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5.3. Non e’ pertanto giuridicamente corretto fondare il giudizio di inattendibilita’ della testimonianza della persona offesa sul solo dato dell’oggettivo contrasto con altre prove testimoniali (nel caso di specie peraltro inesistente) o della mancanza di riscontri. Cio’ equivarrebbe a introdurre, in modo surrettizio, una gerarchia tra fonti di prova che non solo e’ esclusa dal codice di rito ma che sottende una valutazione di aprioristica inattendibilita’ della testimonianza della persona offesa che, come detto, non e’ ammissibile.
5.4. E’ percio’ chiara l’errata impostazione del ricorso dell’imputato che, partendo proprio dalla ripudiata presunzione di inaffidabilita’ della testimonianza della vittima del reato, lamenta, altrettanto erroneamente, che la affermazione della propria responsabilita’ si fonda unicamente su di essa. Quel che il ricorrente appena lambisce e’ il tema della effettiva esistenza di chiari indici di inattendibilita’ del narrato della vittima che, francamente, nemmeno il primo giudice era riuscito ad individuare, tant’e’ che si era rifugiato in considerazioni decisamente apodittiche e contraddittorie, giustamente corrette dalla Corte di appello che ha ridisegnato un quadro ben piu’ coerente con la logica e con i fatti. Ed infatti, data per scontata la mancanza di interessi economici e il fatto (riconosciuto anche dal primo giudice) che la donna non aveva valide alternative per sottrarsi alle pretese sessuali del marito, sostenere – come ha fatto il Gup che non e’ credibile che l’imputato possa aver abusato di lei per una notte intera e che abbia potuto consumare rapporti sessuali quotidiani fino al definitivo allontanamento della moglie dalla propria abitazione, tradisce, questo si’, la sfiducia verso la testimone, una sfiducia alimentata da considerazioni che non trovano conferma in massime di esperienza, ma nella sola insondabile intuizione del giudice. Non e’ chiaro francamente come si concili un consenso pieno ed effettivo al rapporto sessuale (non protetto) con l’esasperazione e/o l’incapacita’ di reagire della vittima alle richieste sessuali del marito, considerazione che contraddice l’affermazione che la vittima, secondo il Gup, era persona scaltra. Tutto cio’ in palese contrasto logico con un quadro fattuale che, in base alla stessa ricostruzione del Gup, avrebbe dovuto condurre verso la ragionevole plausibilita’ del racconto. In questa operazione ricostruttiva della vicenda, il primo Giudice aveva radicalmente escluso le violenze e le minacce, la verifica della cui sussistenza era imposta dal capo di imputazione e che e’ stata elusa in base alle considerazioni apodittiche sopra indicate. Delle due l’una: o le violenze/minacce vi sono state oppure non vi sono state; l’alternativa non puo’ essere costituita da un puro e semplice giudizio (la dedotta “enfatizzazione delle pretese sessuali del coniuge”) oltretutto di non facile comprensione.
5.5. La Corte di appello, invece, riconduce a coerenza, sul piano razionale, il il racconto della vittima con il contesto nel quale sono maturate le condotte tenute dall’imputato, con il fatto che questi aveva occultato alla moglie la propria malattia, con la paura di quest’ultima di avere rapporti non protetti, escludendo la sussistenza di specifici elementi di non credibilita’ del suo racconto. I giudizi espressi in termini di verosimiglianza e/o plausibilita’ non riguardano il fatto, certo nella sua dinamica e sussistenza, ma la spiegazione razionale del comportamento della vittima, per certi versi nemmeno colta dall’imputato. Il fatto che la stessa non avesse alternative, se non la strada, e che dunque fosse costretta a subire le violenze del marito, non e’ nemmeno accennato dall’imputato; la circostanza che la moglie avesse acquistato i profilattici per avere rapporti sessuali protetti con il marito si concilia, sul piano logico, con il fatto che l’imputato aveva occultato la malattia perche’ non intendeva usarli. Scrutinata alla luce dei criteri di giudizio sopra richiamati, la testimonianza della persona offesa/parte civile non e’ contraddetta da elementi tali da far sorgere il sospetto della sua falsita’.
5.6. Quanto all’uso del coltello (non citato in sede di prima denunzia, ma riferito solo in sede di esame dinanzi al Gup e alla Corte di appello), le deduzioni del ricorrente sono del tutto generiche e tali da non scardinare il giudizio di credibilita’ della persona offesa. L’emersione di particolari che non risultano dal verbale di denunzia-querela (atto sostanzialmente unilaterale) e’ circostanza che ben si concilia con il diverso contesto di assunzione della prova dichiarativa nel contraddittorio delle parti. Sicche’, supportare l’eccezione di inattendibilita’ della persona offesa deducendo puramente e semplicemente che non aveva inizialmente riferito di questa specifica modalita’ di attuazione della minaccia, non e’ sufficiente se, contestualmente, non si allegano ulteriori elementi atti a contrastare il giudizio della Corte di appello sulla assenza di importanti contraddizioni nella complessiva testimonianza della persona offesa e sulla non centralita’ di tale apparente contraddizione. A maggior ragione se, come nel caso, di specie, la Corte di appello ha rinnovato l’esame dibattimentale della vittima proprio per sondarne la attendibilita’. Sicche’, la valutazione della Corte territoriale di non centralita’ di tale particolare, tiene conto anche degli esiti della riassunzione della prova e delle relative dinamiche proprie del contraddittorio (le domande, le risposte magari fornite proprio su questo aspetto, nemmeno accennate dall’imputato) e del fatto che, oggettivamente, tale particolare non era logicamente necessario a rendere credibile un racconto che avrebbe ben potuto farne a meno.
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