Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 23 aprile 2018, n. 18082

In assenza di udienza stralcio tutte le intercettazioni devo ritenersi depositate agli atti per cui la difesa può chiedere copia integrale di tutti i files. Il recente Dlgs 216/2017 si muove nel senso di tutelare il diritto all’ascolto.

Sentenza 23 aprile 2018, n. 18082
Data udienza 21 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VILLONI Orlando – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere

Dott. VIGNA Maria S. – rel. Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza;

nel procedimento penale n. 5419/2011 R.G.N.R. a carico di:

(OMISSIS), + altri;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Cosenza emessa in data 18/05/2017;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Cosenza dichiarava nullo per violazione del diritto di difesa il decreto del Pubblico ministero del 3 maggio 2017 che aveva rigettato la richiesta della difesa di (OMISSIS) di avere copia di tutti i files delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuati in sede di indagine nel processo e disponeva il rilascio delle relative copie al difensore.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica di Cosenza, sostenendo la abnormita’ strutturale e funzionale dell’ordinanza.

L’ordinanza risulterebbe, infatti, avulsa dal sistema per singolarita’ e stranezza del suo contenuto, posto che, disponendo rilascio di copia integrale di tutte le intercettazioni, il giudice si sarebbe surrogato all’organo di accusa cui e’ rimessa la gestione delle intercettazioni.

Il provvedimento sarebbe, inoltre, abnorme anche dal punto di vista funzionale, determinandosi una stasi laddove la difesa non decidesse di procedere all’ascolto. Il provvedimento imporrebbe inoltre al Pubblico ministero la violazione di legge derivante dalla imposizione di un diverso e non consentito modo di dare applicazione alla disciplina di cui all’articolo 268 c.p.p..

3. Il Procuratore Generale, in data 23 febbraio 2018, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile non potendosi ritenere abnorme il provvedimento impugnato.

2. In via preliminare, occorre rilevare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno tracciato le caratteristiche della categoria dell’abnormita’ (Sez. U., n. 19 del 18/6/1993, P.M. in proc. Garonzi, Rv. 194059; Sez. U., n. 8 del 24/3/1995, P.M. in proc. Cirulli, Rv. 201545; Sez. U., n. 10 del 9/7/1997, P.M. in proc. Baldan, Rv. 208220; Sez. U., n. 11 del 9-7-1997, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 – dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U., n. 4 del 31/1/2001, P.M. in proc. Romano, Rv. 217760; Sez. U., n. 28807 del 29/5/2002, Manca, Rv. 221999; Sez. U., n. 19289 del 25/2/2004, P.M. in proc. Lustri, Rv. 227355; Sez. U., n. 5307 del 20/12/2007 – dep. 2008, Battistella, Rv. 238239).

Al riguardo, si e’ affermato che e’ affetto da vizio di abnormita’ il provvedimento che, per la singolarita’ e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, nonche’ quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di la’ di ogni ragionevole limite; l’abnormita’ dell’atto processuale puo’ riguardare tanto il profilo strutturale, allorche’ l’atto, per la sua singolarita’, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilita’ di proseguirlo ovvero una inammissibile regressione dello stesso ad una fase ormai esaurita.

3. Deve, pero’, evidenziarsi che, nel comporre un contrasto giurisprudenziale insorto all’interno della giurisprudenza di legittimita’, sul tema specifico della dichiarazione di nullita’ del decreto di citazione a giudizio per invalidita’ afferenti i requisiti necessari ovvero per mancata notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini ex articolo 415 bis c.p.p., la decisione delle Sezioni Unite n. 25957 del 26/03/09, Toni, Rv. 243590 ha ridotto notevolmente l’ambito di rilevanza del vizio di abnormita’ dell’atto processuale, limitando l’ipotesi di abnormita’ strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioe’ completamente al di fuori dei casi consentiti, perche’ al di la’ di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).

L’abnormita’ funzionale, riconosciuta nel caso di stasi delprocesso e di impossibilita’ di proseguirlo, e’ stata, delpari, limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro delprocedimento o del processo.

Rileva il Supremo Collegio nella sua espressione piu’ autorevole che “Solo in siffatta ipotesi il Pubblico ministero puo’ ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarita’ del processo; negli altri casi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, egli e’ tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. Non e’ invece caratterizzante dell’abnormita’ la regressione del procedimento, nel senso di “ritorno” dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari. L’esercizio legittimo dei poteri del giudice puo’ comportare siffatta regressione. Se si’ consente al Pubblico ministero di invocare il sindacato della Cassazione in ogni caso in cui essa e’ stata disposta dal giudice, si rende possibile tale sindacato avverso tutti i provvedimenti di siffatto tipo, eludendosi cosi’ il principio di tassativita’ delle impugnazioni. Deve, quindi, ribadirsi che se l’atto del giudice e’ espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si e’ in presenza di un regresso “consentito”, anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacche’ in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto “abnorme”.

