Ferma restando la nullità degli atti compiuti dopo il prodursi dell’interruzione del giudizio, anche per gli eventi che determinano effetti interruttivi automatici, il termine per la riassunzione decorre dall’effettiva conoscenza
Corte di Cassazione
sezione terza civile
ordinanza 27 giugno – 31 ottobre 2017, n. 25831
Presidente Chiarini – Relatore D’Arrigo
Ritenuto in fatto
Trattandosi di una questione di rito, l’esposizione dei fatti è limitata alle sole vicende qui d’interesse.
All’udienza del 18 aprile 2012, fissata innanzi alla corte d’appello per la precisazione delle conclusioni, è stata dichiarata l’interruzione del processo per la morte dell’appellato F.P. (erede di F.C. ).
Il ricorso in riassunzione veniva notificato a tutti gli appellati, ad eccezione di C.A. , poiché il difensore domiciliatario avv. Antonino De Bartolo Quattrocchi era nel frattempo anch’egli deceduto, come da relata di notificazione del 21 dicembre 2012.
Con ordinanza resa all’udienza del 27 marzo 2013 il giudizio veniva quindi dichiarato nuovamente interrotto.
Su ricorso dell’AISA depositato il 26 giugno 2013, la corte d’appello fissava l’udienza del 6 novembre 2013 per la prosecuzione del giudizio. A tale udienza Ca.An.Ma. e M.S. eccepivano l’estinzione del giudizio per tardività del ricorso in riassunzione.
La corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato l’estinzione del giudizio, osservando che l’AISA aveva avuto notizia del decesso del procuratore del C. in data 21 dicembre 2012, ossia quando l’ufficiale giudiziario ha attestato la morte dell’avv. De Bartolo Quattrocchi in occasione della notificazione del precedente ricorso in riassunzione. A decorrere da tale data, il ricorso per la riassunzione depositato il 26 giugno 2013 è stato dichiarato tardivo.
Considerato in diritto
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply