Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 24 novembre 2017, n. 53476. Ritenuta corretta la notifica dell’avviso eseguita al numero di fax indicato sulla carta intestata su cui era stata presentata la richiesta di riesame

Ritenuta corretta la notifica dell’avviso eseguita al numero di fax indicato sulla carta intestata su cui era stata presentata la richiesta di riesame, affermando che costituisce onere del difensore comunicare tempestivamente all’autorità giudiziaria procedente le intervenute variazioni rilevanti ai fini della regolarità della ricezione delle notificazioni, e fra esse il mutamento del numero dell’utenza telefax

Sentenza 24 novembre 2017, n. 53476
Data udienza 15 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – rel. Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso l’ordinanza del 16/05/2017 del TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VIGNA MARIA SABINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MOLINO PIETRO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Brescia, giudicando in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro preventivo dell’immobile intestato alla predetta emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia in data 6 aprile 2017.
2. Ricorre (OMISSIS), in qualita’ di terza interessata alla quale le cose sono state sequestrate, la quale propone un unico motivo di ricorso, denunciando l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’ ex articolo 606 c.p.p., lettera c) in relazione agli articoli 178 e 179 cod. proc. pen..
2.1. E’ nulla la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza del 16 maggio 2017, in esito alla quale e’ stata rigettata la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Brescia.
L’avviso di fissazione dell’udienza del riesame e’ stato erroneamente notificato al numero di fax indicato sulla carta intestata del difensore di fiducia della ricorrente, avvocato (OMISSIS); trattasi di utenza da tempo dismessa da parte della predetta tanto che risulta intestata ad altro studio legale.

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