Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25831. Il termine per la riassunzione decorre dall’effettiva conoscenza

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La questione dedotta con il primo motivo di ricorso concerne l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine semestrale (secondo quanto previsto dall’art. 305 cod. proc. civ., nella versione applicabile ratione temporis) per il deposito del ricorso per la riassunzione del giudizio dopo il decesso dell’avv. De Bartolo Quattrocchi.
In particolare, l’AISA deduce di aver avuto conoscenza di tale ulteriore causa interruttiva non in data 21 dicembre 2012 – come invece ritenuto dalla corte d’appello, che ha fatto riferimento alla relata di notificazione negativa – bensì successivamente al 28 dicembre 2012. Ciò in quanto il ricorso in riassunzione fu consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione a dieci appellati e l’ultima delle notificazioni (quella a M.S. ) si perfezionò solamente il 28 dicembre 2012, sicché è certo che l’atto venne riconsegnato al notificante in data successiva. Di conseguenza il secondo ricorso in riassunzione – depositato il 26 giugno 2013 – sarebbe tempestivo.
Il motivo è fondato.
L’art. 305 cod. proc. civ. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui fa decorrere dalla data dell’interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza (Corte costituzionale, Sentenza 15 dicembre 1967, n. 139, e Sentenza 6 luglio 1971, n. 159).
Alla luce della giurisprudenza costituzionale, anche questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine perentorio per la prosecuzione del processo interrotto decorre dal giorno della conoscenza effettiva del fatto interruttivo (Sez. 2, Sentenza n. 3725 del 21/02/2006, Rv. 587820; v. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 27165 del 28/12/2016, Rv. 642345), senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva (Sez. U, Sentenza n. 7443 del 20/03/2008, Rv. 602192).
Ciò posto, premesso che la notizia del decesso del difensore domiciliatario De Bartolo Quattrocchi è stata acquisita dall’ufficiale giudiziario al momento della notificazione del primo atto di riassunzione, si pone il dubbio se il termine perentorio previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. debba farsi decorrere dalla data di redazione della relata di notifica negativa o da quella in cui l’atto da notificare è stato restituito, correlato di tale notificazione negativa, all’AISA.
Il principio dell’effettività della conoscenza della vicenda interruttiva impone di preferire la seconda soluzione.
Infatti, il notificante ha notizia di quanto attestato nella relata di notificazione solo nel momento in cui l’atto, completo della relata, gli viene restituito dall’ufficiale giudiziario.
Una diversa interpretazione determinerebbe un irragionevole sacrificio del diritto difesa, mediante la compressione del termine previsto dall’art. 305 cod. proc. civ., che – in tal caso – verrebbe fatto decorrere non dall’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo, ma da un momento anteriore in cui l’evento, ancorché risultante dalla relata di notificazione, non è ancora noto all’interessato.
Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto: “qualora un evento con effetti interruttivi automatici del giudizio risulti dalla relata di notificazione di un atto giudiziario, la decorrenza del termine per depositare il ricorso per la riassunzione decorre dall’effettiva conoscenza dell’evento, che deve farsi risalire non alla data in cui è stata redatta la relata di notificazione, bensì da quella – eventualmente successiva – in cui l’atto giudiziario completo della relata di notificazione attestante l’evento interruttivo è stato restituito dall’ufficiale giudiziario al notificante”.
Nella specie, l’ultima delle notificazioni si è perfezionata in data 28 dicembre 2012 e quindi la restituzione dell’atto all’AISA è certamente di pari data o successiva, con la conseguenza che il ricorso per la riassunzione del giudizio interrotto, depositato il 26 giugno 2013, è tempestivo rispetto al termine previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. nella versione applicabile ratione temporis.

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