L’attestazione contenuta nell’atto di pignoramento presso terzi posto in esecuzione sulla regolare notifica delle cartelle di pagamento riferite ai crediti posti in riscossione non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso. Questo in quanto, nella stesura dell’atto medesimo, l’agente della riscossione non esercita le attribuzioni proprie dell’ufficiale giudiziario e pertanto, ancorché preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce la natura di atto pubblico conservando invece la natura di mero atto processuale di parte
Sentenza 9 novembre 2017, n. 26519
Data udienza 21 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25182-2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 1711/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 19/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) s.p.a. procedeva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 72-bis a sottoporre a pignoramento, per un credito di Euro 11.540,76, le somme dovute dall’Azienda Sanitaria Locale – (OMISSIS) a (OMISSIS).
Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 19 maggio 2015, accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla (OMISSIS), dichiarando la nullita’ dell’atto impugnato per omessa indicazione dei crediti per i quali si procedeva.
Avverso tale decisione l’agente di riscossione propone ricorso straordinario, ai sensi dell’articolo 111 Cost., articolato in due motivi. Ne’ la debitrice, ne’ l’ente terzo pignorato hanno svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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