Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 23 marzo 2018, n. 13844.
Per le intercettazioni finalizzate a indagini su fatti di criminalità organizzata serve il semplice indizio e la necessità di proseguire.
La natura permanente del reato autorizza lo svolgimento delle indagini preliminari per tutta la durata delle stesse.
Sentenza 23 marzo 2018, n. 13844
Data udienza 24 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizi – rel. Consigliere
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/07/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIANESINI MAURIZIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ANGELILLIS CIRO;
Il Proc. Gen. conclude per:
l’annullamento con rinvio per il ricorso di (OMISSIS);
l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato associativo, rigetto nel resto per il ricorso di (OMISSIS);
l’inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
rigetto del ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Udito il difensore:
L’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA, sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di MILANO difensore di fiducia di (OMISSIS), deposita conclusioni e nota spese.
L’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA difensore di fiducia di PROVINCIA DI PERUGIA, deposita conclusioni e nota spese.
L’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA difensore di fiducia di (OMISSIS) e (OMISSIS) e quale sostituto processuale per delega orale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di NAPOLI difensore di fiducia di (OMISSIS), dopo ampia discussione insiste nell’accoglimento dei motivi dei ricorsi.
L’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA difensore di fiducia di (OMISSIS), dopo ampia discussione nel riportarsi ai motivi di ricorso insiste per il loro accoglimento.
L’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA difensore di fiducia di (OMISSIS) e (OMISSIS), dopo ampia discussione nel riportarsi ai motivi di ricorso insiste nel loro accoglimento. L’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA difensore di fiducia di (OMISSIS) e (OMISSIS) dopo ampia discussione insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA e quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) entrambi difensori di fiducia di (OMISSIS) dopo ampia discussione insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. I Difensori di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di PERUGIA, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per tutti i reati, ad eccezione di quello di cui al capo A, perche’ estinti per prescrizione e ha conseguentemente rideterminato la pena nei termini di cui al dispositivo.
1.1 Sul versante dei Pubblici Ufficiali, va premesso che la (OMISSIS) rivestiva all’epoca la funzione di Istruttore Amministrativo direttivo dell’Ufficio Appalti della Provincia di (OMISSIS), il (OMISSIS) era Responsabile di settore dell’Area Affari generali della Provincia, il (OMISSIS) era Direttore dell’area Viabilita’ e il (OMISSIS) era Direttore Area Ambiente e Territorio della stessa Provincia mentre il (OMISSIS) rivestiva all’epoca la pubblica funzione di Capo Compatimento (OMISSIS) dell'(OMISSIS); il (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS) erano privati imprenditori del settore edilizio, il (OMISSIS) in specie indicato dai Giudici di merito come anello di congiunzione tra i primi quattro imputati e gli imprenditori interessati alle aggiudicazioni di gare di appalto con la Provincia.
2. I Difensori del (OMISSIS) e del (OMISSIS) hanno dedotto quattro motivi di ricorso, per violazione di legge penale processuale e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c ed e.
2.1 Con il primo motivo, i ricorrenti hanno impugnato le ordinanze 16 maggio e 20 giugno 2016 con le quali la Corte di Appello aveva riservato la valutazione di utilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche all’esito della discussione orale, cosi’ precludendo alla difesa la conoscenza della esatta latitudine dell’insieme probatorio utile alla formulazione ed utilizzazione delle proprie conclusioni.
Il Tribunale di Perugia, infatti, con ordinanza del 2 febbraio 2012, aveva escluso valore probatorio ai risultati delle intercettazioni e la Corte di Appello aveva disposto la trascrizione delle conversazioni differendo la valutazione della loro utilizzabilita’ al termine della discussione orale, con cio’ pregiudicando gravemente i diritti della difesa; pregiudizio non emendato dalla successiva ordinanza 20 giugno 2012 con la quale la Corte aveva affermato che la disposta trascrizione di alcune intercettazioni dimostrava implicitamente la utilizzabilita’ delle stesse.
2.2 Con il secondo motivo, riferito al solo (OMISSIS), i ricorrenti hanno lamentato che la Corte di Appello avesse ricompreso nel materiale probatorio utilizzabile per l’affermazione di responsabilita’ in ordine al reato di cui all’articolo 416 cod. pen. atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari e non avesse indicato le ragioni per le quali le dichiarazioni e i documenti effettivamente utilizzabili fossero di per se’ sufficienti a fondare un giudizio di responsabilita’ per il (OMISSIS) in riferimento a tale reato.
