Il delitto di corruzione richiede che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell’ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, ma non e’ determinante il fatto che rientrino pure nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 23 marzo 2018, n. 13854.

Il delitto di corruzione richiede che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell’ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, ma non e’ determinante il fatto che rientrino pure nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio: basta che si tratti di un atto o comportamento rientrante nelle competenze del settore all’interno del quale l’agente svolge la sua funzione e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. Peraltro, il concetto di “atto d’ufficio” non deve essere inteso in senso strettamente formale perche’ comprende anche un comportamento materiale che comunque sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata.
Inoltre, la contrarieta’ dell’atto ai doveri di ufficio non necessariamente deve collegarsi alla illegittimita’ dell’atto amministrativo atomisticamente considerato o al contrasto con specifiche prescrizioni, ma puo’ desumersi anche dalla complessiva condotta del pubblico ufficiale, se essa e’ caratterizzata dalla costante violazione dei doveri di fedelta’, onesta’ e imparzialita’ che connotano la funzione amministrativa ex articolo 97 Cost., comma 2. Pertanto, configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio lo stabile asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali di terzi, che si traduca in comportamenti che – nel loro complesso -mirino a realizzare l’interesse del privato in contrasto con gli interessi istituzionali.

Sentenza 23 marzo 2018, n. 13854
Data udienza 24 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 04/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSTANZO ANGELO;

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. ANGELILLIS CIRO per il rigetto del ricorso.

L’avvocato (OMISSIS) del foro di TREVISO difensore d’ufficio di (OMISSIS), dopo discussione insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4/07/2017 il Tribunale di Venezia, modificando il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, ha applicato a (OMISSIS) (tenente colonnello della Guardia di Finanza) gli arresti domiciliari, limitatamente al reato ex articolo 81 c.p., comma 2, articoli 110, 319 e 321 cod. pen. (capo 4 delle imputazioni provvisorie) per avere – ricevendo la promessa (70000 Euro) e in parte la corresponsione (40000 Euro) di denaro e altri beni – favorito (OMISSIS) e (OMISSIS), quali amministratori della (OMISSIS), e (OMISSIS), quale amministratore della (OMISSIS) s.r.l. unipersonale, informandolo su ulteriori attivita’ ispettive sulle societa’ del gruppo.

2. Nel ricorso di (OMISSIS) e nella successiva memoria depositata il 19/01/2018 si chiede annullarsi l’ordinanza per: a) erronea applicazione dell’articolo 273 cod. proc. pen. e articolo 319 cod. pen. e vizio di motivazione, perche’ non sussistono gravi indizi di colpevolezza circa il reato contestato nel capo 4 delle imputazioni provvisorie; b) violazione degli articoli 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere desunto il rischio di recidiva solo dalla gravita’ dei fatti contestati (mentre, peraltro, avrebbe dovuto riservare la sua valutazione all’unica condotta illecita residua che ha riconosciuto a carico del ricorrente) e avere trascurato che (OMISSIS) e’ stato sospeso dalle sue funzioni di pubblico ufficiale e che la risonanza pubblica della vicenda non consente di prefigurare ulteriori attivita’ illecite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Relativamente ai capi 6) e 8), il Tribunale ha parzialmente annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari nei confronti di (OMISSIS) e di altri soggetti. Invece, in relazione al capo 4 delle imputazioni provvisorie, il Tribunale ha considerato che nei suoi punti a) e b) si contestano condotte corruttive da parte degli imprenditori (OMISSIS) e (OMISSIS), con l’intermediazione consapevole della commercialista (OMISSIS), nei confronti dei pubblici ufficiali (OMISSIS) e (OMISSIS) (il primo in grado di procurarsi le informazioni sulle future verifiche della Guardia di Finanza e il secondo in grado di influire favorevolmente sulla quantificazione dell’accertamento del debito nei confronti dell’Erario); ma non ha ravvisato elementi per affermare che (OMISSIS) sia stato destinatario di dazioni o promesse e ha ritenuto che, in questo contesto, la condotta di (OMISSIS) andrebbe qualificata ex articolo 346 bis c.p., comma 2, (traffico di influenze illecite da parte di soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale), delitto per il quale e’ prevista un pena non superiore a tre anni (il comma 3 della disposizione non configura un’aggravante a effetto speciale ex articolo 63 c.p., comma 1), per cui, ex articolo 280 c.p.p., comma 2, e articolo 287 cod. proc. pen. non e’ applicabile una misura cautelare (pagg. 65-66). Su queste basi il Tribunale ha concentrato le sue valutazioni sulla condotta descritta nel punto c) del capo 4, consistente nel “fare avere notizie circa ulteriori attivita’ ispettive su altre societa’ del gruppo” carpendo le informazioni a un collega, cosi’ violando il segreto di ufficio, e inoltre invitando gli imprenditori a fare sparire la documentazione compromettente, adoperandosi anche per predisporre false dichiarazioni da presentate ai verificatori.

2. Il delitto di corruzione richiede che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell’ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, ma non e’ determinante il fatto che rientrino pure nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio: basta che si tratti di un atto o comportamento rientrante nelle competenze del settore all’interno del quale l’agente svolge la sua funzione e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (Sez. 6, Sentenza n. 23355 del 26/02/2016, Rv. 267060; Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, Rv. 247373). Peraltro, il concetto di “atto d’ufficio” non deve essere inteso in senso strettamente formale perche’ comprende anche un comportamento materiale che comunque sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata (Sez. 6, n. 17586 del 28/02/2017, Rv. 269831).

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