presso il domicilio indicato dall’interessato.
Nessun vizio e’, pertanto, ravvisabile nella modalita’ di esecuzione della notificazione in questione e perfettamente regolare e’ stata, pertanto, la evocazione dell’imputato in giudizio.
Passando al secondo motivo di impugnazione, va rilevato che la contestazione mossa al prevenuto ha ad oggetto la condotta consistente nella inflizione, senza necessita’, di maltrattamenti e sevizie nei confronti di un animale domestico, nella specie un cane di razza “pastore tedesco”, consistenti nell’imporgli un trattamento incompatibile con la sua indole, i cui profili sono chiaramente descritti nel capo di imputazione elevato a carico del (OMISSIS).
Osserva, pertanto, la Corte come sia inconferente rispetto al presente caso, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la indagine volta a verificare la sussistenza a carico della bestia – oggetto materiale del reato sebbene non certo titolare del bene interesse tutelato dalla norma, dovendo questo essere rinvenuto nel sentimento di compassionevole pietas che l’individuo umano prova dei confronti di determinate categorie di animali che, in quanto soggetti indubbiamente senzienti, non possono essere, pertanto, sottoposti ad ingiustificate sofferenze – di eventi avversi riconducibili, dal punto di vista nosologico, al concetto di lesione fisica o psichica.
Invero nel presente caso e’ stato contestato al (OMISSIS) di avere volontariamente sottoposto l’animale a sevizie ed ad un trattamento incompatibile con la sua indole, consistente nel tenerlo legato per vari giorni ad una catena all’aperto, senza cure igieniche, senza somministrazione ne’ di cibo ne’ di acqua, in assenza di un valido riparo (a tale proposito giova ricordare che il reato e’ stato contestato nel mese di gennaio, periodo in cui e’ ragionevole pensare che le temperature siano estremamente rigide ed inadeguate al benessere dei cani in assenza di idonee forme di protezione).
Poco inciderebbe, atteso il descritto quadro, chiaramente incompatibile con le caratteristiche etologiche di una bestia del tipo di quella di cui alla contestazione mossa all’imputato, la circostanza che la istruttoria documentale acquisita agli atti non evidenzierebbe, secondo il ricorrente, alcuna lesione a carico della povera bestia.
Osserva, infatti, la Corte che, come segnalato dalla Corte di Ancona, l’animale al momento in cui e’ intervenuto il veterinario pubblico presentava uno stato di magrezza e deperimento avanzato tanto che lo stesso subiva un “collasso” e non era in grado di reggersi sulle 4 zampe ne’ di alimentarsi (condizione certamente riconducibile ad uno stato patologico tale da integrare comunque il concetto di lesione).
Cio’ posto, e’ indubbio che integri il concetto di sevizie e comportamenti incompatibili con le caratteristiche dell’animale, e pertanto sia gia’ di per se fattore tale da costituire l’elemento materiale del reato contestato il tenere lo stesso, per periodi considerevoli di tempo, in isolamento, legato in uno spazio angustamente circoscritto, senza cure igieniche ne’ somministrazioni alimentari e senza un’adeguata protezione dalle intemperie, con ricadute sulla sua integrita’.
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