Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 30 novembre 2017, n. 28662. Il proprietario della casa risponde per i danni causati alla colf

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Il giudice d’appello avrebbe ritenuto che il ricorrente avesse lamentato soltanto il riconoscimento da parte del Tribunale all’attrice di una percentuale di invalidita’ superiore a quella reale, ma cosi’ sarebbe incorso in travisamento. Viene quindi trascritto il terzo motivo d’appello (ricorso, pagine 30-35) per affermare che il giudice d’appello non avrebbe letto alcun atto processuale sul punto, con conseguente nullita’ della sentenza. Si riporta poi in ordine alla percentuale di invalidita’ il quarto motivo d’appello (pagine 36-40 del ricorso): anche qui vi sarebbe stato travisamento della impugnazione da parte del giudice di secondo grado, che si sarebbe espresso falsamente anche quanto alla decisione del giudice di prime cure sulla percentuale invalidante. Inoltre il ricorrente avrebbe contestato la congruita’ dei redditi attribuiti alla (OMISSIS), e su cio’ sarebbe stata fornita una motivazione apparente; vi sarebbe infine un travisamento della percentuale invalidante riconosciuta dal Tribunale.

Il motivo e’ chiaramente inammissibile, in quanto costituito in buona parte da amplissime trascrizioni dell’atto d’appello – collocandosi dunque in una conformazione di assemblaggio – e per il resto da asserti affinche’ il giudice di legittimita’ riesamini le doglianze anche di merito relative al quantum; e ancora una volta si attua una miscela di violazione di legge, assenza di motivazione, questioni di fatto, queste ultime proposte pure come travisamento.

1.4 Il quarto motivo denuncia omesso esame di un atto del processo ivi discusso, violazione delle regole di interpretazione ai sensi degli articoli 1362 ss. c.c., omessa motivazione su un punto decisivo, violazione o falsa applicazione dell’articolo 118 disp. att. c.p.c. e Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 10 con richiamo finale nella rubrica ancora all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 e altresi’ all’articolo 111 Cost..

Anche accogliendo il mezzo di impugnazione, il giudice d’appello non si sarebbe accorto di errare per omesso o insufficiente esame del documento invocato – il “prospetto” Inail del 7 giugno 2011 – ovvero per violazione “immotivata” del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, commi 6 e 7. Viene riportato il “prospetto”, per concludere che la somma dei ratei gia’ erogati sarebbe stata Euro 116.494,08, e non, come invece sottratto dal giudice d’appello, Euro 76.392,96: la corte territoriale avrebbe sottratto solo le somme scorporate dai ratei e riguardanti il danno biologico, “probabilmente ricavato dal prospetto di calcolo allegato alle informative”; da cio’ deriverebbe un arricchimento senza causa della (OMISSIS) per quanto da lei percepito dall’Inail come danno patrimoniale.

Chiarissima e’ la natura fattuale di quest’ultimo motivo, cui si sono aggiunte persino mere supposizioni probabilistiche (come l’avere “probabilmente” ricavato il giudice d’appello dati da un determinato documento): e’ piu’ che evidente il perseguimento di un terzo grado di merito, che rende il motivo del tutto inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

L’elevato grado di inammissibilita’ del ricorso per plurimi profili, come emerge ictu oculi dalla conformazione dei motivi in cui e’ articolato, integra il presupposto, quantomeno sotto forma di colpa grave, per l’applicazione – effettuabile ratione temporis vista l’epoca di instaurazione della causa (v. Cass. sez.3, 14 ottobre 2016 n.20732; Cass. sez.6-3, ord. 22 febbraio 2016 n.3376; e cfr. pure Cass. sez.3, 7 ottobre 2013 n.22812) – dell’articolo 385 c.p.c., comma 4 nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono inoltre Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, ex articolo 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 8000, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge; condanna altresi’ il ricorrente a corrispondere a controparte la somma di Euro 8000 ex articolo 385 c.p.c., comma 4.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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