Con la sentenza di condanna non definitiva il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere restituito solo se, alla data della pronuncia, siano venute meno le esigenze cautelari. In caso contrario, il vincolo deve essere mantenuto fino alla sentenza definitiva.
Sentenza 13 febbraio 2018, n. 6940
Data udienza 5 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni Filipp – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/06/2017 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dott. PERELLI Simone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 giugno 2017, il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto il ricorso, ex articolo 322-bis c.p.p., proposto da (OMISSIS) avverso al provvedimento del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, di rigetto di restituzione di una struttura in alluminio di 145 mq. adibita a sala ristorante, di due locali in muratura per alloggiamento caldaie e locali destinati a lavanderia e deposito biancheria, opere sottoposte a sequestro preventivo in relazione ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis, reati per i quali, ad eccezione del capo A n. 1 (opere relative al locale bar), e’ stata pronunciata condanna del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, con sentenza resa in data 5 aprile 2017, non ancora definitiva, con la quale e’ stata disposta la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino.
A fondamento della decisione il Tribunale ha richiamato giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo Sez. 3, n. 6887 del 24/11/2016, Calabrese, Rv. 269322), secondo la quale deve escludersi che debba essere disposta, con la sentenza non irrevocabile di condanna che non disponga la confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo, la restituzione dei medesimi a meno che non siano cessate le esigenze cautelari, che, nel caso in esame, erano sussistenti le esigenze cautelari poiche’ l’eventuale restituzione dei beni avrebbe comportato un sicuro aggravio del carico urbanistico, trattandosi di struttura ricettiva (Hotel (OMISSIS)) che ospita numerosi turisti ed essendo i beni in sequestro destinati a sala ristorante, per di piu’ le opere abusive erano state effettuate in zona paesaggisticamente vincolata, da cui l’attualita’ del pericolo per l’ambiente, conclamato dal fatto che le strutture realizzate erano visibili nel contesto ambientale di riferimento; infine sussisteva, altresi’, il concreto pericolo di perpetrazione di ulteriori reati, deponendo in tal senso l’avvenuta violazione di sigilli, dimostrativa del suddetto pericolo di reiterazione di ulteriori reati che il vincolo cautelare intendeva scongiurare.
2. Propone ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione all’articolo 323 c.p.p., comma 3.
Secondo il ricorrente l’interpretazione del disposto di cui all’articolo 323 c.p.p., comma 3 non consentirebbe la conclusione a cui e’ giunto il Tribunale, poiche’ il precetto normativo e’ chiaro nel disporre che in caso di condanna, anche non definitiva, qualora non sia stata disposta la confisca, le cose sequestrate debbono essere restituite all’avente diritto, a nulla rilevando che sia stato disposto l’ordine di demolizione delle opere abusive che non giustifica il mantenimento del sequestro. A tal fine richiama, il ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, espressa da Sez. 3 n. 32714 del 2015, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di sequestro preventivo, la misura perde efficacia qualora venga pronunciata una sentenza di condanna senza che sia disposta la confisca dei beni sequestrati, che devono essere restituiti all’avente diritto”.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso non e’ fondato per le ragioni qui di seguito esposte.
La questione giuridica, che viene in rilievo per la decisione del caso in esame, attiene all’interpretazione del disposto di cui all’articolo 323 c.p.p., comma 3 in rapporto con le altre disposizioni del medesimo Titolo 2, Capo 2 del codice di procedura penale.
Per quanto qui di rilievo, va ricordato, che l’articolo 323 c.p.p. dispone, al comma 1, che con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorche’ soggetta ad impugnazione, le cose sequestrate devono essere restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve essere disposta la confisca a norma dell’articolo 240 c.p. Il provvedimento e’ immediatamente esecutivo. Se e’ pronunciata condanna, l’articolo 323 c.p.p., comma 3, stabilisce che il sequestro deve essere mantenuto quando e’ disposta la confisca.
