Il delitto di induzione indebita si configura in forma tentata nell’ipotesi in cui l’evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 20 aprile 2018, n. 17988.

Nella fattispecie consumata, la condotta di induzione richiesta per la configurabilita’ del delitto di cui all’articolo 319 quater cod. pen. sussiste quando, in assenza di minaccia vengano prospettate da parte del pubblico ufficiale conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della legge per ottenere denaro o altra utilita’. Il reato e’ caratterizzato dall’abuso induttivo del pubblico ufficiale tramite una condotta di persuasione, di suggestione, o pressione morale con piu’ tenue valore condizionante la liberta’ di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di piu’ ampi margini decisionali, finisce con il prestare acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, perche’ motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale. Il reato si caratterizza per una minore intensita’ della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell’agente pubblico, ma l’elemento discriminante rispetto alla concussione e’ dato dalla tipologia del danno prospettato, che e’ ingiusto ai sensi dell’articolo 317 c.p. e conforme alle previsioni normative in quello di cui all’articolo 319 quater cod. pen..
Il delitto si configura in forma tentata nell’ipotesi in cui l’evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente.
Ai fini della configurabilita’ del tentativo di induzione indebita di cui all’articolo 319 quater cod. pen., che deve ritenersi integrato quando l’evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente, non e’ necessario il perseguimento di un indebito vantaggio da parte di quest’ultimo poiche’ tale elemento rileva esclusivamente per la sussistenza della fattispecie consumata. Qualificare una fattispecie concreta come tentativo di induzione indebita prevista dagli articoli 56 e 319 quater c.p., non implica la necessita’ dell’ulteriore requisito costituito dal perseguimento di un indebito vantaggio da parte dei privati.

Sentenza 20 aprile 2018, n. 17988
Data udienza 6 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirella – rel. Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/04/2017 della CORTE DI APPELLO di TORINO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AGLIASTRO MIRELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PERELLI SIMONE, il quale ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS) del foro di MILANO, difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS), il quale si e’ richiamato alla memoria gia’ presentata ed ha depositato conclusioni e nota spese;
udito l’avvocato (OMISSIS) del foro di VERBANIA, difensore di (OMISSIS), la quale ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 07/44/2017 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale in data 12/4/2016, riduceva la pena inflitta a (OMISSIS) nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione concedendo i doppi benefici di legge, confermando le statuizioni civili.
In primo grado l’imputato era stato condannato alla pena di anni due e mesi di reclusione ed Euro 300,00 di multa oltre che al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ Comune di (OMISSIS), per i reati di tentata induzione indebita e omissione di denuncia.
Con riferimento alla imputazione di cui al capo a) – articolo 56 c.p., articolo 81 c.p., comma 2, articolo 319 quater cod. pen. – si addebitava al (OMISSIS) di avere, abusando della sua qualita’ di pubblico ufficiale responsabile dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune di (OMISSIS) (provincia di (OMISSIS)), compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a indurre le sorelle (OMISSIS) e (OMISSIS) a concedere indebitamente, a vantaggio della proprieta’ immobiliare intestata alla moglie (OMISSIS), una servitu’ di passaggio che sarebbe gravata sul terreno sito in (OMISSIS) di proprieta’ delle persone offese. Al capo b) si addebitava al (OMISSIS) il reato di cui all’articolo 361 cod. pen., consistente nell’avere omesso, in qualita’ di pubblico ufficiale responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata del Comune di (OMISSIS), di riferire all’Autorita’ Giudiziaria l’accertato abuso edilizio costituente reato commesso in epoca risalente dalla famiglia (OMISSIS) sul terreno della loro proprieta’, rappresentato da una tettoia aperta su due lati in muratura in territorio sottoposto a vincolo paesaggistico.
I giudici di merito, ricostruendo la vicenda in esame, hanno evidenziato che il ricorrente aveva avanzato alle persone offese plurime richieste di concessione del diritto reale di servitu’; le aveva informate che di fronte al loro diniego, avrebbe potuto, quale responsabile dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata, denunciare l’esistenza della violazione di edilizia-ambientale nella loro proprieta’, costituito dal porticato in muratura costruito nei primi anni âEuroËœ80 in assenza di autorizzazione. Il (OMISSIS) si era attivato per incontrare il legale di fiducia delle sorelle (OMISSIS) (il primo incontro era avvenuto il 30/8/2013), al quale aveva prospettato che se gli fosse stata concessa la servitu’ richiesta, avrebbe rilasciato un’autorizzazione a costruire in sanatoria (ma il manufatto non aveva il requisito della doppia conformita’ urbanistica e paesaggistica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 36).
