La circostanza che sono alcuni dei soggetti potenzialmente lesi dalle emissioni sonore se ne siano lamentati non esclude la configurabilita’ del reato ex art. 659 c.p.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 2 maggio 2018, n. 18521.

Perche’ sussista la contravvenzione di cui all’articolo 659 c.p. relativamente ad attivita’ che si svolge in ambito condominiale, e’ necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una piu’ consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.
La circostanza che sono alcuni dei soggetti potenzialmente lesi dalle emissioni sonore se ne siano lamentati non esclude la configurabilita’ del reato allorquando, come nel caso in esame, sia stata accertata l’idoneita’ delle stesse ad arrecare disturbo non solamente a un singolo ma a un gruppo indeterminato di persone, quali gli abitanti nel medesimo condominio, con la conseguente incidenza della condotta sulla tranquillita’ pubblica e la lesione dell’interesse protetto dalla disposizione, che e’ costituito, appunto, dalla quiete e dalla tranquillita’ pubblica.

Sentenza 2 maggio 2018, n. 18521
Data udienza 11 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/2/2017 del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 febbraio 2017 il Tribunale di Bergamo ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 309,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all’articolo 659 c.p. (ascrittogli per avere, quale legale rappresentante della associazione culturale denominata (OMISSIS), mediante schiamazzi e rumori superiori alla soglia prevista dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, disturbato le occupazioni e il riposo delle persone).
Il Tribunale, accertata la produzione delle immissioni sonore dal locale di intrattenimento gestito dalla associazione culturale di cui l’imputato era legale rappresentante, ne ha affermato la responsabilita’, escludendo la configurabilita’ dell’illecito amministrativo di cui alla L. n. 447 del 1995, articolo 10, comma 2, sottolineando che non si era verificato solamente il superamento dei limiti di accettabilita’ di dette emissioni, ma anche il disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione dell’articolo 659 c.p., non essendo stato accertato che il disturbo alle persone riguardava, almeno potenzialmente, un numero indeterminato di persone, come richiesto al fine della configurabilita’ del reato previsto da tale disposizione da un consolidato orientamento interpretativo di legittimita’, in quanto era emerso che le immissioni sonore provenienti dal locale dell’imputato avevano disturbato solamente una ristretta e determinata cerchia di persone, in un ambito territoriale determinato, con la conseguente insussistenza del pericolo concreto per la quiete pubblica richiesto dalla norma incriminatrice per la configurabilita’ del reato.
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato illogicita’ manifesta e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza, non essendo stato affermato dai testi escussi che la musica proveniente dal locale gestito dall’imputato fosse fastidiosa o assordante anche al di fuori del condominio in cui si trovava tale locale, ed essendo manifestamente illogico ricavare la diffusivita’ delle immissioni dalle lamentele dei vicini di casa e dalle loro denunce.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, essendo volti a sindacare l’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, in ordine alla diffusivita’ delle emissioni sonore e alla loro idoneita’ ad arrecare disturbo alle occupazioni e al riposo di un numero indeterminato di persone, tendono, attraverso la deduzione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, a censurare quanto accertato dal Tribunale, e non sono, pertanto, consentiti nel giudizio di legittimita’.
Alla Corte di cassazione e’, infatti, preclusa la possibilita’ non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la possibilita’ di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilita’ delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Nel caso in esame il Tribunale di Bergamo ha accertato, sulla base di quanto riferito dai testi escussi e dalle misurazioni delle emissioni sonore eseguite dai tecnici dell’ARPA della Regione Lombardia, che dal locale nel quale veniva svolta attivita’ di intrattenimento dalla associazione culturale (OMISSIS), di cui l’imputato era legale rappresentante, provenivano rumori ed emissioni sonore idonei a disturbare le occupazioni e il riposto delle persone residenti nelle vicinanze del locale e anche di coloro che le frequentavano, in quanto i rumori e i suoni provenienti da tale locale si sentivano nelle abitazioni ubicate a 20 o 30 metri di distanza ed erano idonei a disturbare il riposo.
A tale accertamento il Tribunale e’ giunto evidenziando quanto riferito dagli abitanti nel medesimo edificio nel quale si trovava il locale in cui aveva sede l’associazione di cui l’imputato era legale rappresentante, circa l’intollerabilita’ dei rumori e dei suoni provenienti da tale locale, che avevano anche indotto una residente a trasferirsi altrove, nonche’ di quanto riferito da vicini e conoscenti del denunziante e dal tecnico dell’ARPA della Regione Lombardia che aveva eseguito sopralluoghi e misurazioni, accertando il superamento dei limiti stabiliti per le emissioni sonore diurne e notturne.
In particolare il Tribunale ha sottolineato la diffusivita’ di tali emissioni sonore, evidenziando come le stesse non avessero disturbato solamente la famiglia del denunciante, residente un appartamento posto al piano superiore rispetto al locale sede del circolo ricreativo gestito dall’imputato, ma tutti gli abitanti nelle vicinanze di detto locale, tanto che una residente nel medesimo condominio era stata indotta a trasferirsi altrove a causa dei rumori.
Tale accertamento risulta coerente con gli elementi a disposizione e le conclusioni che ne sono state tratte dal Tribunale non sono illogiche, anche quanto all’aspetto della diffusivita’ dei rumori e delle emissioni sonore e alla loro idoneita’ ad arrecare disturbo alle occupazioni e al riposo di un numero indeterminato di persone, in quanto per la configurabilita’ della contravvenzione di cui all’articolo 659 c.p. non sono necessarie ne’ la vastita’ dell’area interessata dalle emissioni sonore, ne’ il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio (cfr. Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, VÃÆ’Æ‘ÃâEurošÃ‚­rgillito, Rv. 257345, secondo cui perche’ sussista la contravvenzione di cui all’articolo 659 c.p. relativamente ad attivita’ che si svolge in ambito condominiale, e’ necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una piu’ consistente parte degli occupanti il medesimo edificio; nonche’ Sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, lori, Rv. 251406; Sez. 1, n. 18517 del 17/03/2010, Oppong, Rv. 247062; Sez. 1, n. 1406 del 12/12/1997, Costantini, Rv. 209694).
La circostanza che sono alcuni dei soggetti potenzialmente lesi dalle emissioni sonore se ne siano lamentati non esclude la configurabilita’ del reato allorquando, come nel caso in esame, sia stata accertata l’idoneita’ delle stesse ad arrecare disturbo non solamente a un singolo ma a un gruppo indeterminato di persone, quali gli abitanti nel medesimo condominio, con la conseguente incidenza della condotta sulla tranquillita’ pubblica e la lesione dell’interesse protetto dalla disposizione, che e’ costituito, appunto, dalla quiete e dalla tranquillita’ pubblica.
Il ricorrente con entrambi i motivi di ricorso si duole, in realta’, di tale accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, affermando, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che la musica e i rumori avevano disturbato solamente il denunciante, la sua famiglia e i suoi ospiti, omettendo di considerare quanto esposto circa l’idoneita’ di tali emissioni sonore ad arrecare disturbo a una cerchia piu’ ampia di persone (anche alla luce degli accertamenti e delle misurazioni eseguite dai tecnici dell’Arpa Lombardia) e al riscontro derivante dal trasferimento di una condomina in altra abitazione a causa di tali rumori, proponendo, dunque, una rivalutazione delle risultanze di fatto, benche’ adeguatamente e logicamente considerate, come tale non consentita nel giudizio di legittimita’.
3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato a doglianze non consentite nel giudizio di legittimita’.
Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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