4. Il Pubblico ministero ricorrente ravvisa l’abnormita’ strutturale del provvedimento impugnato nella circostanza che, disponendo rilascio di copia integrale di tutte le intercettazioni, il giudice si sarebbe surrogato all’organo di accusa cui e’ rimessa alla gestione delle intercettazioni: cosi’ prospettata, come correttamente messo in evidenza dal Procuratore Generale, non pare sussistere la dedotta abnormita’ posto che e’ potere del giudice del dibattimento disporre il rilascio di copia degli atti e anche dei files delle conversazioni captate.

Il Pubblico ministero lamenta, inoltre, la palese inosservanza delle fasi e della successione temporale scandita dall’articolo 268 c.p.p., commi 6, 7 e 8, in quanto il Tribunale di Cosenza aveva ritenuto che il difensore avesse diritto al rilascio di copia integrale delle intercettazioni eseguite dalla polizia giudiziaria e non solo di quelle ritenute rilevanti e trascritte, come previsto dalla normativa.

4.1. Deve rilevarsi, a questo proposito, che il Pubblico ministero non ha mai attivato nel caso in esame lo speciale procedimento di cui all’articolo citato e che, conseguentemente, le deduzioni in merito alla violazione delle fasi e della successione temporale scandita dal legislatore non colgono nel segno.

Conseguentemente, non essendo stata celebrata l’udienza stralcio, tutte le intercettazioni disposte nel procedimento devono ritenersi depositate agli atti.

Il diritto all’ascolto dei files e’ prerogativa difensiva che puo’ essere fatta valere ovviamente al di la’ dei limiti dell’incidente cautelare. Una volta che si sia proceduto al deposito ai sensi dell’articolo 268, comma 4, cod. proc. pen., i difensori hanno diritto, non suscettibile di limitazione alcuna ne’ di apposita autorizzazione, ad ascoltare i files audio relativi alle registrazioni delle captazioni.

Vero e’ che il diritto alla copia di tali files sembra, invece, subordinato al meccanismo di filtro reggimentato dall’articolo 268 c.p.p., comma 6, sotteso alla tutela della riservatezza inerente dati e soggetti coinvolti nelle captazioni estranei all’interesse immediato del processo; ma nella prassi lo stralcio viene spesso pretermesso – alla luce della non perentorieta’ dei termini attribuiti alle parti per indicare le captazioni non manifestamente irrilevanti nell’ottica processuale e della assenza di una competenza funzionale in tal senso ascritta al Giudice delle indagini preliminari (cfr. in tal senso Corte Costituzionale, n. 255/12) – per venire assorbito dalle analoghe valutazioni rese in dibattimento; sicche’ non di rado il diritto alla copia, come nel caso di specie, finisce per essere riconosciuto senza una preventiva, esplicita, eliminazione a monte delle registrazioni manifestamente estranee al processo.

4.2. Da tanto se ne deduce che la violazione del diritto all’ascolto delle registrazioni e quello legato alla copia dei files audio da’ luogo ad una compressione del diritto di difesa, tale da concretare una nullita’ di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), perche’ cade direttamente sulla possibilita’ di vaglio critico del momento nel quale si concreta la prova, id est le registrazioni e che tale vizio non e’ esclusivamente riscontrabile in sede cautelare (Sez. 6, n. 41362 del11/07/2013, Rv. 257804)

4.3. Mette conto rilevare, a questo proposito, come il Decreto Legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 – entrato in vigore il 26/01/2018 e che non trova applicazione ovviamente con riferimento alla fattispecie in esame – si sia mosso anche nell’ottica di tutelare il diritto all’ascolto del difensore. E’ stato, infatti, alzato da cinque a dieci giorni il termine attributo alle difese per l’esame delmateriale intercettato, una volta che questo sia stato depositato, ed e’ stato anticipato il diritto al rilascio di copia dei verbali di trascrizione sommaria, una volta disposta l’acquisizione ad opera del giudice.

5. Tirando le fila dei principi sopra esposti, deve concludersi che l’ordinanza del Tribunale di Cosenza non puo’ ritenersi abnorme poiche’, in quanto corretta nei suoi presupposti e nelle sue conclusioni, non e’ certo avulsa dall’intero ordinamento processuale e non e’ stata adottata dal Tribunale in assenza di potere astratto o concreto.

Tale ordinanza non intacca, poi, alcuna prerogativa delPubblico Ministero, poiche’, come si e’ detto, una volta disposto il rinvio a giudizio, gli atti devono ritenersi depositati e quindi nella disponibilita’ dell’organo giudicante.

Le difese hanno, quindi, diritto, a valutare la possibilita’ di chiederne copia, senza con cio’ determinare alcuna stasi processuale nel senso sopra chiarito dalle citate pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte.

6. Ne discende, pertanto, l’inammissibilita’ del ricorso delProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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