Piu’ in dettaglio, il ricorrente ha lamentato che la Corte, condividendo l’indirizzo interpretativo per cui la natura permanente del reato di cui all’articolo 416 cod. pen. autorizza lo svolgimento di indagini preliminari per tutta la sua durata, avesse in effetti fatto decorrere il termine ordinario di durata delle indagini preliminari non dalla data in cui il nome della persona alla quale e’ attribuito il reato era stato iscritto nel registro notizie di reato ma dalla diversa data della cessazione della permanenza del reato stesso, prolungando tale termine ad oltre sette mesi dopo la sua fisiologica scadenza, per di piu’ con l’erroneo conteggio degli ulteriori 45 giorni di sospensione feriale.
Gli atti di indagine non utilizzabili, poi, erano stati effettivamente e concretamente valutati dalla Corte per la formulazione del suo giudizio di responsabilita’ per il reato associativo, cosi’ che, per un verso, la Corte di Appello non aveva minimamente giustificato le ragioni per le quali il materiale probatorio residuo sarebbe comunque stato sufficiente per la pronuncia di una sentenza di condanna e, dall’altro, “la prova di resistenza” che la Corte di Cassazione avrebbe dovuto comunque effettuare per verificare la sussistenza, comunque e in ogni caso, di prove sufficienti per l’affermazione di responsabilita’ non avrebbe potuto avere che esito negativo.
2.3 Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno lamentato vizi di omissione e manifesta illogicita’ della motivazione che aveva portato al riconoscimento di responsabilita’ del (OMISSIS) in riferimento al capo A della imputazione;la Corte aveva contraddittoriamente adoperato, per eseguire il computo della estensione temporale della fase investigativa, due regole di giudizio del tutto antinomiche tra loro e aveva tratto la prova della esistenza del reato associativo dalla ritenuta perpetrazione dei reati-fine, perpetrazione fondata, come reso esplicito nel motivo che precede, su atti di indagine in realta’ inutilizzabili, senza poi indicare specificamente gli atti residui effettivamente utilizzabili nella prospettiva di una effettiva dimostrazione della sussistenza del reato associativo.
2.4 Con il quarto motivo, riferibile all’imputato (OMISSIS), il ricorrente ha lamentato che la Corte non avesse effettivamente valutato, facendo riferimento a meri profili di incompetenza funzionale, le censure difensive svolte con i motivi di appello in riferimento al reato di cui all’articolo 318 cod. pen., censure con le quali si era esclusa la natura illegittima della condotta del ricorrente che rivestiva all’epoca un ruolo apicale all’interno del Compartimento (OMISSIS) e aveva quindi l’obbligo giuridico di evitare che il patologico ritardo accumulato nel procedimento di liquidazione delle riserve in favore delle imprese edili potesse esporre l’Ente al rischio di subire maggiorazioni degli oneri economici a titolo di interessi.
La Corte, poi, aveva qualificato in termini di retribuzione penalmente rilevante quelli che erano in realta’ meri esigui donativi offerti dal privato privi di sinallagmaticita’ e di proporzionalita’ rispetto alla utilita’ ricevuta dalla controparte, tanto piu’ che non era stata data risposta anche alla ulteriore osservazione’ difensiva secondo la quale a beneficiare dell’atto del Pubblico ufficiale non erano stati i presunti contraenti dell’accordi corruttivo ma un soggetto diverso ed estraneo all’accordo stesso; cosi’ che la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione nel merito e non sentenza di proscioglimento per estinzione del reato.
3. Il Difensore di (OMISSIS) ha dedotto quattro motivi di ricorso, per violazioni di legge processuale e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c ed e.
3.1 Con il primo motivo, la ricorrente ha impugnato le ordinanze 16 maggio 2016 e 20 giugno 2016 con le quali la Corte di Appello, per un verso, aveva disposto, “impregiudicata ogni valutazione della loro utilizzabilita’ alla conclusione della discussione”, la trascrizione delle intercettazioni telefoniche relative al capo A, gia’ giudicate inutilizzabili dal Tribunale, e, per l’altro, aveva affermato che il provvedimento di trascrizione aveva implicitamente superato il contenuto dell’ordinanza di inammissibilita’ resa dal Tribunale di primo grado.