Gli interventi della polizia giudiziaria avevano consentito di rinvenire nel computer di (OMISSIS) la trascrizione del colloquio tra lo stesso ed il legale delle signore (OMISSIS), avvenuto il 30/8/2013, che era stato dallo stesso registrato e riversato nel suo computer (come confermato dal legale delle persone offese, la cui attendibilita’ della deposizione non era mai stata contestata dall’imputato). Un ulteriore incontro era avvenuto il 4/11/2013 presso lo studio del legale predetto e del geometra di fiducia delle medesime, nel corso del quale era stata reiterata la stessa richiesta illecita, non riuscendo l’imputato nell’intento per il rifiuto opposto dalle persone offese.
La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la responsabilita’ di (OMISSIS) per entrambi i reati addebitatigli, per avere l’imputato rivolto pressioni sulla libera determinazione delle titolari del fondo viciniore al fine di ottenere la costituzione di una servitu’ in proprio favore, subordinando il rilascio della sanatoria per il manufatto abusivo accertato nell’aprile 2013 (mai denunciato all’autorita’ giudiziaria) alla concessione del diritto reale, prospettando un vantaggio per le germane (OMISSIS), proposta che pero’ non venne mai accolta dalle sorelle.
Agli atti del Comune esisteva una lettera dell’8/8/2013 con cui il (OMISSIS) aveva attestato l’esistenza della doppia conformita’ del manufatto abusivo delle sorelle (OMISSIS), atto prodromico al tentativo di induzione all’ottenimento della servitu’ prediale in favore del proprio fondo. Infatti, la trattativa con le persone offese era stata preceduta da attivita’ tecnico-amministrativa con cui l’imputato aveva contestato alle sorelle (OMISSIS) la realizzazione nel loro fondo di una tettoia aperta su due lati, senza titolo ed in area soggetta a vincolo paesaggistico, e su tale pratica, la commissione edilizia del Comune di (OMISSIS) aveva espresso parere favorevole, ritenendo l’opera compatibile sotto il profilo paesaggistico.
La Sovrintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincia di Novara, Alessandria e Verbania, aveva sospeso il parere obbligatorio in attesa di conoscere se il manufatto costituisse o meno “volumetria”.
In occasione dell’inizio dei lavori (regolarmente autorizzati) svolti nel fondo della moglie dell’imputato per il ripristino di un passo pedonale e carraio, le sorelle (OMISSIS) avevano sporto atto di denuncia-querela in data 22/4/2014 e intentavano causa civile per negatoria servitutis; questo procedimento era stato definito con sentenza del Tribunale di Verbania n. 31/2016 divenuta irrevocabile, la quale riconosceva che l’area su cui si doveva creare la servitu’ in favore della moglie dell’imputato non era mai stata di proprieta’ delle sorelle (OMISSIS) o dei loro danti causa, in quanto di proprieta’ pubblica e gravata da vincolo di uso civico, sentenza che era intervenuta prima dell’inizio del processo di primo grado e che statuiva l’inesistenza dei diritti di proprieta’ affermati dalle sorelle (OMISSIS) sull’area culla quale doveva essere costituita la servitu’ prediale.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) per il tramite del suo difensore deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge ai sensi dell’art 606 c.p.p., lettera b) ed e), travisamento delle risultanze istruttorie in relazione all’articolo 565 c.p., articolo 319 quater c.p., articolo 49 c.p., Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 167 e succ. mod., articolo 530 cod. proc. pen.. Ritiene la difesa che il reato contestato al capo a) vada qualificato come reato impossibile ai sensi dell’articolo 49 cod. pen. per inidoneita’ dell’azione sia in forma agevolativa, promessa o garantita sia nella forma negativa, quanto al potere dell’imputato di impedire il buon esito della pratica edilizia delle sorelle (OMISSIS), in assenza dell’ottenimento di un’utilita’ personale.
