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3. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale, sulla scia della decisione del giudice di primo grado, erroneamente determinato l’importo dovuto a titolo risarcitorio sulla base delle tabelle di liquidazione del danno alla persona, sul presupposto di un’eta’ del soggetto danneggiato (21) diversa da quella reale (39), con la conseguente indebita moltiplicazione delle somme dovute.
4. La censura e’ infondata.
Con riguardo all’erronea individuazione dell’eta’ del danneggiato ai fini della liquidazione del danno alla persona dallo stesso subito (erroneita’ suscettibile di tradursi in un’incongrua determinazione degli importi corrispondenti all’esatto rapporto tra eta’ del danneggiato e incidenza percentuale dell’invalidita’ permanente), osserva il collegio come la Corte territoriale abbia correttamente sottolineato che il giudice di primo grado era incorso in un errore materiale sostanzialmente ininfluente, attesa la sostanziale corrispondenza tra l’importo liquidato in concreto e quello che sarebbe stato eventualmente riconosciuto sulla base della corretta applicazione dei parametri di riferimento dell’eta’ del (OMISSIS) (differenziale pari ad Euro 400,00 circa).
La stessa Corte d’appello ha peraltro evidenziando come, in ogni caso, il minimo differenziale dovesse comunque ricondursi al potere discrezionale del giudice nella liquidazione equitativa del danno alla persona, tenuto conto della necessaria personalizzazione delle somme risultanti dalle tabelle, nella specie non adeguatamente contestata in modo specifico dall’odierno ricorrente.
5. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte d’appello erroneamente confermato la decisione del primo giudice in ordine al riconoscimento della rivalutazione e degli interessi legali sulle somme determinate a titolo risarcitorio, avendo i giudici del merito erroneamente sottoposto a rivalutazione somme da ritenersi gia’ rivalutate all’epoca della decisione, e riconosciuto interessi legali su somme liquidate a titolo di spese future, come tali del tutto insuscettibili di detta integrazione, in considerazione del relativo carattere di liquidazione anticipata del danno.
6. Il motivo e’ fondato nei limiti di seguito indicati.
Osserva il Collegio come la Corte d’appello abbia inesattamente trascurato di rilevare l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado nel procedere alla liquidazione, in favore del (OMISSIS), di un importo aggiuntivo (pari ad Euro 10.301,00) a titolo di risarcimento del danno conseguente al ritardo nella percezione delle somme liquidate; importo aggiuntivo ottenuto attraverso la liquidazione di interessi legali sull’intero importo risarcitorio (pari ad Euro 40.137,71, sia pure opportunamente devalutato al momento del fatto e via via rivalutato ai fini del calcolo degli interessi legali), la’ dove detto importo risultava comprensivo della somma di Euro 32.500,00 riferita a spese mediche future che, in quanto tali, non avrebbero potuto giustificare il riconoscimento di alcun pregiudizio per la ritardata percezione di somme.
Nella specie, infatti, l’unico importo che avrebbe giustificato la liquidazione di somme a titolo di risarcimento del danno per la relativa ritardata percezione (e dunque degli interessi legali sulle somme via via rivalutate a partire dalla data del fatto) e’ quello (pari ad Euro 7.637,71) corrispondente al danno alla persona e alle spese mediche gia’ sostenute; la’ dove sul residuo importo di Euro 32.500,00 potranno decorrere i soli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo.
7. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del terzo motivo di ricorso e l’infondatezza delle restanti censure, dev’essere accolto il ridetto terzo motivo, e – rigettati il primo e il secondo – pronunciata la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.
8. Ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene il collegio di poter provvedere alla decisione nel merito dell’appello proposto dal (OMISSIS), con l’accoglimento per quanto di ragione dello stesso e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con la condanna di (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di Euro 7.637,71, oltre agli interessi legali su tale somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata fino al saldo, nonche’ della somma di Euro 32.500,00 con gli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado del 7/1/2008 al saldo, e con la conferma, nel resto, della sentenza impugnata.
9. Sussistono giusti motivi, tenuto conto delle ragioni dell’accoglimento del ricorso, per l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Rigetta il primo e secondo motivo del ricorso, ne accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da (OMISSIS), e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di Euro 7.637,71, oltre agli interessi legali su tale somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata fino al saldo, nonche’ della somma di Euro 32.500,00 con gli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado del 7/1/2008 al saldo; conferma, nel resto, la sentenza di primo grado.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
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