L’eliminazione della possibilita’ del ricorso personale in sede di legittimita’ ad opera della riforma del 2017 vale anche per i ricorsi in tema di misure cautelari personali e reali previsti rispettivamente dagli articoli 311 e 325 c.p.p.
Sentenza 27 febbraio 2018, n. 9035
Data udienza 18 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersili – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 20/07/2017 del Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CALVANESE Ersilia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALSAMO Antonio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, pronunciandosi in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a (OMISSIS) la misura cautelare della custodia carceraria per evasione.
L’indagato propone ricorso per l’annullamento della suddetta ordinanza con atto personale depositato il 31 agosto 2018, in cui deduce i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p.: risulterebbe essere stato autorizzato ad un orario piu’ lungo di quello indicato dal datore di lavoro, che non teneva conto degli accordi sindacali, con liberta’ di movimento; la mera trasgressione degli obblighi non comporterebbe il reato di cui all’articolo 385 cod. pen., come affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 48917 del 2015.
2. Il ricorso e’ inammissibile perche’ proposto personalmente, dopo l’entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, che ha soppresso l’articolo 613 cod. proc. pen., comma 1, primo periodo, escludendo la possibilita’ per l’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Questa Corte ha gia’ affermato che l’eliminazione della possibilita’ del ricorso personale in sede di legittimita’ ad opera della riforma del 2017 vale anche per i ricorsi in tema di misure cautelari personali e reali previsti rispettivamente dagli articoli 311 e 325 c.p.p. (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271333). Soluzione questa fatta propria anche del (OMISSIS), come si evince dalla notizia ufficiale di decisione, diramata dal Presidente delle Sezioni Unite penali dell’udienza del 21 dicembre 2017, secondo la quale “Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non puo’ essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilita’, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione”.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilita’, a quello della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.
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