Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 20 marzo 2018, n. 6862.
La responsabilità dell’esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l’avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone.
Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6862
Data udienza 9 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. FRESCA Raffaele – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14375/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 570/2015 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositata il 09/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Reggio Emilia, in riforma di sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia, ha rigettato la domanda di risarcimento danni per responsabilita’ professionale avanzata dalla (OMISSIS) nei confronti dell’avvocato (OMISSIS), difensore di essa ricorrente nel giudizio – svoltosi presso il Giudice di Pace di Castelfranco Veneto (in primo grado) e presso il Tribunale di Treviso (in secondo grado) – conclusosi con la condanna della (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 5.145,67 (somma portata da fattura, della quale non si era riusciti a provare il pagamento).
Il Tribunale – premesso che la (OMISSIS) aveva lamentato l’omessa riproposizione, da parte dell’avvocato (OMISSIS), di istanza di verificazione di sottoscrizione apposta per quietanza sulla detta fattura- ha evidenziato: che la (OMISSIS), per dimostrare la responsabilita’ dell’avvocato (OMISSIS) ed il conseguente diritto al risarcimento del danno, avrebbe dovuto provare non solo che l’omessa riproposizione dell’istanza di verificazione in appello avesse costituito un’omissione colposa del detto professionista ma anche che, se l’istanza di verificazione fosse stata proposta tempestivamente, essa avrebbe dato esito positivo, dimostrando la provenienza della sottoscrizione da soggetto legittimato dalla parte creditrice; che l’istruttoria svoltasi in prime cure (con espresso riferimento, tra l’altro, alla esibita documentazione ed all’espletata prova per testi) non aveva consentito in alcun modo di ritenere dimostrato che l’istanza di verificazione, se fosse stata proposta, avrebbe condotto ad esiti positivi; che, pertanto, la domanda risarcitoria doveva essere respinta per carenza di prova del nesso causale tra il preteso inadempimento ed il danno lamentato.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la (OMISSIS) denunzia – ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – l’omesso esame di un fatto storico decisivo; in particolare si duole che il Tribunale non abbia considerato, ai fini della responsabilita’ professionale, che l’avvocato (OMISSIS) non aveva informato essa ricorrente ne’ del gravame presentato da (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castelfranco Veneto ne’ della conseguente sentenza di condanna emessa in grado d’appello dal Tribunale di Treviso; circostanze entrambe dedotte sin dall’atto di citazione in primo grado, ribadite in appello ed oggetto di discussione tra le parti.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 n. 3 cpc – violazione e falsa applicazione dell’articolo 216 c.p.c., e articolo 2697 c.c. e ss., sostiene che il giudizio prognostico espresso dal Tribunale di Reggio Emilia sulla rilevanza e decisivita’ dell’omessa riproposizione dell’istanza di verificazione era da ritenersi in contrasto sia con le risultanze istruttorie sia con quanto precisato dal Tribunale di Treviso, che in sentenza aveva indicato come motivo di soccombenza della (OMISSIS) proprio l’omessa riproposizione dell’istanza di verificazione.
Entrambi i motivi, da valutare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
In base a condiviso orientamento consolidato di questa Corte, l‘affermazione di responsabilita’ del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attivita’ professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attivita’ se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta; con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell’attivita’ del prestatore d’opera, induce ad escludere l’affermazione della responsabilita’ del legale… in quanto, la responsabilita’ dell’esercente la professione forense non puo’ affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell’attivita’ professionale, occorrendo verificare se, qualora l’avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (Cass. 22376/2012; v., tra le tante, Cass. n. 9917/2010); tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, e’ riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Corte se non nei ristretti limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, (“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”); e’ vero, infatti, che, nelle cause di responsabilita’ professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale e’ una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico, ma nel giudizio di cassazione tale valutazione, ancorche’ in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, il che esclude che questa Corte possa essere chiamata a controllarne l’esattezza in termini giuridici (conf. Cass. 3355/2014, secondo cui “nelle cause di responsabilita’ professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell’azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimita’ solo sotto il profilo del vizio di motivazione).
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, correttamente il Tribunale, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha proceduto al su esposto giudizio prognostico, giungendo a ritenere, sulla base degli elementi probatori in atti (sui quali, come detto, il sindacato di questa Corte e’ ristretto alla sola omissione di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti), che, quand’anche si fosse proceduto a istanza di verificazione, l’esito del giudizio non sarebbe mutato; ne’ puo’ ritenersi che l’asserita mancata comunicazione, da parte dell’avvocato (OMISSIS) alla sua cliente (OMISSIS), del gravame proposto da (OMISSIS) e della sentenza in grado di appello emessa dal Tribunale di Treviso, possa costituire fatto controverso e decisivo per il giudizio, non essendo stato neanche dedotto ne’ tanto meno dimostrato che, se la (OMISSIS) fosse stata a conoscenza del proposto gravame o della conseguente sentenza del Tribunale, l’esito della lite sarebbe stato diverso.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, poiche’ il ricorso e’ stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed e’ stato rigettato, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in Euro 1.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
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