In ogni caso in cui ha luogo la chiamata in causa del terzo garante, se la domanda stessa viene rigettata ed impugna l’attore, egli deve necessariamente, avendo la chiamata realizzato un litisconsorzio necessario processuale, evocare in giudizio anche il garante.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 29 marzo 2018, n. 7788.

In ogni caso in cui ha luogo la chiamata in causa del terzo garante, essendo l’effetto della chiamata quello di estendere il contraddittorio sulla domanda principale anche al garante e, quindi, derivandone che la decisione su di essa deve essere pronunciata anche nei suoi confronti, se la domanda stessa viene rigettata ed impugna l’attore, egli deve necessariamente, avendo la chiamata realizzato un litisconsorzio necessario processuale, evocare in giudizio anche il garante. La relazione fra le cause e’ di inscindibilita’ per tale ragione e, se il garante non viene attinto dall’impugnazione dell’attore della causa principale, trova applicazione necessariamente l’articolo 331 c.p.c.
L’omessa integrazione del contraddittorio da parte del giudice d’appello, dando luogo ad un rilievo officioso, debba essere ricondotta alle inderogabili conseguenze di cui all’articolo 331 c.p.c., e configuri, pertanto, un’ipotesi di nullita’ della sentenza.

Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7788
Data udienza 18 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4553/2015 proposto da:

INSEDIAMENTO CONDOMINIALE (OMISSIS), in persona del suo Amministratore e legale rappresentante p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1604/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

1. (OMISSIS) evoco’ in giudizio, dinanzi al Tribunale di Crotone, il Condominio del (OMISSIS) (da ora Condominio) domandando che, in qualita’ di custode, fosse condannato ex articolo 2051 c.c., al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito della caduta dalla bicicletta avvenuta nel giugno del 1990 e causata da una buca esistente all’interno di una stradina di collegamento delle varie unita’ immobiliari del comprensorio.

2. Il Tribunale respinse la domanda ritenendo insussistente il nesso causale fra i danni alla persona riportati dalla parte attrice e la dinamica accertata.

3. La Corte d’Appello di Catanzaro, espletata CTU medico legale, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la parte appellata (in quella sede contumace), a corrispondere alla (OMISSIS) la somma di Euro 28.401,00 oltre accessori e spese.

4. Il Condominio ricorre per la cassazione della predetta pronuncia,

affidandosi a tre motivi.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte ex articolo 380 bis c.p.c..

Il Collegio ha deciso che la motivazione sia resa in forma semplificata.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, deducendo, ex articolo 360, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli articoli 138, 139, 170 e 330 c.p.c., e della L. 15 dicembre 1959, articolo 34, il Condominio ricorrente, dichiarato contumace nel giudizio d’appello, propone tre separate censure riguardanti la inesistenza e/o nullita’ della notifica dell’atto introduttivo, lamentando che: a) l’atto d’appello era stato notificato in luogo diverso da quello dove era stato eletto il domicilio, cosi’ come risultante nel giudizio e nella sentenza di primo grado; b) la consegna era avvenuta a mani di un collega di studio, persona diversa dal difensore ed c) era stata compiuta dal messo notificatore e non dall’ufficiale giudiziario, senza la prevista autorizzazione del Presidente del Tribunale.

Il motivo e’ infondato.

Il messo di conciliazione ha notificato l’atto introduttivo del giudizio d’appello in data 30.9.2009 nella nuova sede dello studio del difensore della (OMISSIS) dove, dalla visura presso l’Albo del C.O.A. riferita all’epoca dell’adempimento in esame, egli risultava trasferito (v. anche l’attestazione prodotta dalla controricorrente). Dall’esame della relata di notifica risulta, altresi’, che l’agente notificatore ha consegnato correttamente il plico a mani di un collega di studio precisando che la notificazione era avvenuta presso la nuova sede “trasferita in via (OMISSIS)”.

La notifica e’ andata, quindi, a buon fine e deve ritenersi idonea al raggiungimento dello scopo, anche se compiuta dal messo privo di autorizzazione: al riguardo questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato che la notificazione di un atto processuale effettuata dal messo comunale senza la specifica autorizzazione del presidente del tribunale prevista dalla L. 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 34, come modificato dalla L. 11 giugno 1962, n. 546, non e’ inesistente ma e’ affetta da nullita’, con la conseguenza che e’ sanabile non solo a seguito della costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell’avvenuta consegna dell’atto (cfr. Cass. 24812/2005; Cass. 2757/2007; 24124/2009).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 101, 102, 103, 106, 331 e 332 c.p.c., ex articolo 360, nn. 3 e 4, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) Spa, parte del giudizio di primo grado e non evocata in giudizio nel secondo.

Il motivo e’ fondato.

In senso contrario all’orientamento piu’ risalente portato da Cass. 12942/2007 e Cass. 9080/2013, questa Corte e’ nuovamente intervenuta (cfr. Cass. SSUU 24707/2015; Cass. 21098/2017) proprio sulla specifica ipotesi, sovrapponibile a quella in esame, di rigetto della domanda principale nel processo in cui la compagnia di assicurazione era stata chiamata in causa in primo grado, e la parte attrice soccombente aveva proposto appello omettendo di convenirla: e’ stato, al riguardo, affermato che “in ogni caso in cui ha luogo la chiamata in causa del terzo garante, essendo l’effetto della chiamata quello di estendere il contraddittorio sulla domanda principale anche al garante e, quindi, derivandone che la decisione su di essa deve essere pronunciata anche nei suoi confronti, se la domanda stessa viene rigettata ed impugna l’attore, egli deve necessariamente, avendo la chiamata realizzato un litisconsorzio necessario processuale, evocare in giudizio anche il garante. La relazione fra le cause e’ di inscindibilita’ per tale ragione e, se il garante non viene attinto dall’impugnazione dell’attore della causa principale, trova applicazione necessariamente l’articolo 331 c.p.c.” (cfr. da ultimo anche Cass. 25822/2017).

Il Collegio intende dare seguito all’orientamento piu’ recente che condivide pienamente, ritenendo altresi’ che l’omessa integrazione del contraddittorio da parte del giudice d’appello, dando luogo ad un rilievo officioso, debba essere ricondotta alle inderogabili conseguenze di cui all’articolo 331 c.p.c., e configuri, pertanto, un’ipotesi di nullita’ della sentenza.

3. Il terzo motivo, dedotto ex articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 183, 184 e 194 c.p.c., nonche’ articolo 87 disp. att. c.p.c., e concernente la CTU espletata, rimane logicamente assorbito.

4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al secondo motivo di ricorso e rinviata alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione per un nuovo esame della controversia, a seguito della corretta integrazione del contraddittorio, alla luce del principio di diritto sopra evidenziato.

La Corte di rinvio decidera’ altresi’ sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

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