2) violazione di legge e vizio di motivazione, travisamento di prove in relazione agli articoli 56, 319 quater cod. pen. e articolo 530 cod. proc. pen. La difesa sostiene che essendosi accertato – a posteriori – che l’area in cui avrebbe dovuto insistere la servitu’ di passaggio non era di proprieta’ delle sorelle (OMISSIS), ma proprieta’ del Comune di (OMISSIS), gravata da usi civici, il reato non si poteva configurare, nemmeno nella forma del tentativo.
3) mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera d), violazione di legge, ai sensi dell’articolo 603, 190 cod. proc. pen.. Non e’ stata disposta l’audizione del funzionario attualmente addetto al Servizio Edilizio-Urbanistica sullo stato attuale della pratica di rilascio della sanatoria per il porticato abusivo.
4) violazione di legge e travisamento delle prove con riferimento all’insussistenza del reato di cui all’articolo 361 cod. pen. di cui al capo b) dell’imputazione. La Corte di appello ritiene sussistente anche questo reato poiche’, l’imputato quale pubblico ufficiale, non comunico’ all’Autorita’ Giudiziaria l’avvenuto accertamento del reato urbanistico riguardante il porticato abusivo. Sostiene la difesa che l’imputato (OMISSIS) era uno dei tanti poteri amministrativi che potevano esprimere la volonta’ della Pubblica Amministrazione sulla pratica delle sorelle (OMISSIS). Il (OMISSIS), peraltro, aveva gia’ rilasciato il suo parere favorevole in data 8/8/2013.
5) violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) per ingiustificato diniego delle attenuanti generiche ed erronea determinazione della pena irrogata. Esse potrebbero essere concesse considerando l’incensuratezza, le modalita’ in forma di tentativo della condotta.
3. In data 22/1/2018 veniva presentata memoria ai sensi dell’articolo 611 cod. proc. pen. nell’interesse delle parti civili, sorelle (OMISSIS). Con tale atto si evidenzia che la pratica di sanatoria era tutt’altro che conclusa per la parte che riguardava il Comune di (OMISSIS), poiche’ esiste una comunicazione interlocutoria della Sovrintendenza del 16/10/2013 che era stata trasmessa al Comune di (OMISSIS), nei confronti della quale il (OMISSIS), nelle date 28/10/2013 e 6/11/2013, aveva interloquito con la Sovrintendenza comunicando di non avere ottenuto dalle parti i chiarimenti richiesti. Si tratta di date successive al 30/8/2013 giorni in cui era avvenuto l’incontro del (OMISSIS) nello studio del difensore delle persone offese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile, anche per la sostanziale reiterazione delle contrapposte prospettazioni difensive, gia’ dedotte presso i giudici di merito e respinte con motivazione congrua ed esaustiva.
2. Con il primo motivo il ricorrente ritiene che possa trovare applicazione, nel caso di specie, la figura del “reato impossibile”, atteso che non sarebbe stato nel potere dell’imputato impedire il buon esito della pratica edilizia intestata alle sorelle (OMISSIS), a fronte dell’ottenimento di un’utilita’ personale del (OMISSIS) e soprattutto perche’ erano stati rilasciati parere favorevoli in materia ambientale da parte delle autorita’ comunali, circostanze da rendere inattuabile la configurazione del reato.
Va in primo luogo puntualizzato che risulta smentito che il (OMISSIS) avesse esaurito la sua attivita’ amministrativa in data 8/8/2013, con il rilascio del parere favorevole, avendo interloquito, attraverso alcune e-mail con la Soprintendenza BB.CC.AA., proprio con riferimento al manufatto abusivo delle persone offese. Inoltre, quand’anche piu’ organi siano stati chiamati a rendere pareri e atti ai fini delle autorizzazioni urbanistico-paesaggistiche, tali atti si fondano sull’istruttoria curata dall’Ufficio Tecnico Comunale (e nel Comune di (OMISSIS) il funzionario addetto era l’imputato, che infatti, aveva curato l’iter tecnico-amministrativo); infine, il cuore della condotta illecita, oggetto della contestazione, e’ la strumentalizzazione dell’attivita’ d’ufficio da parte del ricorrente, per compiere atti di convincimento, induzione e suggestione alle parti offese, prospettando plausibili esiti favorevoli su cui l’autore mostra di potere influire.