In entrambi i casi, la Corte non aveva dato alcuna giustificazione sulle ragioni per cui l’ordinanza di primo grado era stata riformata o revocata mentre non era sufficiente a tal fine un generico e non individualizzato accenno a decisioni della Corte di Cassazione nel frattempo intervenute dal quale non era possibile dedurre quali fossero le integrazioni “per relationem” della motivazione dell’ordinanza del 20 giugno, tanto piu’ poi che la Corte non aveva accolto una richiesta difensiva di trascrizione di altre intercettazioni che avrebbero dimostrato la insussistenza della associazione per delinquere contestata al capo A, con cio’ negando il diritto alla prova contraria in caso di rinnovazione del dibattimento e aveva rigettato anche una richiesta difensiva di audizione della Polizia giudiziaria sul tema della individuazione dei soggetti intercettati.
3.2 Con il secondo motivo, la ricorrente ha riproposto la tesi della inammissibilita’, per genericita’, dell’appello del Pubblico ministero che aveva chiesto solamente la revoca della ordinanza 2 febbraio 2012 con la quale il Tribunale aveva dichiarato la inutilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche effettuate richiamando il contenuto delle captazioni ma non svolgendo alcun ragionamento critico circa il concreto contenuto argomentativo della ordinanza del Tribunale.
Con una ulteriore prospettazione, poi, il ricorrente ha censurato la motivazione della Corte che aveva ritenuto utilizzabili le citate intercettazioni sulla base di una pronuncia di legittimita’ resa su ricorsi in tema di liberta’ di alcuni altri imputati tra i quali non era ricompresa la ricorrente.
3.3 Con il terzo motivo, riferito al reato di cui all’articolo 416 cod. pen., la ricorrente ha segnalato che lo stesso Giudice di primo grado aveva osservato che non vi era alcuna prova diretta della esistenza della associazione indicata al capo A mentre la Corte aveva rinvenuto la prova della esistenza del vincolo nella consumazione dei reati-fine con motivazioni vaghe ed imprecise, adattabili in realta’ a qualsiasi ipotesi di reato di associazione per delinquere e aveva poi giustificato la partecipazione della ricorrente alla associazione sulla base di una sola captazione che, anche se ritenuta in ipotesi utilizzabile, non dimostrava nulla di decisivo.
3.4 Con il quarto motivo, riferibile ai reati fine, la ricorrente ha lamentato che fosse stata pronunciata sentenza di proscioglimento per prescrizione senza una accurata ed approfondita valutazione del materiale probatorio resa necessaria dalla contestuale condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile; il giudizio di responsabilita’ pronunciato dal primo Giudice si era fondato sul contenuto dell’interrogatorio della ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto anche dalla Corte, non aveva affatto reso dichiarazioni confessorie e che rivestiva un ruolo che non le consentiva di svolgere le condotte di turbativa d’asta a lei contestate dato che l’indagata non aveva alcun potere discrezionale in merito alla scelta delle ditte da invitare alla gara.
In merito poi ai reati di corruzione, la ricorrente ha sottolineato che la stessa Corte di Appello, da un lato, aveva constatato l’assenza di prova di possibili dazioni di utilita’ a favore dell’imputata e, dall’altro e contraddittoriamente, aveva affermato che l’attivita’ prestata non poteva che essere stata in qualche modo retribuita in ragione della sua importanza e della reiterazione nel tempo della stessa.
3.5 Con un’ultima osservazione, poi, la ricorrente ha segnalato che nelle more del deposito della sentenza di appello e precisamente il 19 settembre 2016, erano decorsi i termini massimi di prescrizione di tutti i reati ma che comunque la formula di proscioglimento nel merito doveva prevalere su quella di estinzione del reato.
4. Il Difensore di (OMISSIS) ha dedotto cinque motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b, c ed e.
4.1 Con il primo motivo, riferito ai reati di cui agli articoli 353 e 319 e 391 bis cod. pen., il ricorrente, dopo aver ricordato che alla dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione la Corte aveva fatto seguire la conferma della condanna al risarcimento dei danni ex articolo 578 cod. proc. pen., ha sottolineato che vi era in atti la prova evidente della innocenza del ricorrente e del fatto che, sulla base della legislazione in allora vigente, il (OMISSIS) non aveva potuto realizzare i fatti contestati.
