Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25823. Nel procedimento per decreto ingiuntivo qualora, dopo l’emissione del decreto si verifichi il decesso della parte creditrice

Nel procedimento per decreto ingiuntivo qualora, dopo l’emissione del decreto si verifichi il decesso della parte creditrice, il suo difensore è non solo legittimato a procedere alla notificazione del decreto ma anche a costituirsi nel giudizio di opposizione. Se egli, costituendosi, si astiene dal dichiarare l’evento che ha colpito la parte, il processo di opposizione resta indifferente all’evento del decesso. Se egli si costituisca e dichiari l’evento, si verifica una fattispecie interruttiva.

Ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25823
Data udienza 20 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Liciana – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1927/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1768/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 16 dicembre 2013, con la quale e’ stato rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Molfetta, nel 2006.
Quella sentenza era stata resa dal Tribunale sull’opposizione proposta dall’ (OMISSIS) avverso un decreto ingiuntivo, ottenuto nei suoi confronti da (OMISSIS) il 28 novembre 2000, in forza di ricorso monitorio depositato lo stesso giorno, per la somma di allora Lire 25.148.500, oltre interessi legali e spese.
Il decreto era stato fondato su un paghero’ cambiario emesso per il maggiore importo di Lire 75.445.500, con scadenza al 31 dicembre 1997, sottoscritto, oltre che dall’ (OMISSIS), da (OMISSIS) e da (OMISSIS), e che la creditrice assumeva soddisfatto per il residuo dai (OMISSIS). Il decreto veniva concesso in via provvisoriamente esecutiva e anteriormente alla sua notificazione, avvenuta il 18 dicembre 2000, la (OMISSIS) decedeva.
1.1. Con l’atto di opposizione al decreto l’ (OMISSIS) chiamava in giudizio in garanzia i (OMISSIS), in relazione alla loro qualita’ di ex soci, unitamente a lui, della s.n.c. (OMISSIS), nel presupposto che la cambiale fosse stata rilasciata in relazione alle vicende relative alla compagine sociale.
Costituendosi in giudizio il difensore dell’opposta non dichiarava l’avvenuto decesso della sua assistita, ne’ ad esso facevano riferimento le altre parti.
Il Tribunale, all’esito dello svolgimento processuale, definiva il giudizio di opposizione rigettando l’opposizione e confermando il decreto, nonche’ dichiarando inammissibile la chiamata in causa dei (OMISSIS), in quanto avvenuta direttamente con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione.

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