Per la configurabilita’ del reato impossibile, “l’inidoneita’” deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, tale da non potere consentire neppure in via eccezionale l’attuazione del proposito criminoso.
Viceversa, “l’idoneita’” degli atti, valida per l’integrazione della figura del delitto tentato deve essere considerata nella sua potenzialita’, causalmente atta a conseguire il risultato progettato, dovendosi avere riguardo alla situazione che l’agente si era prospettato al momento dell’azione criminosa e prescinde dal contemporaneo intervento esterno che abbia impedito la realizzazione dell’evento.
In materia di reato impossibile, l’inidoneita’ dell’azione che rende impossibile l’evento dannoso o pericoloso esige che l’incapacita’ di produrre l’evento sia “assoluta, intrinseca e originaria” secondo una valutazione oggettiva da compiersi ex ante, risalendo al momento iniziale del suo compimento, e cio’ indipendentemente da ogni cautela predisposta dalla persona offesa ovvero intervento successivo che abbia impedito la realizzazione di tale evento (Sez. 1, sentenza n. 36726 del 02/07/2015 Rv. 264567; Sez. 5, sentenza n. 9254 del 15/10/2014 Rv. 263058; Sez. 2, sentenza n. 36631 del 15/05/2013, Rv. 257063; Sezione 1, sentenza del 2/2/2007 n. 4359, non mass.).
L’idoneita’ degli atti va valutata ex ante in relazione alla condotta originaria dell’agente e non con riferimento alle circostanze impreviste che abbiano impedito il verificarsi dell’evento o il compimento dell’azione: essa e’ invero, criterio di determinazione dell’adeguatezza causale, intesa come attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto, di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice.
L’univocita’ degli atti e’ espressa dal riferimento di essi al delitto consumato e deve essere tale da non consentire la realizzazione degli stessi o in base alla loro essenza o in base alla prova specificamente acquisita, tenendo conto della finalita’ della commissione di un determinato delitto.
In applicazione dei sopraesposti principi, va osservato che il ricorrente, ignaro che la porzione confinante fosse in realta’ di proprieta’ pubblica, gravata da vincolo di uso civico, aveva pesantemente pressato le parti civili, per ottenere la servitu’ prediale, allettandole con la prospettiva di eliminare la vertenza urbanistica e paesaggistica che avrebbe potuto gravare sul porticato abusivamente costruito in epoca risalente e mai sanato: con cio’ integrando compiutamente la fattispecie addebitata, non consumata per la ferma opposizione delle destinatarie e posta in essere abusando dei poteri pubblicistici di cui era investito il (OMISSIS), quale funzionario dell’UTC del Comune di (OMISSIS).
3. Con il secondo motivo si lamenta la configurazione del reato addebitato al capo a) nella forma del tentativo che, secondo l’assunto difensivo, non sarebbe invece configurabile, in quanto rimasto allo stadio della condotta non punibile.
La Corte aveva ritenuto sussistente il delitto nella forma tentata in termini di persuasione e pressione morale per conseguire un vantaggio indebito, prospettando alle sorelle (OMISSIS) il rilascio di un permesso in sanatoria contra legem (illecito beneficio per la persona offesa, poiche’ assente la doppia conformita’ edilizia ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 36, comma 1).
Vale al riguardo ribadire che alla stregua della giurisprudenza formatasi dopo la introduzione della L. 6 novembre 2012, n. 190, nella fattispecie consumata, la condotta di induzione richiesta per la configurabilita’ del delitto di cui all’articolo 319 quater cod. pen. sussiste quando, in assenza di minaccia vengano prospettate da parte del pubblico ufficiale conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della legge per ottenere denaro o altra utilita’. Il reato e’ caratterizzato dall’abuso induttivo del pubblico ufficiale tramite una condotta di persuasione, di suggestione, o pressione morale con piu’ tenue valore condizionante la liberta’ di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di piu’ ampi margini decisionali, finisce con il prestare acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, perche’ motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale. Il reato si caratterizza per una minore intensita’ della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell’agente pubblico, ma l’elemento discriminante rispetto alla concussione e’ dato dalla tipologia del danno prospettato, che e’ ingiusto ai sensi dell’articolo 317 c.p. e conforme alle previsioni normative in quello di cui all’articolo 319 quater cod. pen..