Il richiamo operato dalla Corte alle dichiarazioni di (OMISSIS), infatti, non corrispondeva ad alcuna affermazione effettivamente verbalizzata di quest’ultimo ed era poi priva di qualsiasi valore effettivamente indiziante la circostanza che il ricorrente avesse piu’ volte fatto parte della Commissione di aggiudicazione mentre l’altro dichiarante, il (OMISSIS), non aveva reso alcuna dichiarazione di accusa nei confronti del ricorrente, come del resto accertato anche dalla Corte; anche in merito ai reati di corruzione, la Corte aveva dato atto che non vi era alcuna indicazione di accusa circa la corresponsione di somme al ricorrente.
Il (OMISSIS), del resto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, non aveva poi alcun potere legale, nel suo ruolo di “Responsabile settore dell’area affari generali della Provincia di (OMISSIS)”, per ingerirsi ed interferire nella scelta delle imprese che venivano invitate a formulare offerte e nella indicazione delle modalita’ di gara e non aveva quindi posto in essere alcun atto contrario ai doveri di ufficio rilevante nella prospettiva della corruzione e delle turbative d’asta contestategli.
4.2 Con il secondo e terzo motivo, riferiti al reato di cui all’articolo 416 cod. pen., il ricorrente ha lamentato la sostanziale assenza di motivazione e la indicazione comunque di prove, quali le intercettazioni telefoniche e/o le dichiarazioni di collaboranti, che non riguardavano in ogni caso il (OMISSIS) e non erano poi comunque state sottoposte al necessario, accurato scrutinio di credibilita’ ed affidabilita’.
In merito specifico alla motivazione della Corte circa l’esistenza del reato di cui all’articolo 416 cod. pen., il ricorrente ha sottolineato ancora che, secondo il Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 10, la scelta delle imprese da invitare ad una gara negoziata spettava esclusivamente al Responsabile Unico del Procedimento e che il ricorrente si era limitato a presenziare obbligatoriamente, insieme al R.U.P. e alla segretaria (OMISSIS), alla Commissione di aggiudicazione; del resto, il Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 57 relativo al conferimento degli appalti a trattativa privata, rendeva manifesto che una turbativa d’asta seriale avrebbe potuto essere organizzata solo mediante un preventivo accordo tra le imprese invitate, con esclusione quindi di ogni ingerenza del Dirigente pubblico (OMISSIS), che del resto non aveva sostanzialmente mantenuto contatti telefonici con alcuno degli altri imputati e non aveva partecipato ad alcuna riunione preliminare.
4.3 Con il quarto motivo, il ricorrente ha riproposto la tesi della inutilizzabilita’ del “tabulato didascalizzato” prodotto dal Pubblico ministero prima della chiusura della fase dibattimentale di primo grado che aveva duplicato in aumento il numero di contatti telefonici tra il ricorrente e il (OMISSIS).
4.4 Con il quinto motivo, infine, il ricorrente ha lamentato l’omessa motivazione della Corte sulla richiesta, svolta con i motivi di appello, di circostanze attenuanti generiche.
5. Il Difensore di (OMISSIS) ha dedotto, con il ricorso presentato il 23 dicembre 2016, sette motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b, c ed e.
5.1 Con i primi due motivi, il ricorrente ha svolto considerazioni critiche circa il contenuto delle ordinanze 16/5/2016 e 20/6/2016 della Corte di Appello in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli enunciati nei ricorsi di cui si e’ dato atto ai numeri che precedono, sottolineando poi che era stata negata la prova contraria costituita dalla richiesta trascrizione dei colloqui tra l’imputato, il (OMISSIS) e il (OMISSIS) che dimostrerebbero, secondo l’Accusa, la effettivita’ della dazione di 10.000 Euro dal (OMISSIS) al ricorrente.
5.2 Con il terzo motivo, il ricorrente ha riproposto la tesi, rigettata dalla Corte, relativa alla inammissibilita’ dell’appello del Pubblico ministero con motivazione anch’esse sovrapponibili a quelle svolte nel relativo motivo di ricorso (OMISSIS).
5.3 Con il terzo motivo e quarto motivo, il ricorrente ha svolto considerazioni critiche in ordine al giudizio di riconosciuta affidabilita’ e credibilita’ delle dichiarazioni dei chiamanti in correita’ (OMISSIS) e (OMISSIS), giudizio in realta’ non preceduto da una accurato esame della credibilita’ soggettiva dei dichiaranti e della esistenza di riscontri oggettivi individualizzanti.
