In tema di impugnazione di misure cautelari personali – cosi’ come in ogni giudizio impugnatorio -, il giudice del riesame e’ tenuto a dare risposta, sia pure con motivazione sintetica, ad ogni deduzione difensiva, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimita’, di violazione di legge per carenza di motivazione.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 27 marzo 2018, n. 14168.

In tema di impugnazione di misure cautelari personali – cosi’ come in ogni giudizio impugnatorio -, il giudice del riesame e’ tenuto a dare risposta, sia pure con motivazione sintetica, ad ogni deduzione difensiva, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimita’, di violazione di legge per carenza di motivazione.
L’onere di compiuta motivazione sulle deduzioni difensive si trae anche dall’articolo 292 c.p.p., comma 2, che, nel definire i requisiti minimi ed il contenuto del provvedimento applicativo della misura cautelare, prevede espressamente l’obbligo di valutazione degli specifici elementi a discarico forniti dalla difesa, di tal che un analogo obbligo deve ritenersi gravante anche in capo al Tribunale in sede di riesame.

Sentenza 27 marzo 2018, n. 14168
Data udienza 16 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. BASSI Alessand – rel. Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila;

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 19/10/2017 del Tribunale di L’Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Orsi Luigi, che ha concluso chiedendo che l’ordinanza sia annullata senza rinvio;

udito il difensore, avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di L’Aquila, sezione specializzata per il riesame, in parziale riforma dell’impugnata ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano del 18 settembre 2017, ha sostituito nei confronti di (OMISSIS) la misura degli arresti domiciliari con la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici e servizi, interdicendolo – per la durata di un anno – dallo svolgimento di qualsiasi attivita’ afferente ad un pubblico servizio o una pubblica funzione, in relazione al procedimento per i reati di corruzione sub capo 8) e di turbativa d’asta sub capo 9).

Giova precisare che (OMISSIS) risulta indagato, quale Sindaco del Comune di (OMISSIS) (ente capofila dell’Unione dei Comuni delle Colline Teatine), di avere ricevuto da (OMISSIS) e da (OMISSIS), a piu’ riprese, somme di denaro (sino alla concorrenza di una somma complessiva non inferiore a 12.400 Euro mascherate da acquisto di biglietti della lotteria e di contributi a favore di enti ed associazioni) per comprarne i favori e la disponibilita’ a commettere atti contrari ai doveri d’ufficio al fine di condizionare le gare di asta pubblica bandite dalla predetta Unione di Comuni, nell’interesse della (OMISSIS) S.a.s. (di cui il predetto (OMISSIS) era titolare), con dazioni materialmente compiute da parte del (OMISSIS) per conto del (OMISSIS). Quanto alla seconda imputazione provvisoria, (OMISSIS) e’ indagato di avere, nella qualita’ sopra indicata, colluso con i predetti (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ con i titolari di altre ditte di costruzioni, al fine di turbare la gara bandita dalla predetta Unione di Comuni per l’aggiudicazione dei lavori di riassetto territoriale dell’area a rischio idrogeologico del (OMISSIS) nel comune di (OMISSIS).

1.1. Dopo avere confermato il giudizio di gravita’ indiziaria in ordine alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 7) e 8), il Collegio della cautela ha confermato la ricorrenza del pericolo di reiterazione criminosa, che ha stimato adeguatamente fronteggiabile anche con la misura interdittiva sopra indicata.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila ricorre avverso il provvedimento e ne chiede l’annullamento per violazione di legge in relazione all’articolo 289 c.p.p.. Il ricorrente rimarca come la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio non possa essere applicata nei confronti di chi ricopra incarichi elettivi per diretta investitura popolare quale quello di sindaco di un ente locale.

