L’ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria.

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In applicazione di tali principi, questa Corte ha gia’ stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto piu’ grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa eta’, e’ consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
5.9.3. La terza conseguenza, di natura processuale, e’ che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall’attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l’allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come gia’ ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
5.10. I principi sin qui esposti possono riassumersi, per maggior chiarezza, nel modo che segue:
1) l’ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria.
3) “Categoria unitaria” vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sara’ soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (articoli 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).
4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell’illecito; e dall’altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell’effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
6) In presenza d’un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l’attribuzione d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui e’ gia’ espressione il grado percentuale di invalidita’ permanente (quali i pregiudizi alle attivita’ quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).
7) In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) puo’ essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidita’ non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
8) In presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perche’ non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidita’ permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di se’, la paura, la disperazione).
9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come e’ confermato, oggi, dal testo degli articoli 138 e 139 cod. ass., cosi’ come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l’unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell’uno come nell’altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.
5.11. Alla luce dei principi che precedono si puo’ ora tornare ad esaminare il quinto motivo del ricorso.
La Corte d’appello, come gia’ detto, senza negare che la vittima a causa dell’infortunio abbia ridotto le proprie frequentazioni con altre persone, ha soggiunto che tale pregiudizio e’ “compreso” nel danno alla salute, e che di conseguenza nessun risarcimento aggiuntivo spettasse alla vittima, oltre la misura base prevista dalla tabella per una invalidita’ del 38% ragguagliata all’eta’ della vittima.
In cio’ non vi e’ nulla di contraddittorio: precisato, infatti, che i pregiudizi relazionali rappresentano l’ubi consistam funzionale del danno alla salute, e’ coerente con i principi sopra esposti ritenere in facto, da un lato, che una certa conseguenza della menomazione sia comune a tutte le persone che quella menomazione patiscano, e, dall’altro, soggiungere in iure che quella menomazione non imponga di conseguenza alcuna personalizzazione del risarcimento.
Lo stabilire, poi, se tutte le persone che abbiano una invalidita’ permanente de 38% riducano o non riducano la propria vita di relazione costituisce un tipico apprezzamento di merito, che non puo’ essere sindacato in questa sede e che comunque non e’ stato nemmeno censurato.
Ne’ appare superfluo ricordare come questa Corte abbia gia’ stabilito che la perduta o ridotta o modificata possibilita’ di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidita’ permanente costituisce una delle “normali” conseguenze delle invalidita’ gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidita’ non puo’ non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026).
6. Il sesto motivo di ricorso.
6.1. Col sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 116, comma 7 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13.
Deduce che la Corte d’appello, allorche’ ha proceduto a detrarre dal credito risarcitorio il valore capitale della rendita costituita dall’Inail in favore di (OMISSIS), ha eseguito questa operazione in modo giuridicamente scorretto.
Sostiene che l’errore sarebbe consistito nell’avere rivalutato il valore capitale della rendita alla data decisione, in base all’indice di svalutazione monetaria legato al costo della vita calcolato dall’Istat. Le rendite pagate dall’Inail, infatti, sono soggette ad un meccanismo di rivalutazione diverso, prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 116, comma 7.
Soggiunge, infine, che il valore capitale della rendita indicato dall’Inail nella propria comparsa di costituzione in primo grado (ovvero Euro 117.864,73) era gia’ rivalutato.
6.2. Il motivo e’ manifestamente infondato.
In primo luogo, nulla rileva se la legislazione sull’assicurazione sociale preveda un meccanismo ad hoc di rivalutazione delle rendite.
La Corte d’appello era chiamata infatti a stabilire quale fosse il danno civilistico patito dalla vittima, al netto dell’indennizzo percepito dall’assicuratore sociale. E tale danno differenziale va calcolato coi criteri civilistici: ovvero liquidando il danno in moneta attuale, e sottraendo da esso il valore capitale della rendita pagata dall’assicuratore sociale, espresso anch’esso in moneta attuale, non potendo compiersi alcun calcolo finanziario tra entita’ monetarie eterogenee.
In secondo luogo, il valore capitale della rendita venne indicato dall’Inail nella comparsa di costituzione depositata nel 2005: correttamente pertanto la Corte d’appello, dovendo calcolare il danno differenziale nove anni dopo, provvide a rivalutare quell’importo.
In terzo luogo, nulla rileva la circostanza (del resto puramente adombrata dal ricorrente, senza sviluppare il tema) che la rendita pagata dall’Inail possa, in futuro, ridursi o cessare.
Infatti, come gia’ ritenuto da questa Corte (Sez. 6-3, Ordinanza n. 22862 del 09/11/2016, in motivazione), delle due l’una:
(-) se la rendita pagata dall’Inail fosse ridotta prima che il diritto al risarcimento sia “quesito” (e dunque prima della sentenza definitiva, ovvero prima della transazione o dell’adempimento), cio’ vorrebbe dire che le condizioni di salute dell’infortunato sono migliorate, ed anche di questo miglioramento si dovra’ tenere conto nella monetizzazione del danno, con la conseguenza che la riduzione della rendita non comporta pregiudizi di sorta per la vittima;
(-) se la rendita pagata dall’Inail fosse ridotta dopo la sentenza definitiva o il pagamento, questo costituirebbe un post factum irrilevante, essendo sopravvenuto a situazione giuridica ormai esaurita.
7. Il settimo motivo di ricorso.
7.1. Col settimo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione del giudicato interno.
Deduce che il Tribunale liquido’ la somma di Euro 12.000 a titolo di risarcimento del danno consistente nelle spese di cura; che tale statuizione non era stata impugnata; che la Corte d’appello, liquidando ex novo il danno, ha defalcato dal credito complessivo il suddetto importo.
7.2. Il motivo e’ fondato.
Il Tribunale di Frosinone liquido’ all’attore 12.000 Euro a titolo di risarcimento del danno per spese mediche; la Corte d’appello ha liquidato ex novo il danno, ma ha trascurato, nel determinare l’importo finale, di conteggiare questi 12.000 Euro, senza che alcuna delle parti avesse impugnato la relativa statuizione pronunciata la sentenza di primo grado.
8. I motivi dall’ottavo all’undicesimo.
8.1. Con i motivi dall’ottavo all’undicesimo compreso, il ricorrente censura, sotto vari profili, le statuizioni contenute nella sentenza d’appello inerenti le spese di lite.
Tutti e quattro questi motivi restano assorbiti dall’accoglimento del ricorso, dal momento che la regolazione delle spese dovra’ essere nuovamente compiuta dal giudice di rinvio.
9. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
(-) accoglie il primo ed il settimo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’;
(-) rigetta il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso;
(-) dichiara assorbiti l’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso.

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