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3.2. Per spiegare le ragioni della affermata non credibilita’ della donna, il Gup parte dalla premessa della “enfatizzazione (da parte di quest’ultima) delle pretese sessuali del coniuge” e quindi cosi’ spiega perche’, a suo giudizio, “il fatto non sussiste”: a) l’acquisto di profilattici da parte della stessa donna (che sottende la propria disponibilita’ al rapporto sessuale); b) e’ inverosimile che il primo rapporto sessuale non protetto, imposto dal marito a seguito del rifiuto opposto dalla moglie, si fosse protratto per tutta la notte e che ad esso abbiano fatto seguito rapporti non protetti e non consentiti dalla donna con frequenza giornaliera; c) non e’ credibile che la donna, dimostratasi tutt’altro che sprovveduta, non avesse mai pensato di lasciare la casa coniugale o anche solo di chiudersi a chiave nella stanza della figlia o di rivolgersi alle forze dell’ordine; d) lo stato d’animo della donna (gravemente turbata per i rischi sessuali cui era esposta, smarrita, la cui fiducia nel marito era stata tradita, sola in un paese straniero ed incapace di organizzare la propria esistenza prescindendo dal marito) puo’ aver ridotto la propria capacita’ di resistenza alle “continue pressioni psicologiche esercitate dal marito, inducendola ad aderire”. Per queste ragioni “resta (…) insuperato il dubbio che un consenso, sia pur dettato dall’esasperazione e/o dall’incapacita’ di reagire, vi sia stato”.
3.3. La Corte di appello, riesaminata la persona offesa nel contraddittorio delle parti, non ne ha condiviso il giudizio di inattendibilita’ espresso dal Gup, riconoscendo, innanzitutto, che la sua denunzia era disinteressata, intrinsecamente credibile e scevra da contraddizioni. I Giudici distrettuali affermano che il marito l’aveva obbligata ad avere rapporti sessuali non protetti benche’ lei volesse dormire in camera della figlia e con quest’ultima (anch’essa oggetto di minacce e dunque fonte di timore per la sua incolumita’) e che l’uomo aveva anche strappato i preservativi che la moglie aveva acquistato su consiglio del suo medico bielorusso (al quale si era telefonicamente rivolta subito dopo aver scoperto la malattia del marito). Quindi valutano il fatto che l’uso del coltello nell’occasione della prima violenza non sia stato riferito in sede di prima denunzia, ma solo nel corso dei due esami successivamente resi dalla vittima, come compatibile con una dimenticanza al momento della denunzia stessa, un particolare che di certo non aggravava i fatti piu’ di quanto non lo fossero gia’, cosi’ che deve ritenersi insussistente alcuna volonta’ in tal senso. Escluso, dunque, l’interesse economico che avrebbe spinto la donna a denunziare il marito (lo aveva escluso anche il primo Giudice), la Corte di appello afferma chiaramente di non comprendere perche’ la vittima avrebbe deciso di accettare i rapporti sessuali non protetti “in una sorta di pietosa accettazione della sua situazione per poi decidere improvvisamente di lasciare la casa coniugale senza titubanze quando le e’ stata offerta una soluzione alternativa. Da un punto di vista logico, l’effettiva esistenza di rapporti sessuali non protetti – circostanza non negata dall’imputato – e’ maggiormente compatibile con un’imposizione da parte del (OMISSIS) piuttosto che con una volontaria accettazione da parte della donna. E’ verosimile che la stessa fosse spaventata in considerazione delle informazioni ricevute sulla malattia. In tale situazione – spiega la Corte di appello – ritenere che la donna abbia accettato di avere rapporti sessuali non protetti e’ inverosimile ed e’ altresi’ poco compatibile con la successiva condotta della donna che, non appena le e’ stata offerta una soluzione alternativa, ha con risolutezza lasciato la casa coniugale”. L’alternativa, ricordano i Giudici distrettuali, per una donna sola, straniera e senza lavoro sarebbe stata la strada (medesima considerazione svolta anche dal Gup) e cio’ rende compatibile la sua sottomissione al marito per un periodo tutto sommato non eccessivo (un mese e mezzo dal giorno della scoperta della malattia). Da ultimo, condiviso con il Gup il giudizio di non credibilita’ della tesi difensiva dei rapporti non protetti pienamente consenzienti, la Corte di appello spiega che la donna non aveva alcun motivo di mentire sulla frequenza dei rapporti sessuali, sia perche’ si tratta di circostanza ininfluente ai fini della sussistenza del reato, sia perche’ non si puo’ escludere che l’appetito sessuale dell’uomo lo inducesse a rapporti giornalieri. Ben piu’ logico, dunque, ritenere che la donna, appresa la malattia del marito, si fosse opposta a rapporti sessuali non protetti.
