Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25823. Nel procedimento per decreto ingiuntivo qualora, dopo l’emissione del decreto si verifichi il decesso della parte creditrice

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1.2. Nel punto 2) si argomenta un secondo error in procedendo, prospettandosi la tesi della inesistenza della costituzione in giudizio di (OMISSIS), in particolare sotto il profilo della inesistenza di una procura ai fini del giudizio di opposizione in favore del difensore che aveva ottenuto l’emissione del decreto e la nullita’ di tutte le domande svolte da quel difensore nell’interesse della (OMISSIS) nei confronti del ricorrente. Cio’, per errata applicazione degli articoli 299 e 300 c.p.c..
Si sostiene ancora che, “a tutto voler concedere”, cioe’ supponendo – al contrario di quanto sostenuto nel punto 1) – l’efficacia del decreto ingiuntivo e la validita’ della sua notifica, una volta intervenuta la notificazione della citazione in opposizione presso il procuratore della (OMISSIS), come – si concede – era stato ritenuto correttamente dalla Corte d’Appello di Bari, evocando Cass. n. 17205 del 2011, il difensore della (OMISSIS) non si sarebbe potuto costituire in giudizio per essa, in quanto il mandato si era estinto a seguito del decesso avvenuto prima della notifica del decreto. Si asserisce che nel giudizio di opposizione avrebbero dovuto costituirsi in giudizio gli eredi della (OMISSIS), ed invece non solo cio’ non sarebbe accaduto, ma gli stessi chiamati in causa in proprio per la manleva – si erano ben guardati dal dichiarare l’evento interruttivo in primo grado. Nemmeno in appello essi avrebbero sostenuto l’ultrattivita’ del mandato rilasciato dalla defunta madre in favore dell’originario difensore, chiedendo la declaratoria del passaggio in giudicato della sentenza, emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Molfetta relativamente alla pronuncia resa in favore della stessa.
Si asserisce ancora che, pure ammesso che il decreto ingiuntivo fosse stato notificato correttamente dal difensore della (OMISSIS), nel giudizio di opposizione avrebbero dovuto necessariamente stare in giudizio come contraddittori principali gli eredi (OMISSIS), ossia i fratelli (OMISSIS) chiamati in causa per la manleva, mentre gli stessi si erano costituiti solo per difendersi in proprio dalla chiamata in causa.
Per tali ragioni si sostiene che non potesse trovare applicazione “ne’ l’articolo 299 c.p.c., circa l’interruzione del processo perche’, rispetto alla fase a cognizione piena, il mandato si era estinto prima dell’instaurazione del contraddittorio ex articolo 643 c.p.c., comma 3, e men che meno l’articolo 300 c.p.c., in quanto, a seguito dell’opposizione spiegata dall’ (OMISSIS), (OMISSIS) non era ancora costituita”, spiegando il mandato da essa conferito effetti solo per la fase monitoria.
Si sostiene ancora che le norme in tema di interruzione e successione nel processo non avrebbero potuto trovare applicazione rispetto ai fratelli (OMISSIS), quali eredi della (OMISSIS), in quanto essi erano stati evocati per effetto della domanda accessoria di chiamata in garanzia, che, tuttavia, era stata ritenuta inammissibile in primo grado e in appello. Tale domanda era stata decisa, del resto, in via preliminare, benche’ all’esito del giudizio di primo grado.
Secondo il ricorrente, non si comprenderebbe, dunque, come la Corte d’Appello, nei righi 12 e seguenti della pagina 6 della sentenza, “abbia potuto ritenere sanata tale interruzione ed integro il contraddittorio con i fratelli (OMISSIS) rispetto alla domanda principale per effetto di una successione nel processo – rispetto a tale domanda – sotto il profilo sostanziale mai verificatosi”, tenuto conto che quella stessa Corte sulla domanda di garanzia si e’ espressa in termini di sua inammissibilita’.
2. Il motivo non e’ fondato con riferimento ad entrambi i profili che propone.
La prospettazione del ricorrente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dovesse definirsi con la constatazione che il decreto ingiuntivo era divenuto inefficace in quanto notificato dal difensore della defunta (OMISSIS) dopo il verificarsi dell’evento della sua morte e’ priva di fondamento sulla base delle seguenti considerazioni.
Il Collegio rileva, in primo luogo, che non puo’ essere condivisa la remota Cass. n. 921 del 1962, che effettivamente espresse, sulla base della affermazione che “la morte o la perdita della capacita’ della parte, sopravvenuta prima della notificazione dell’atto iniziale del procedimento tolgono ogni effetto alla procura ad litem e rendono processualmente inefficace l’ulteriore eventuale attivita’ del procuratore”, il principio di diritto secondo cui “la morte del creditore istante dopo l’emissione del decreto ingiuntivo ma prima della sua notificazione al debitore ingiunto, fa venir meno l’efficacia giuridica dell’ingiunzione”.
2.1. E’ vero che non constano nella giurisprudenza della Corte precedenti che l’abbiano contraddetto expressis verbis.

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