3. Avverso la decisione ricorre anche (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

3.1. violazione di legge processuale e mancanza di motivazione per avere il Tribunale omesso di dare risposta in merito agli elementi ed ai rilievi sottoposti al vaglio del Collegio nella memoria depositata in udienza (segnatamente: i verbali delle informazioni rese in sede di indagini difensive dai componenti degli enti che avevano ricevuto le dazioni; la circostanza che l’impresa del (OMISSIS) non era mai stata aggiudicataria di alcuna gara d’appalto da parte della Centrale unica di committenza nel periodo 2015 – 2017; le circostanze obbiettive da cui si evince che (OMISSIS), uomo del (OMISSIS), aveva millantato e rappresentato in termini distorti al (OMISSIS) il tenore dei colloqui avuto con (OMISSIS));

3.2. violazione di legge processuale e mancanza di motivazione in ordine alla valutazione dell’interrogatorio del (OMISSIS) e dei documenti acquisiti, in quanto travisati nel contenuto da parte del Tribunale;

3.3. violazione di legge processuale e mancanza di motivazione in ordine alla valutazione delle intercettazioni ambientali tra (OMISSIS) e (OMISSIS) del 24 luglio 2015 e del 4 gennaio 2016, in quanto travisati nel contenuto da parte del Tribunale;

3.4. violazione di legge processuale e mancanza di motivazione per avere il Tribunale omesso di valutare le informazioni acquisite dalla difesa in sede di indagini difensive dai componenti degli enti che avevano ricevuto le dazioni, i quali hanno riferito che le somme venivano consegnate dal (OMISSIS) direttamente ai comitati, a cui il sindaco era completamente estraneo;

3.5. violazione di legge processuale e mancanza di motivazione per avere il Tribunale erroneamente legato le dazioni di denaro al finanziamento della campagna elettorale del (OMISSIS) nonostante il rilevante iato temporale;

3.6. violazione di legge processuale e mancanza di motivazione per avere il Tribunale omesso di valutare il certificato del comune di (OMISSIS) del 2 ottobre 2017 recante l’elenco delle gare d’appalto espletate dalla Centrale Unica di Commitenza del periodo 2015 – 2017 – oggetto di specifiche deduzioni nella memoria depositata in udienza e da cui si evince che la ditta del (OMISSIS) non era stata aggiudicataria di alcuna gara in detto periodo – nonche’ l’interrogatorio del (OMISSIS), il quale ha escluso qualunque ruolo del ricorrente nell'”addomesticamento delle gare”;

3.7. violazione di legge processuale e mancanza di motivazione in relazione all’intercettazione telefonica del 19 febbraio 2016 e dell’intercettazione ambientale del 16 luglio 2015 nonche’ in ordine all’interrogatorio del (OMISSIS);

3.8. violazione di legge processuale e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati contro la P.A., giustificata dal Tribunale con una motivazione apodittica ed apparente, trascurando di considerare il tempo trascorso dai fatti (dazioni risalenti al luglio 2015 ed al gennaio 2017), nonche’ omettendo di considerare che il sindaco non puo’ in alcun modo influenzare lo svolgimento di gare pubbliche – gestite dalla Centrale Unica di Committenza – sicche’ manca la possibilita’ di crearsi dell’occasione per la rinnovazione dell’agire criminoso;

3.9. violazione di legge processuale in relazione all’articolo 289 c.p.p., comma 3, non potendo la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio essere applicata nei confronti di chi ricopra incarichi elettivi per diretta investitura popolare quale quello di sindaco di un ente locale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte.

2. Colgono nel segno il ricorso del P.M. e l’ultimo motivo del (OMISSIS) (sub paragrafo 3.9 del ritenuto in fatto).

2.1. L’articolo 289 c.p.p., comma 3, sancisce che la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio “non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare”.

Sulla scorta di tale inequivoco dato testuale, questa Corte ha di recente affermato che e’ illegittima l’applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio nei confronti di persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare e che detto divieto opera’ sia nella fase genetica, sia in caso di sostituzione di una misura coercitiva in precedenza adottata (Sez. 6, n. 10940 del 15/02/2017, Cavalieri, Rv. 269251).