Quanto al (OMISSIS), la Corte non aveva considerato che il giorno successivo a quello dell’interrogatorio, il Gip aveva posto l’allora indagato agli arresti domiciliari e che dalle conversazioni intercettate non emergeva comunque la prova della consegna di 10.000 Euro al ricorrente come “ringraziamento” per l’affidamento di lavori di (OMISSIS), consegna esclusa piu’ volte dal dichiarante anche in altri atti del procedimento, tanto piu’ che il ricorrente era rimasto assente dal lavoro per infortunio proprio dal 14 maggio al 2 luglio 2007 e non rivestiva quindi il ruolo di R.U.P. del procedimento; anche i riscontri esterni indicati dalla Corte non rivestivano in realta’ alcuna valenza di riscontro.
Quanto al (OMISSIS), il ricorrente ha svolto sostanzialmente le stesse critiche sviluppate in ordine alla posizione (OMISSIS) aggiungendo l’osservazione che il dichiarante aveva partecipato solo a gare che non erano di competenza del settore diretto dal (OMISSIS) e che la Corte aveva illegittimamente utilizzato il metodo della “efficacia traslativa interna del riscontro individualizzante” cosi’ in sostanza eludendo i noti principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ circa la necessita’ che il riscontro individualizzante si riferisca ad ogni singola e determinata ipotesi delittuosa.
La Corte, poi, aveva indicato, quali elementi oggettivi esterni di riscontro, anche “le dichiarazioni di (OMISSIS) e degli altri imprenditori” che non erano invece utilizzabili, ex articolo 513 cod. proc. pen., nei confronti del ricorrente in quanto rese nelle indagini preliminari da persone che non avevano reso l’esame in dibattimento e per le quali non era stato dato il consenso alla utilizzazione.
5.4 Con il quarto motivo, il ricorrente ha svolto analoghe considerazioni critiche sul tema della credibilita’ del (OMISSIS) e del (OMISSIS) in riferimento specifico ai delitti di corruzione e turbativa d’asta, richiamando le censure gia’ formulate e sottolineando ancora una volta che il ricorrente non svolgeva il ruolo di RUP per i capi M, N, A/1, B/1 e Q ed era stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi U, V, A/1, B/1, E/1, F/1, G/1 e H/1 in assenza di qualsiasi prova specifica e solo in virtu’ della osservazione che il ruolo dell’imputato rendeva possibile la perpetrazione delle condotte delittuose, tanto piu’ che per i capi A/1 e B/1 gli imprenditori aggiudicatari erano stati assolti.
5.5 Con il quinto motivo, infine, il ricorrente ha lamentato l’omessa motivazione della Corte sulla richiesta, svolta con i motivi di appello, della applicazione di circostanze attenuanti generiche.
5.6 Con un successivo ricorso, il ricorrente si e’ soffermato nuovamente sulla denunciata nullita’ della ordinanze 16/5/2016 e 20/6/2016, rappresentando ulteriori ipotesi di nullita’ per non essere la Difesa stata in gradi di conoscere quali prove la Corte avrebbe utilizzato per la decisione, e ha proposto per la prima volta una questione di inutilizzabilita’, anche per il delitto di cui all’articolo 416 cod. pen., di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari e cio’ negli stessi termini sollevati nel ricorso (OMISSIS)- (OMISSIS) e sopra riportati.
6. Il Difensore di (OMISSIS) ha dedotto quattro motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e processuale e per vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera b, c ed e e cio’ in riferimento ai reati di cui ai capi E/1, F/1, G/1 e H/1, dichiarati estinti per prescrizione dalla Corre perugina.
6.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha sottolineato la assoluta insufficienza degli elementi indicati dalla Corte a carico dell’imputato e costituiti dalle dichiarazioni del (OMISSIS), che non aveva in realta’ attribuito al (OMISSIS) alcun comportamento illecito e si era limitato a ipotizzare un suo eventuale coinvolgimento sulla base della posizione apicale rivestita di Capo Area Ambiente e Territorio della Provincia di (OMISSIS), e dagli accertati incontri con il coimputato (OMISSIS), incontri del tutto leciti e privi di qualsiasi significato accusatorio.
Il (OMISSIS) aveva svolto il ruolo di RUP per l’affidamento di alcuni lavori sul (OMISSIS) che rivestivano carattere di urgenza in quanto inseriti nel Piano Strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico per l’anno 2006, cosi’ che, sulla base della normativa vigente all’epoca, il ricorrente era esonerato dell’obbligo di osservare i limiti di valore pari a non oltre i 300.000 Euro.
