L’ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria.

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La motivazione, dunque, esiste.
5.3. Il quinto motivo di ricorso e’ parimenti infondato nella parte in cui lamenta la “contraddittorieta’” insanabile della motivazione.
Come accennato, secondo il ricorrente tale contraddittorieta’ deriverebbe dal fatto che la Corte d’appello da un lato avrebbe accertato in fatto l’esistenza d’un “danno dinamico-relazionale”, e dall’altro ha negato che tale circostanza giustificasse l’incremento della misura standard del risarcimento del danno alla salute.
Tale vizio tuttavia non sussiste, sebbene la motivazione della sentenza d’appello meriti, su questo punto, un’integrazione ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 4.
5.4. Nel presente giudizio il giudice di primo grado ha:
(a) accertato in facto che la vittima dopo l’infortunio ed a causa dei postumi, quantificati dall’ausiliario nella misura del 38% della complessiva validita’ dell’individuo, smise “di frequentare gente, chiudendosi in casa”, oltre a rinunciare alle attivita’ di cura della vigna e dell’orto;
(b) qualificato questo pregiudizio come “danno dinamico-relazionale”;
(c) ritenuto che esso imponesse un incremento del 25% della misura base del risarcimento del danno non patrimoniale, che sarebbe stata altrimenti liquidata.
5.5. Il giudice d’appello, invece, ha:
(a) non discusso in facto che la vittima avesse “smesso di frequentare gente, chiudendosi in casa”, oltre che rinunciato alle altre attivita’ svolte nel tempo libero;
(b) qualificato anch’egli questo pregiudizio come “danno dinamico-relazionale”;
(c) ritenuto che tale pregiudizio fosse “compreso nel danno biologico”, e di conseguenza che la sua accertata esistenza non imponesse alcun incremento della misura base del risarcimento.
5.6. Per stabilire se la decisione d’appello sia effettivamente contraddittoria nella parte in cui ha da un lato accertato un pregiudizio d’un certo tipo (rinuncia alle frequentazioni ed alle attivita’ del tempo libero), e dall’altro affermato essere il “danno dinamico-relazionale ricompreso nel danno biologico”, questa Corte ritiene doverosa una premessa sulla nomenclatura degli istituti e delle categorie giuridiche in subiecta materia.
Nella materia del danno non patrimoniale, infatti, la legge contiene pochissime e non esaustive definizioni; quelle coniate dalla giurisprudenza di merito e dalla prassi sono usate spesso in modo polisemico; quelle proposte dall’accademia obbediscono spesso agli intenti della dottrina che le propugna.
Accade cosi’ che lemmi identici vengano utilizzati dai litiganti per esprimere concetti diversi, ed all’opposto che espressioni diverse vengano utilizzate per esprimere il medesimo significato.
Questo stato di cose ingenera somma confusione, ed impedisce altresi’ qualsiasi seria dialettica, dal momento che ogni discussione scientifica e’ impossibile in assenza d’un lessico condiviso.
L’esigenza del rigore linguistico come metodo indefettibile nella ricostruzione degli istituti e’ stata gia’ segnalata dalle Sezioni Unite di questa Corte, allorche’ hanno indicato, come precondizione necessaria per l’interpretazione della legge, la necessita’ di “sgombrare il campo di analisi da (…) espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei “mantra” ripetuti all’infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato (…), (che)resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l’ambiguita’ concettuale nonche’ la pigrizia esegetica” (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
Il vaglio del quinto motivo di ricorso esige dunque, preliminarmente, stabilire cosa debba rettamente intendersi per “danno dinamico-relazionale”; e, prima ancora, se esista in rerum natura un pregiudizio cosi’ definibile.
5.7. L’espressione “danno dinamico-relazionale” comparve per la prima volta nel Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13, il quale stabili’ che oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro fosse l’indennizzo del danno biologico, e delego’ il Ministro del lavoro ad approvare una “tabella delle menomazioni”, cioe’ delle percentuali di invalidita’ permanente, in base alla quale stimare il danno biologico indennizzabile dall’Inail.
Nel conferire al governo tale delega, il decreto stabili’ che l’emananda tabella dovesse essere “comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali”.
Come dovesse intendersi tale espressione non era dubitabile: fino al 2000, infatti, l’Inail aveva indennizzato ai lavoratori infortunati la perdita della “attitudine al lavoro”, e l’aveva fatto in base ad una tabella, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che teneva conto unicamente delle ripercussioni della menomazione sull’idoneita’ al lavoro.
Pertanto, nel sostituire l’oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (sostituendo l’incapacita’ lavorativa generica col danno biologico), il legislatore con tutta evidenza volle precisare che la nuova tabella, in base alla quale si sarebbe dovuto stabilire il grado di invalidita’ permanente, dovesse tenere conto non gia’ delle ripercussioni della menomazione sull’abilita’ al lavoro, ma delle ripercussioni di essa sulla vita quotidiana della vittima, che il legislatore ritenne di definire come “aspetti dinamico-relazionali”.
5.7.1. L’espressione in esame ricomparve nella L. 5 marzo 2001, n. 57, articolo 5, con la quale si intervenne sulla disciplina dei danni causati dalla circolazione dei veicoli.
