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La corte d’appello ha quindi fatto erronea applicazione dell’art. 305 cod. proc. civ., dichiarando indebitamente l’estinzione del giudizio.
In particolare, non coglie nel segno nessuno degli argomenti esposti nella sentenza impugnata:
– quanto all’efficacia automatica dell’evento interruttivo, perché trascura di considerare che, ferma restando la nullità degli atti compiuti dopo il prodursi dell’interruzione del giudizio, anche per gli eventi che determinano effetti interruttivi automatici, il termine per la riassunzione decorre dall’effettiva conoscenza (Sez. 2, Sentenza n. 18351 del 31/07/2013, Rv. 627363);
– quanto al principio di certezza dei termini processuali, perché la data di consegna dell’atto notificato (che, ad esempio, è indicata dall’art. 543, comma quarto, cod. proc. civ. come dies a quo per l’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi) non è meno certa di quella in cui viene redatta la relata di notificazione, risultando quantomeno dai registri di passaggio interni;
– quanto al principio del giusto processo, che la corte territoriale assume sarebbe vulnerato da una diversa interpretazione, perché semmai è vero il contrario, in quanto l’effettività del diritto di difesa postula che il termine previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. decorra dalla reale conoscenza dell’evento interruttivo, piuttosto che da un momento anteriore in cui l’interessato non può ancora aver avuto piena e formale conoscenza dell’evento medesimo;
– quanto alla “congruità” del termine di sei mesi (peraltro ora dimezzato) previsto dall’art. 305 cod. proc. civ., perché l’ampiezza del termine non può comunque giustificare la retrodatazione della decorrenza dello stesso a un momento anteriore alla effettiva conoscenza dell’evento interruttivo, essendo nella discrezionalità del legislatore la quantificazione dei termini perentori e dovendo, in ogni caso, l’interprete preferire la soluzione ermeneutica che ne garantisca l’integrale fruizione.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla C.A. di Catania alla (Ndr: testo originale non comprensibile) per le spese del presente giudizio.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità
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