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Aggiunge che la Corte territoriale, pur dichiarando in parte tardivi i motivi nuovi, non avrebbe specificato quali sarebbero quelli depositati fuori termine e quelli, invece, ammissibili, ne’ avrebbe specificato le ragioni di tale valutazione differenziata.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione, rilevando che i giudici del gravame avrebbero omesso di fornire risposta alle plurime doglianze formulate con l’atto di appello, limitandosi a richiamare i contenuti della decisione appellata.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla contravvenzione di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, rilevando che i riferimenti normativi richiamati nell’imputazione riguarderebbero le modifiche sostanziali degli impianti e che, dal tenore della sentenza impugnata, emergerebbe che, nel caso di specie, si verserebbe in ipotesi di “impianto esistente” e non di “impianto nuovo”, sicche’ la Corte di appello avrebbe dovuto motivare non sull’assenza di autorizzazione, che sarebbe stata conseguita, quanto, piuttosto, sull’adempimento o meno delle incombenze previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 269, comma 8.
Aggiunge di essere stato condannato per un reato in realta’ mai commesso, in quanto disporrebbe di un titolo abilitativo e, segnatamente, di una “autorizzazione di compatibilita’ ambientale” rilasciata dalla Regione Lombardia che la Corte territoriale ha ritenuto non valida senza specificare compiutamente le ragioni di tale decisione
5. Con un quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che, anche per cio’ che concerne la contestazione relativa allo scarico sul suolo, la Corte di appello si sarebbe riportata alle considerazioni svolte dal primo giudice e non avrebbe considerato quanto riportato nella consulenza di parte fatta effettuare dalla difesa e riferito dallo stesso consulente nel corso della sua deposizione.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
6. In data 30/5/2017 ha depositato motivi nuovi, deducendo la violazione dell’articolo 585 c.p.p., comma 4, ed il vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
Va osservato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che l’articolo 585 c.p.p., comma 4, consente, come e’ noto, la presentazione, nella cancelleria del giudice della impugnazione, di motivi nuovi fino a quindici giorni prima dell’udienza.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’articolo 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle altre disposizioni che ne prevedono la presentazione, devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’articolo 581 c.p.p., lettera a), (Sez. U, n. 4683 del 25/2/1998, Bono ed altri, Rv. 21025901 e succ. conf., da ultimo, Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 26898001).
La Corte di appello ha, nel caso di specie, testualmente affermato, in relazione ai “nuovi motivi di appello” depositati il 25/2/2016 dall’ALA. Lorenzo GORLA, che “tale secondo atto di impugnazione e’ in parte tardivo e dunque inammissibile nelle questioni nuove proposte nel merito e in relazione a quelle non rilevabili d’ufficio”.
Tale specificazione, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, e’ del tutto chiara, poiche’ e’ evidente che i giudici del gravame, i quali hanno indicato anche i temi proposti con la nuova impugnazione, nel rilevarne la tardivita’ ed inammissibilita’ non si sono riferiti al mancato rispetto del termine di cui all’articolo 585 c.p.p., comma 4, che, infatti, non menzionano neppure, bensi’ ai contenuti della nuova impugnazione, laddove introducevano argomenti privi della necessaria connessione funzionale con quelli illustrati nell’impugnazione originaria, limitando cosi’ la Corte territoriale la propria cognizione alle sole questioni introdotte con l’appello principale e quelle che e’ consentito rilevare d’ufficio.
Il motivo di ricorso e’, pertanto, manifestamente infondato.
2. Altrettanto deve dirsi per cio’ che concerne il secondo motivo di ricorso, il quale e’ connotato da assoluta genericita’, avendo il ricorrente lamentato il mancato esame, da parte della Corte territoriale, di tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione con l’atto di appello, senza tuttavia indicarle, neppure attraverso un sommario riferimento.
Va peraltro rilevato che la sentenza impugnata ha correttamente richiamato i principi fissati da questa Corte in tema di motivazione per relationem, dando compiutamente atto delle conclusioni del primo giudice e precisando che le censure da prendere in considerazione sono soltanto quelle specifiche formulate con l’atto di appello e non anche quelle che si risolvono nella mera riproposizione di questioni gia’ prospettate al primo giudice e da questi compiutamente esaminate.
Nel far cio’, la Corte di appello ha agito del tutto correttamente, uniformandosi ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato.
3. Anche l’infondatezza del terzo motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza.
Il capo di imputazione relativo alla contravvenzione di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, richiama espressamente il comma 1, prima parte di tale disposizione e, a seguire, l’articolo 269, commi 1 ed 8, del medesimo decreto. Nel testo e’ chiaramente indicato che l’impianto, produttivo di emissioni in atmosfera, era in esercizio senza la prescritta autorizzazione.
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