Dunque, il legislatore ha fissato l’immediata esecutivita’ della restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo per le sole sentenze di proscioglimento. Per quelle di condanna, ha stabilito che il sequestro deve essere mantenuto quando e’ disposta la confisca (articolo 323 c.p.p., comma 3), ma da tale norma, argomentando a contrario, non si puo’ pero’ trarre la convinzione che, quando non sia disposta la confisca il bene debba essere comunque restituito anche se la sentenza di condanna non e’ ancora definitiva, giacche’, nelle ipotesi di non definitivita’ della pronuncia di condanna, subentra la regola generale di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 3.
Questa norma dispone, infatti, che le cose sequestrate per finalita’ cautelari ovvero per evitare l’aggravamento o la protrazione della conseguenza del reato o agevolare la commissione di ulteriori reati, c.d. sequestro impeditivo (articolo 321 c.p.p., comma 1), debbano essere restituite allorche’ siano venute meno le esigenze che hanno determinato l’imposizione del vincolo.
Da tale quadro normativo si ricava, quindi, che nel caso di sentenza di condanna non definitiva il bene sequestrato per esigenze cautelari puo’ essere restituito solo se, alla data della pronuncia della sentenza di condanna non definitiva, siano venute meno le esigenze cautelari, altrimenti il vincolo deve essere mantenuto fino alla sentenza definitiva. L’articolo 323 c.p.p., comma 3, in altri termini, nel prevedere che, in caso di condanna, gli effetti del sequestro preventivo permangano soltanto se sia stata disposta la confisca dei beni sequestrati, intende riferirsi soltanto all’ipotesi che la pronuncia di condanna abbia assunto carattere di irrevocabilita’; da cui la conclusione che, in mancanza di irrevocabilita’, non si fa luogo alla restituzione del bene in sequestro, dovendosi comunque verificare, da parte del giudice, la permanenza o meno delle esigenze cautelari ai fini della restituzione del bene sottoposto a sequestro (Sez. 5, n. 26889 del 20/02/2017, P.G. in proc. Scuto, Rv. 270865; Sez. 1, n. 8533 del 09/01/2013, Rv. 254927; Sez. 4, n. 40388 del 26/05/2009, n. 40388, Rv. 245473; Sez. 3, n. 6462 del 14/12/2007, Rv. 239289).
5. Tale conclusione non muta in relazione allo specifico tema della restituzione del bene oggetto di sequestro preventivo nel caso di condanna non definitiva per il reato di costruzione abusiva, rispetto al quale si registrano nella giurisprudenza due opposte conclusioni.
Va ricordato, che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale che puo’ dirsi maggioritario di Questa sezione, la cessazione della permanenza del reato edilizio al pari del reato paesaggistico non fa venir meno di per se’ il pericolo che possa essere reiterato l’abuso edilizio, giacche’ il sequestro cautelare puo’ essere disposto non solo per evitare l’aggravamento del medesimo reato ma anche l’agevolazione di altri reati anche se della stessa specie. Pertanto la cessazione della permanenza con la sentenza di primo grado non costituisce elemento di per se’ idoneo a fare ritenere cessate le esigenze cautelari (in termini Sez. 3, n. 6887 del 24/11/2016, Calabrese, Rv. 269322; Sez.3, n. 6462 del 14/12/2007, Oriente, Rv.239289, Sez. 3, n. 45674 del 21/10/2003, Cotena, Rv. 226860).
Infatti, costituisce ius receptum di questa Corte il principio secondo il quale e’ ammissibile il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente anche nell’ipotesi in cui l’edificazione sia ultimata, fermo restando l’obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, ovvero sull’aumento del c.d. carico urbanistico (da ultimo, Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016, Giudici, Rv. 268812; Sez. 3, n. 42717 del 10/09/2015, Buomo, Rv. 265195).