6.2 Con il secondo motivo, riferito ai capi 8 e 9, il ricorrente ha svolto argomentazioni critiche in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambi deceduti, e in merito ai criteri adottati dalla Corte per affermare la affidabilita’ delle dichiarazioni stesse e la sussistenza di riscontri esterni oggettivi alle stesse.
Piu’ in dettaglio, il ricorrente ha sottolineato che ne’ l’interrogatorio del (OMISSIS) ne’ le dichiarazioni del (OMISSIS) contenevano in realta’ alcuna accusa al ricorrente, che le dichiarazioni di accusa erano state comunque rese da persone che miravano ad un alleggerimento della loro posizione cautelare e che la Corte non aveva in realta’ indicato elementi esterni ed individualizzanti realmente capaci di riscontrare le accuse dei due dichiaranti, tanto piu’ che non vi era in atti alcun elemento di prova che testimoniasse di un passaggio di denaro dagli imprenditori al ricorrente e che per vincere la gara era necessario assicurarsi di aver effettuato l’offerta al massimo ribasso, evenienza questa che il (OMISSIS), nella sua posizione di RUP, non poteva conseguire non avendo consapevolezza delle percentuali di ribasso.
Del resto, gli stessi capi di imputazione E/1 e G/1 non erano stati in gradi di indicare con certezza quale fosse stata la condotta mediante la quale il (OMISSIS) avrebbe turbato le gare di affidamento per i lavori sul (OMISSIS) e quale il ruolo effettivamente svolto del ricorrente.
6.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ha rilevato che la Corte aveva omesso di considerare che, conformemente a quanto sostenuto dal consulente di parte dell’imputato, per l’affidamento di lavori fluviali il ricorso alla proceduta negoziata era pienamente giustificato in virtu’ dell’inserimento del (OMISSIS) nel Piano strategico cui si e’ accennato piu’ sopra e delle conseguenti e certificate ragioni di urgenza, il tutto in adesione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 57 e senza il limite dei 300.000 Euro di importo cosi’ che, in definitiva, per le ipotesi di turbativa d’asta di cui ai capi E/1 e G/1, non era rinvenibile alcuna delle ipotesi previste dal fatto di reato di cui all’articolo 353 cod. pen. mentre, per le ipotesi di cui all’articolo 319 cod. pen., non era stato dimostrato alcun flusso di denaro a favore del ricorrente e non era stato individuato alcun atto contrario ai doversi di ufficio.
6.4 Con il quarto motivo, infine, il ricorrente ha lamentato che la Corte non avesse provveduto sul motivo di appello costituito dalla richiesta di circostanze attenuanti generiche.
7. I Difensori di (OMISSIS) hanno dedotto tre motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b ed e.
7.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte avesse pronunciato sentenza di proscioglimento per estinzione del reato nonostante il (OMISSIS) avesse legittimamente partecipato alle gare seguendo le regole previste in materia di appalti pubblici; le dichiarazioni del (OMISSIS) e del (OMISSIS), infatti, non avevano attribuito al ricorrente alcun specifico comportamento illecito, il (OMISSIS) non era poi presente alla riunione programmatica del 8/8/2007 nel corso della quale si sarebbe raggiunto l’accordo illecito e anche gli incontri con il (OMISSIS) risultavano privi di qualsiasi connessione logica ed inferenziale con il fatto che il ricorrente avesse vinto una gara manipolata.
7.2 Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente ha ribadito che ne’ il (OMISSIS) ne’ il (OMISSIS) avevano individuato il (OMISSIS) come autore dei reati contestati e dalle intercettazioni trascritte non emergeva alcun elemento a carico del ricorrente; ad ogni buon conto, e anche a tutto voler concedere alle tesi della Corte, non era stato svolto alcun concreto esame di affidabilita’ e credibilita’ dei dichiaranti ne’ sul piano soggettivo ne’ su quello della esistenza effettiva di riscontri esterni individualizzanti e gli incontri tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) erano in realta’ destinati o alla consegna di biglietti per una cena medioevale o alla richiesta di chiarimenti in ordine alla confusa normativa sugli appalti.
8. Il Difensore di (OMISSIS) ha dedotto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B ed e.
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