Tale norma, dopo avere definito la nozione “danno biologico”, dettato il relativo criterio di risarcimento, e stabilito che la misura ivi prevista potesse essere aumentata del 20% per tenere conto “delle condizioni soggettive del danneggiato”, delego’ il governo ad emanare una specifica tabella delle menomazioni alla integrita’ psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita’” (L. n. 57 del 2001, articolo 5, comma 5).
Il governo vi provvide col Decreto Ministeriale 3 luglio 2003 (in Gazz. uff. 11.9.2003 n. 211).
Tale decreto, tuttora vigente, include un allegato, intitolato “Criteri applicativi”, nel quale si afferma che la commissione ministeriale incaricata di stilare la tabella delle menomazioni vi aveva provveduto assumendo a base del proprio lavoro la nozione di “danno biologico” desumibile sia dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000, sia dalla L. n. 57 del 2001: ovvero la menomazione dell’integrita’ psico-fisica della persona, “la quale esplica una incidenza negativa sulle attivita’ quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
Dunque anche in quel testo regolamentare con l’espressione “compromissione degli aspetti dinamico-relazionali” non si volle designare un danno a se’, ma la si uso’ puramente e semplicemente come perifrasi della nozione di “danno biologico”.
Nel medesimo Decreto 3 luglio 2003, inoltre, nell’ulteriore “Allegato 1”, si soggiunge che “ove la menomazione incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, lo specialista medico legale dovra’ fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l’eventuale maggiore danno”.
Il senso combinato delle due affermazioni e’ chiaro: il danno biologico consiste in una “ordinaria” compromissione delle attivita’ quotidiane (gli “aspetti dinamico-relazionali”); quando pero’ esso, a causa della specificita’ del caso, ha compromesso non gia’ attivita’ quotidiane comuni a tutti, ma attivita’ “particolari” (ovvero i “particolari aspetti dinamico-relazionali”), di questa perdita dovrebbe tenersi conto nella determinazione del grado di invalidita’ permanente.
Per la legge, dunque, l’espressione “danno dinamico-relazionale” non e’ altro che una perifrasi del concetto di “danno biologico”.
5.8. L’interpretazione appena esposta del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 e della L. n. 57 del 2001, articolo 5 (poi abrogato ed oggi confluito nell’articolo 139 cod. ass.) e’ corroborata dalle indicazioni della medicina legale.
Il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute e’ per convenzione liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di “invalidita’ permanente”.
Il grado di invalidita’ permanente e’ determinato in base ad apposite tabelle predisposte con criteri medico-legali: talora imposte dalla legge e vincolanti (come nel caso dei danni derivanti da infortuni sul lavoro, da sinistri stradali o da colpa medica con esiti micropermanenti), talora lasciate alla libera scelta del giudicante.
La redazione d’una tabella delle invalidita’ (bareme) e’ un’opera complessa, che parte dalla statistica e perviene ad esprimere, con un numero percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi riverberi sulle attivita’ comuni ad ogni individuo.
E’ infatti autorevole e condiviso, in medicina legale, l’insegnamento secondo cui “non ha piu’ ragion d’essere l’idea che il danno biologico abbia natura meramente statica”; che “per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all’integrita’ psicofisica in se’ e per se’, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (…). Il danno biologico misurato percentualmente e’ pertanto la menomazione all’integrita’ psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attivita’ ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti”.
In questo senso si espresse gia’ quasi vent’anni fa (ma inascoltata) la Societa’ Italiana di Medicina Legale, la quale in esito al Congresso nazionale tenuto nel 2001 defini’ il danno biologico espresso nella percentuale di invalidita’ permanente, come “la menomazione (…) all’integrita’ psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (…), espressa in termini di percentuale della menomazione dell’integrita’ psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attivita’ quotidiane comuni a tutti”.
La conclusione e’ che, quando un bareme medico legale suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidita’ – poniamo – del 50%, questa percentuale indica che l’invalido, a causa della menomazione, sara’ teoricamente in grado di svolgere la meta’ delle ordinarie attivita’ che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa eta’, sarebbe stata in grado di svolgere, come gia’ ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
5.9. Da quanto esposto derivano tre conseguenze.
5.9.1. La prima e’ che deve essere rettamente inteso il senso del discorrere di “danni dinamico-relazionali” (ovvero, con formula piu’ arcaica ma piu’ nobile, “danni alla vita di relazione”), in presenza d’una lesione della salute.
La lesione della salute risarcibile in null’altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilita’ della vittima nello svolgimento delle attivita’ quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all’essere, all’apparire.
Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovra’ dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute e’ un danno “dinamico-relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.
5.9.2. La seconda conseguenza e’ che l’incidenza d’una menomazione permanente sulle quotidiane attivita’ “dinamico-relazionali” della vittima non e’ affatto un danno diverso dal danno biologico.
Una lesione della salute puo’ avere le conseguenze dannose piu’ diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
– conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidita’:
– conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidita’; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell’effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto la perduta possibilita’ di continuare a svolgere una qualsiasi attivita’, in conseguenza d’una lesione della salute, non esce dall’alternativa: o e’ una conseguenza “normale” del danno (cioe’ indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terra’ per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero e’ una conseguenza peculiare, ed allora dovra’ essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: cosi’ gia’ Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014).
Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarita’ del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma lo giustificano, si badi, non perche’ abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico-relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento; rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perche’ solo in tal caso essa non sara’ ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidita’ permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (cosi’ gia’, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).

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