Da cui la conclusione che anche nello specifico caso di sequestro preventivo di un bene disposto nell’ambito di un procedimento per costruzione abusiva (o per reato paesaggistico), l’interpretazione dell’articolo 323 c.p.p., comma 3, alla luce del disposto generale di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 3, impone al giudice che ha pronunciato condanna non definitiva di valutare la permanenza delle esigenze cautelari e, se richiesto della revoca, argomentare la permanenza delle ragioni giustificatrici del vincolo ovvero l’aggravio del carico urbanistico.
6. Il diverso orientamento espresso dalla pronuncia (Sez. 3, n. 32714 del 16/04/2015, Alvino, Rv. 264472) menzionato dal ricorrente, non e’ condiviso dal Collegio in virtu’ delle ragioni sopra esposte. Se e’ condivisibile l’affermazione secondo cui il sequestro preventivo ha, per sua natura e finalita’, carattere provvisorio e cautelare e non puo’ quindi essere mantenuto dopo la sentenza di condanna, sia perche’ questa interrompe la permanenza, che caratterizza i suddetti illeciti, sia perche’ la eventuale reiterazione della condotta vietata da’ luogo ad altra ipotesi di reato, (Sez. 3, n. 8444 del 16/07/1993, D’Antuono, Rv. 194985; Sez. 3, n. 476, del 11/02/1997, Di Bari, Rv. 207341; Sez. 3, n. 38 del 14/11/2002, Ammaturo, Rv. 222876; Sez. 3, n. 3633 del 15/12/2010, Chiappetta, Rv. 249156), cio’ non di meno, il disposto dell’articolo 323 c.p.p., comma 3 deve trovare una coerente chiave di lettura interpretativa nel contesto delle norme che disciplinano le vicende del sequestro preventivo con riferimento a tutti i reati non potendo fare eccezione il reato oggetto del processo avente natura di reato permanente. Se e’ corretta l’affermazione che la ripresa dei lavori, cessata la permanenza al piu’ con la sentenza di condanna cui aveva fatto seguito la restituzione del bene, costituisce nuovo reato (Sez. 3, n. 14501 del 07/12/2016,P.M. in proc. Rocchio, Rv. 269325), cio’ non vale ad escludere, non ponendosi in antinomia, l’applicazione del principio generale di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 3 secondo cui solo la cessazione delle esigenze cautelari comporta la cessazione del vincolo, ed appare altresi’ coerente con la riconosciuta possibilita’ di disporre il sequestro delle opere abusive comunque ultimate.
7. Quindi deve essere affermato il principio di diritto secondo cui con la sentenza di condanna non definitiva il bene sequestrato per esigenze cautelari puo’ essere restituito solo se alla data della pronuncia della sentenza di condanna non definitiva siano venute meno le esigenze cautelari, altrimenti il vincolo deve essere mantenuto fino alla sentenza definitiva in quanto la cessazione della permanenza non fa venir meno di per se’ il pericolo che possa essere reiterato l’abuso edilizio, giacche’ il sequestro cautelare puo’ essere disposto non solo per evitare l’aggravamento del medesimo reato ma anche l’agevolazione di altri reati anche se della stessa specie. Pertanto, la cessazione della permanenza con la sentenza di primo grado non costituisce elemento di per se’ idoneo a fare ritenere cessate le esigenze cautelari rispetto alla quali, se richiesta la revoca, il giudice deve valutare la persistenza del c.d. aggravio del carico urbanistico.
8. A tali principi si e’ attenuto il Tribunale di Napoli che, nel confermare il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione dei beni oggetto di sequestro preventivo, ha argomentato la sussistenza di un sicuro aggravio del carico urbanistico, trattandosi di opere realizzate all’interno di una struttura ricettiva (Hotel (OMISSIS)) che ospita numerosi turisti ed essendo i beni in sequestro destinati a sala ristorante, per di piu’ le opere abusive erano state effettuate in zona paesaggisticamente vincolata, da cui l’attualita’ del pericolo per l’ambiente, conclamato dal fatto che le strutture realizzate erano visibili nel contesto ambientale di riferimento.
9. Il ricorso va, conseguentemente, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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