3.4. Il ricorrente estrapola dalla motivazione della sentenza impugnata alcuni specifici passaggi ritenuti espressione del pregiudizio che la alimenterebbe e utilizzati per dar corpo alla critica dell’opzione della Corte di dare acriticamente credito alla vittima. In particolare, lamenta che da nessuna prova (men che meno assunta in contraddittorio) risulta che egli avesse costretto la moglie a subire con forza o con minaccia i rapporti sessuali; tale circostanza – afferma – e’ riferita solo dalla vittima ed e’ logicamente contraddetta dall’acquisto dei preservativi da parte di quest’ultima. E’ illogico ed incompatibile con la naturale tendenza delle persone a ricordare i fatti meno remoti affermare che la donna puo’ aver dimenticato l’uso del coltello in sede di denunzia (piu’ prossima ai fatti) e averlo ricordato solo in sede di successivo esame testimoniale. La prova che la affermazione della sua penale responsabilita’ non vince il ragionevole dubbio della propria innocenza deriverebbe dal fatto che la stessa Corte di appello si esprime in termini di verosimiglianza e di possibilita’ che non possono essere escluse e, dunque, in termini sostanzialmente dubitativi. Il pregiudizio che alimenta tutta la decisione trova sfogo nella sua definizione come “pericoloso untore incurante della sorte delle donne che hanno avuto la sventura di congiungersi con lui”, una definizione – conclude – che si fonda sulla denunzia della sua ex compagna, ritirata e la cui veridicita’ non e’ mai stata verificata in contraddittorio.
4. Le questioni poste dal ricorrente sono sostanzialmente due: a) il criterio di giudizio da seguire in sede di scrutinio della prova testimoniale resa dalla persona offesa costituita parte civile; b) i confini della cognizione del giudice di legittimita’.
5. Quanto al primo argomento il Collegio deve ribadire il costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo il quale, in generale, la testimonianza della persona offesa, perche’ possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilita’ (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214) ma, anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, e’ sorretta da una presunzione di veridicita’ secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l’attendibilita’, non puo’ assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso (salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza) (cosi’, da ultimo, Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, Rv. 260064; Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104; cfr. anche Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Mellini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830, secondo le quali “in assenza di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve percio’ limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilita’ fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza”).
5.1. La testimonianza della persona offesa, sopratutto quando portatrice di un personale interesse all’accertamento del fatto, deve essere certamente soggetta ad un piu’ penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilita’ soggettiva e l’attendibilita’ intrinseca del racconto (Sez. u, 41461 del 2012, cit.), ma cio’ non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilita’ della testimonianza stessa (espressamente vietata come regola di giudizio) e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, (con violazione del canone di giudizio imposto dall’art 192 c.p.p., comma 1).
5.2. In tema di reati sessuali, peraltro, tale valutazione risente della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l’apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima. In questi casi la deposizione della persona offesa puo’ essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilita’ soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il piu’ delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilita’, dall’esterno, all’una o all’altra tesi (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232018; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661).
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