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1.2. La sentenza veniva appellata dall’ (OMISSIS), il quale contestava le ritualita’ della dichiarazione di inammissibilita’ della chiamata dei (OMISSIS), nonche’ il merito della fondatezza della pretesa creditoria. Nell’atto di appello il difensore dell’ (OMISSIS), previo dell’intervenuto decesso della (OMISSIS) ed assumendo che i suoi eredi erano i figli (OMISSIS) e (OMISSIS), li conveniva sia in tale qualita’, sia come costituiti in primo grado quali terzi chiamati. Costituendosi in giudizio gli appellati (OMISSIS) eccepivano l’improcedibilita’ dell’appello nei confronti della (OMISSIS) e contestavano la fondatezza nel merito dello stesso.
Costituendosi successivamente con altro difensore l’ (OMISSIS) assumeva che, essendo avvenuta la notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decesso della (OMISSIS), il medesimo decreto ingiuntivo era divenuto del tutto inefficace sicche’ il giudizio di opposizione si sarebbe dovuto definire con tale declaratoria.
Con comparsa del 29 marzo 2013 si costituivano in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS).
1.3. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’Appello ha disatteso l’eccezione di improcedibilita’ dell’appello, sollevata dai (OMISSIS) sull’assunto del preteso passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della (OMISSIS), assumendo che, in ragione della mancata dichiarazione in primo grado, da parte del suo difensore, del decesso della medesima, l’essere stati convenuti in giudizio i medesimi in proprio e quali eredi della (OMISSIS), con la notifica dell’atto di impugnazione al procuratore domiciliatario in primo grado della (OMISSIS), nonche’ personalmente, in relazione alla loro qualita’ di eredi dei (OMISSIS), aveva avuto piena idoneita’ ad instaurare il giudizio d’appello nei confronti dei soggetti legittimati.
La Corte territoriale ha poi disatteso l’appello dell’ (OMISSIS) quanto alla dichiarata inammissibilita’ della chiamata in causa dei (OMISSIS).
Ha, quindi, ritenuto che il difensore della (OMISSIS), nonostante il suo decesso, fosse legittimato a notificare il decreto ingiuntivo, non avendo dichiarato all’atto della notificazione l’avvenuto decesso, e ne ha poi inferito che l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo era stato correttamente notificato alla (OMISSIS), ancorche’ deceduta, nel domicilio eletto presso il suo difensore non avendo l’ingiunto avuto notizia dell’evento (in proposito richiamando Cass. n. 17205 del 2011), ed ha ancora osservato che, “quando agli effetti dell’evento interruttivo non dichiarato antecedente alla costituzione della parte, l’interruzione ex articolo 299 cod. proc. civ. (doveva) ritenersi superata in forza della costituzione nel giudizio dei (OMISSIS), unici eredi della (OMISSIS)”, come emergeva dal certificato relativo allo stato di famiglia.
La Corte territoriale ha ulteriormente ritenuto che tanto pero’ rilevava ai soli fini della correttezza della verifica del contraddittorio sull’opposizione al decreto, mentre “le domande dovevano essere valutate sulla base delle argomentazioni in fatto e in diritto delle parti”, con la conseguenza che, poiche’ nel giudizio di primo grado l’opponente aveva proposto nei confronti dei (OMISSIS) in proprio la sola domanda di manleva, essa, in quanto fondata esclusivamente su tale pretesa, non poteva ritenersi ammissibile solo perche’ i medesimi avrebbero dovuto rivestire il ruolo di eredi iure successionis, come era stato prospettato erroneamente nell’atto di costituzione del 14 ottobre 2011 in appello da parte del nuovo difensore dell’ (OMISSIS), onde per tale ragione risultava corretta la declaratoria dell’ammissibilita’ della chiamata dei (OMISSIS).
La Corte territoriale ha poi disatteso nel merito le ragioni della pretesa infondatezza del credito di cui al decreto ingiuntivo.
2. Al ricorso per cassazione dell’ (OMISSIS), proposto contro gli eredi dei (OMISSIS) costituitisi in appello, non vi e’ stata resistenza degli intimati.
3. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1, e sono state depositate conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, nonche’ memoria dal ricorrente.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, illustrato con un punto 1) e quindi con un punto 2), si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, genericamente “Error in procedendo”.
1.1. Nel punto 1) viene illustrato un primo preteso error in procedendo, prospettandosi, previa evocazione del principio di diritto di cui a Cass. n. 921 del 1962, la tesi secondo cui, essendo avvenuta la notificazione del decreto ingiuntivo da parte del difensore di (OMISSIS) allorquando la medesima era gia’ deceduta ed essendo essa invalida (come si dovrebbe desumere anche da giurisprudenza di questa Corte che, nel caso di sopravvenienza della morte della parte dopo la sentenza non considera il suo difensore legittimato a notificare la sentenza ai fini del decorso del termine breve), il decreto ingiuntivo ai sensi dell’articolo 644 c.p.c., doveva ritenersi inefficace, in quanto la morte della creditrice, avendo estinto il mandato ai sensi dell’articolo 1722 c.c., n. 4, determinava l’impossibilita’ di instaurazione del contraddittorio e cio’ al contrario di quanto ha ritenuto la Corte d’Appello evocando le disposizioni di cui all’articolo 299 c.p.c. e ss..
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