Risulta – di contro – pacifica la possibilita’ e legittimita’ di applicare nei confronti di una persona che ricopra un ufficio elettivo per diretta investitura popolare, nonostante il divieto previsto dall’articolo 289 c.p.p., comma 3, una misura cautelare diversa da quella interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (Sez. 6, n. 20405 del 15/04/2014, Scialfa, Rv. 259684; conf. Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013, Franceschi, Rv. 257272, fattispecie in tema di misura cautelare del divieto di dimora applicata ad un sindaco di un comune).

2.2. Di tali regulae iuris non ha tenuto conto il Tribunale di L’Aquila nel sostituire la misura domiciliare con quella interdittiva nei confronti del (OMISSIS), il – in quanto Sindaco di un Comune – certamente ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare e non poteva pertanto essere assoggettato alla sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, giusta l’espresso divieto dell’articolo 289 c.p.p., comma 3.

3. Sono altresi’ fondati i motivi dedotti dal (OMISSIS) concernenti i gravi indizi di colpevolezza con specifico riguardo alla omessa valutazione degli esiti delle indagini difensive e dei documenti prodotti in udienza con memoria.

3.1. Deve essere ribadito che, in tema di impugnazione di misure cautelari personali – cosi’ come in ogni giudizio impugnatorio -, il giudice del riesame e’ tenuto a dare risposta, sia pure con motivazione sintetica, ad ogni deduzione difensiva, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimita’, di violazione di legge per carenza di motivazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l’ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza prendere in alcun modo in esame dichiarazioni oggetto di specifiche deduzioni, formulate in una memoria depositata dal difensore all’udienza fissata per il giudizio di riesame). (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938; Sez. 5 n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765).

L’onere di compiuta motivazione sulle deduzioni difensive si trae anche dall’articolo 292 c.p.p., comma 2, che, nel definire i requisiti minimi ed il contenuto del provvedimento applicativo della misura cautelare, prevede espressamente l’obbligo di valutazione degli specifici elementi a discarico forniti dalla difesa, di tal che un analogo obbligo deve ritenersi gravante anche in capo al Tribunale in sede di riesame (Sez. 1, n. 14374 del 9/01/2001, Cianciarusso, Rv. 219093).

3.2. A tali condivisibili coordinate ermeneutiche non si e’ attenuto il Tribunale del riesame la’ dove ha omesso di verificare la tenuta del quadro indiziario a carico del (OMISSIS) alla luce delle specifiche deduzioni concernenti il contenuto dei colloqui intercettati e degli elementi e documenti prodotti in allegato alla memoria depositata in udienza (sopra sunteggiati nei paragrafi 3.1 – 3.7 del ritenuto in fatto).

3.3. Ne’ puo’ ritenersi che gli elementi sottoposti al vaglio del Collegio del gravame cautelare siano ictu oculi irrilevanti si’ da rendere inammissibile il motivo per manifesta infondatezza, di tal che l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157).

Ed invero, le circostanze puntualmente evidenziate nel ricorso della difesa (da ritenere, sotto questo aspetto, certamente autosufficiente) risultano potenzialmente – almeno in linea teorica – rilevanti al fine di apprezzare l’esistenza dell’illecito sinallagma fra dazioni di denaro e gli atti contrari ai doveri d’ufficio ed avrebbero, pertanto, dovuto essere attentamente disaminate da parte del Giudice a quo al fine di verificare la sussistenza del requisito di cui all’articolo 273 c.p.p..

4. Il restante motivo concernente le esigenze cautelari risulta inevitabilmente assorbito.

Occorre nondimeno rimarcare come, in ossequio al divieto di reformatio in peius e stante la mancanza di rilievi sul punto da parte del ricorrente parte pubblica, il giudice del rinvio sara’ vincolato a ritenere le esigenze cautelari affievolite, come gia’ nel provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di L’Aquila, sezione riesame.

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