Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 14 febbraio 2018, n. 6993. In materia tributaria, non è configurabile una violazione del principio del ne bis in idem in caso di contemporaneità del procedimento amministrativo e di quello penale.

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5. Non e’ fondata la violazione dell’articolo 4 prot. 6 della Convenzione dei diritti dell’Uomo secondo l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia di cui al primo motivo di ricorso.

Il riconoscimento della garanzia del ne bis in idem di cui all’articolo 4 del Protocollo n. 7 annesso alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, adottato nel novembre del 1984, reso esecutivo nell’ordinamento italiano con la L. 9 aprile 1990, n. 98, e’ espressione di una garanzia per il cittadino e cioe’ che nessuno possa essere nuovamente processato o punito per un reato in relazione al quale, nella giurisdizione del medesimo Stato, sia stato assolto o condannato a seguito di sentenza divenuta definitiva. Il principio affermato con riguardo alla materia penale e all’irrogazione delle sanzioni definite dalla legge “penali”, come sancito nell’ordinamento interno all’articolo 649 c.p.p., e’ stato progressivamente esteso anche ai casi di sanzioni che pur non formalmente penali sono state ritenute tali, secondo i criteri Engel, per il contenuto afflittivo dalla giurisprudenza della Corte Edu. L’evoluzione della giurisprudenza della Corte Edu, ha, infatti, esteso la garanzia convenzionale anche nei casi di sanzioni irrogata avanti ad autorita’ diverse ed aventi natura sostanzialmente penale secondo i criteri Engel e, per quanto qui di interesse, ha riconosciuto la garanzia convenzionale nei casi di irrogazione di una sanzione amministrativa per lo stesso fatto, avente natura sostanzialmente penale, in presenza di doppio binario sanzionatorio in materia tributaria.

Di recente, per quanto strettamente rilevante ai fini della decisione, la Corte Edu ha avuto modo di precisare il perimetro della garanzia convenzionale del divieto di un secondo giudizio, in ambito tributario, con la decisione A. e B. Norvegia.

La Corte EDU (grande Camera), con la sentenza del 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, ric. n. 24130/11 e 29758/11, ha, infatti, affermato che “non viola il ne bis in idem convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l’irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia gia’ stato sanzionato in via definitiva dall’amministrazione tributaria con una sovrattassa (nella specie pari al 30% dell’imposta evasa), purche’ sussista tra i due procedimenti una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”.

La Corte di Strasburgo ha, cosi’, chiarito che in linea di principio l’articolo 4 prot. 7 CEDU “non esclude che lo Stato possa legittimamente apprestare un sistema di risposte a condotte socialmente offensive (come l’evasione fiscale) che si articoli – nella cornice di un approccio unitario e coerente – attraverso procedimenti distinti, purche’ le plurime risposte sanzionatorie non comportino un sacrificio eccessivo per l’interessato, con il conseguente onere per la Corte di verificare se la strategia adottata da ogni singolo Stato comporti una violazione del divieto di ne bis in idem, oppure sia, al contrario il “prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in maniera prevedibile e proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria” (§ 122). Non sarebbe, infatti, possibile dedurre dall’articolo 4 prot. 7 un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa (ancorche’ qualificabile come “sostanzialmente penale” ai fini delle garanzie dell’equo processo) per quei fatti di evasione fiscale in cui e’ possibile, altresi’, perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura “amministrativa” (§ 123). Nella prospettiva di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi del singolo e quelli collettivi, la Corte ha dunque valorizzato il criterio della “sufficiently close connection in substance and time” ricavato da parte della propria precedente giurisprudenza (§ 125).

Secondo la Corte EDU, la disposizione convenzionale non esclude lo svolgimento parallelo di due procedimenti, purche’ essi appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in maniera sufficientemente stretta, e purche’ esistano meccanismi in grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili (§ 130), verificando gli scopi delle diverse sanzioni e dei profili della condotta considerati, la prevedibilita’ della duplicita’ delle sanzioni e dei procedimenti, i correttivi adottati per evitare “per quanto possibile” duplicazioni nella raccolta e nella valutazione della prova e, soprattutto la proporzionalita’ complessiva della pena (§ 133).

6. Nel caso in esame deve escludersi, alla luce degli orientamenti interpretativi espressi dalla giurisprudenza della Corte Edu, la violazione dell’articolo 4 prot. 7 della Convenzione EDU sussistendo, quella stretta connessione temporale tra i due procedimenti che costituisce l’elemento per ritenere che le due sanzioni irrogate possano essere considerate quali parti di un unico sistema sanzionatorio adottato da uno Stato per sanzionare la commissione di un fatto illecito.

Ed infatti, risulta dagli atti; che gli avvisi di accertamento e di contestazione, con i quali venivano mosse le contestazioni e irrogate le sanzioni datati 15 luglio 2014, sono stati notificati, a mezzo lettera raccomandata, nel luglio 2014 al (OMISSIS) e che il procedimento di primo grado avanti al Tribunale di Bergamo si e’ concluso con la pronuncia della sentenza in data 2 dicembre 2014 (mentre il giudizio di appello in data 26 maggio 2015), sicche’ vi e’ stata contemporaneita’ dell’irrogazione della due sanzioni a pochi mesi di distanza e, pertanto, deve ritenersi una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta” tra i due procedimenti sanzionatori.

7. Anche il richiamo all’articolo 50 del TFUE e al principio convenzionale del ne bis in idem nel diritto della UE da parte della Corte di Giustizia non e’ fondato. Ed invero, le norme della Convenzione dei Diritti dell’Uomo si applicano sempre nell’interpretazione data dalla Corte Edu e, dunque, anche la Corte di Giustizia, in applicazione dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, che ingloba il diritto convenzionale nel diritto Eurounitario, applica le norme convenzionali nell’interpretazione data dalla Corte Edu con la conseguenza che, tenuto conto dell’interpretazione sopra richiamata dalla recente pronuncia A. e B. Norvegia, non ricorrono i presupposti per sollevare una questione pregiudiziale di compatibilita’ della norma interna ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

8. Il secondo motivo di ricorso, al limite dell’inammissibilita’ per la proposizione di censure di fatto dirette a richiedere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in questa sede, e’ comunque manifestamente infondato.

La Corte d’appello ha, con motivazione congrua e immune da profili di illogicita’, confermato la pronuncia del Tribunale evidenziando, quanto al profilo della insussistenza delle operazioni descritte nelle fatture del fornitore (OMISSIS), annotate nella contabilita’ del (OMISSIS) per Euro 15.437.779,11, con conseguente indicazione di elementi passivi fittizi, che il medesimo fornitore (OMISSIS) non aveva una struttura imprenditoriale ne’ le attrezzature per effettuare le forniture indicate nelle fatture di rilevantissimi quantitativi di metalli, e quanto all’emissione delle fatture per la vendita del materiale ferroso a (OMISSIS) sr., l’inesistenza dei mezzi di trasporto di colui che dichiaratamente risultava avere effettuato i trasporti verso la medesima (OMISSIS) srl, societa’ che e’ risultata effettuare pagamenti di importi rilevanti in favore della ditta del (OMISSIS) seguiti da prelevamenti in contanti del (OMISSIS) per circa 17 milioni di Euro che giustificano il meccanismo di ritorno della provvista a favore della (OMISSIS) e prova dell’inesistenza oggettiva della prestazione.

9. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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