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L’attuale numero di fax utilizzato dal difensore era tempestivamente comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia; una semplice verifica presso il singolo ordine forense avrebbe, quindi, consentito il reperimento di detto fax.
A causa dell’errata notifica, il difensore non prendeva contezza della data di fissazione dell’udienza e, di conseguenza, non vi partecipava; neppure l’interessata riceveva la notifica del decreto di fissazione dell’udienza, in quanto domiciliata presso lo studio del difensore.
Di fatto rimaneva, quindi, preclusa la possibilita’ di effettuare le allegazioni documentali, che avrebbero dimostrato la lecita provenienza del denaro impiegato per l’acquisto dell’immobile oggetto di sequestro.
Tale errore nella notifica configura una nullita’ assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il motivo di ricorso e’ infondato.
1.1. Premesso che non e’ in discussione che la notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, puo’ essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’articolo 148 c.p.p., comma 2 bis, (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121), il caso in esame investe la legittimita’ della notificazione al difensore e alla ricorrente – terza interessata – domiciliata presso lo studio dello stesso eseguita al numero di fax espressamente indicato dal difensore nell’istanza di riesame presentata sulla propria carta intestata.
Non trova, quindi, applicazione il principio invocato dal difensore espresso nella decisione da lui indicata (Sez. 1, n. 30306 del 22/05/2013 Rv. 256199).
1.2. In quel caso il difensore non aveva indicato alcun domicilio e alcun numero di fax e la cancelleria aveva ritenuto di effettuare la notifica secondo i dati reperiti presso il sito del Consiglio nazionale forense, nonostante il professionista al quale era effettivamente in uso in fax avesse tempestivamente comunicato all’ufficio giudiziario che la numerazione del fax utilizzato non era quella dell’avvocato indicato nell’atto da lui ricevuto.
Il vizio della notificazione nel caso esaminato dalla Prima Sezione non era stato determinato da una scorretta indicazione dell’imputato o del suo difensore, ma da un errore negli adempimenti della cancelleria che, in assenza di indicazioni del difensore circa il proprio recapito fax, aveva reperito lo stesso consultando il sito del Consiglio nazionale forense, che contiene dati non certificati ne’ aggiornati e, preso atto che la notifica a mezzo fax era stata eseguita a un numero solo cartolarmente corrispondente a quello del difensore domiciliatario, ma in realta’ in uso a diverso professionista, non aveva effettuato ulteriori accertamenti.
La decisione, che si condivide, non attiene, percio’, al caso oggetto del giudizio in cui risulta, invece, che:
– il difensore di (OMISSIS) depositava presso la cancelleria del Tribunale di Brescia istanza di riesame nell’interesse della stessa e nomina a difensore di fiducia e procuratore speciale; atti entrambi redatti su carta intestata dello studio contenente l’indicazione del proprio numero di fax;
– tra la data del deposito in cancelleria dell’istanza di riesame e la notifica della fissazione dell’udienza da parte della cancelleria decorrevano esattamente 17 giorni senza che alcuna comunicazione venisse effettuata dal difensore in ordine alla modifica del numero di fax del proprio studio;
– successivamente alla notifica effettuata al numero di fax indicato sulla carta intestata ed andata a buon fine e prima dell’udienza fissata innanzi al Tribunale del riesame, non perveniva in cancelleria alcuna comunicazione che segnalasse che la numerazione del fax utilizzato non era quella dell’avvocato (OMISSIS).
1.3. L’errore determinatosi nella notifica del provvedimento e’, quindi, direttamente riconducibile alla scorretta indicazione del numero di fax da parte del difensore e, pertanto, non e’ ravvisabile alcun vizio di nullita’ assoluta e insanabile per omessa citazione dell’imputato, ai sensi degli articoli 178 e 179 cod. proc. pen., che imporrebbe l’annullamento della sentenza impugnata.
E’ onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, portare tempestivamente a conoscenza dell’autorita’ giudiziaria procedente ogni variazione dei propri recapiti – tra cui il numero di fax – onde consentire la regolare ricezione delle notificazioni (Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017 Rv. 269902; in applicazione del principio, la Corte ha escluso che fosse affetta da nullita’ la notificazione di un avviso di fissazione avanti a se’ dell’udienza di trattazione del ricorso effettuata al difensore, a mezzo del fax, sull’utenza dello studio dal quale lo stesso si era trasferito qualche giorno prima, adottando un nuovo numero, senza pero’ comunicarlo).
Nel caso in esame l’utenza del fax era indicata nel foglio di carta intestata utilizzato dal difensore per redigere il ricorso ex articolo 324 cod. proc. pen. e, conseguentemente, la Cancelleria del Tribunale del riesame ha correttamente effettuato la notifica al difensore e all’interessata – domiciliata presso il difensore – al numero di fax risultante agli atti.
Non era certamente onere della cancelleria informarsi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia sull’esistenza di eventuali modifiche del recapito del difensore, essendo stato detto recapito espressamente indicato dall’avv. (OMISSIS), difensore domiciliatario.
Posto che dalla documentazione agli atti risulta che l’avviso era regolarmente ricevuto dal sistema telefax dello studio precedentemente occupato dal difensore, costituiva, invero, onere di quest’ultimo la tempestiva comunicazione all’autorita’ giudiziaria procedente delle intervenute variazioni rilevanti ai fini della regolarita’ della ricezione delle notificazioni, e fra esse del mutamento del numero dell’utenza telefax (Sez. 5, n.29828 del 13/03/2015, Cascella, Rv. 265150).
La mancata osservanza di tale onere esclude, pertanto, la nullita’ della notifica, eseguita nelle forme di legge presso il recapito del difensore di fiducia risultante agli atti.
1.5 Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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