Il delitto si configura in forma tentata – per quello che interessa il caso in esame – nell’ipotesi in cui l’evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente (Sezione 6 sentenza n. 46071 del 22/7/2015, Rv. 265351).
Ai fini della configurabilita’ del tentativo di induzione indebita di cui all’articolo 319 quater cod. pen., che deve ritenersi integrato quando l’evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente, non e’ necessario il perseguimento di un indebito vantaggio da parte di quest’ultimo poiche’ tale elemento rileva esclusivamente per la sussistenza della fattispecie consumata (Sezione 6 sentenza n. 32246 dell’11/4/2014, Rv. 262075) n. 6846 del 12/1/2016, Rv. 265901; Sez. 6 sentenza n. 35271 del 22/6/2016, Rv. 267986). Qualificare una fattispecie concreta come tentativo di induzione indebita prevista dagli articoli 56 e 319 quater c.p., non implica la necessita’ dell’ulteriore requisito costituito dal perseguimento di un indebito vantaggio da parte dei privati.
4. Con il terzo motivo si lamenta che non e’ stata disposta l’audizione del funzionario addetto al servizio edilizia urbanistica sullo stato attuale della pratica di rilascio della sanatoria per il porticato abusivo. Il motivo e’, palesemente infondato, per la evidente irrilevanza della escussione del funzionario anzidetto, risultando dagli atti che sia la pratica di compatibilita’ paesaggistica, sia quella di compatibilita’ urbanistica ed edilizia intestata alle sorelle (OMISSIS), erano pendenti al momento del ricorso.
5. Con il quarto motivo si deduce l’insussistenza del reato di omessa denuncia da parte dell’imputato di cui al capo b) della rubrica.
Il (OMISSIS), che aveva accertato un illecito urbanistico riguardante il porticato abusivo delle sorelle (OMISSIS), non comunico’ all’autorita’ giudiziaria la notizia di reato che era emersa, bensi’ si servi’ di tale circostanza – da lui appresa nella qualita’ di funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale – come espediente per indurre le persone offese a concedergli la servitu’ prediale in cambio della sua inerzia consapevole. E’ proprio in tale espediente che si annida la malizia del pubblico ufficiale nel prospettare alle sorelle (OMISSIS) ed al loro difensore di fiducia la possibilita’ di rilascio di un’autorizzazione in sanatoria per regolarizzare il manufatto che era stato costruito abusivamente molti anni prima, per ottenere la concessione di una servitu’ prediale gravante sul fondo viciniore. Dall’esame di tale condotta deriva la perfetta consapevolezza del ricorrente che la realizzazione del porticato senza le dovute autorizzazioni doveva essere comunicata all’Ufficio della Procura in quanto costituente illecito edilizio, essendo l’imputato proprio il funzionario preposto alla trattazione della materia edilizia nel suo Comune e adeguato conoscitore della materia trattata.
E’ infondato l’assunto difensivo secondo cui non costituisce omissione punita dall’articolo 361 cod. pen. la mancata comunicazione all’autorita’ giudiziaria delle domande di sanatoria degli abusi edilizi pervenuti alla Pubblica amministrazione (giustificata dalla prassi dell’ufficio Tecnico Comunale di (OMISSIS), che, in presenza di sanatoria di abuso edilizio, si notiziava la Procura della Repubblica solo al momento del rilascio del corrispondente provvedimento amministrativo). Il (OMISSIS) aveva strumentalizzato la conoscenza dell’abuso, per gestire per suo tornaconto la procedura di eventuale autorizzazione in sanatoria, rilasciando parere favorevole.
6. Con il quinto motivo si lamenta l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’entita’ della pena inflitta (peraltro ridotta, in appello, nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione). La mancata concessione delle circostanze innominate, congruamente ed esaustivamente e’ stata motivata dalla Corte per la sussistenza di elementi negativi costituiti dalla grave deviazione dei doveri funzionali e dall’intensita’ del dolo manifestata dal ricorrente, reiterando il medesimo per mesi, la condotta induttiva, ed infine, trattandosi di reati commessi con abuso di poteri, in violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione, non appare congruo alcun trattamento di maggiore benevolenza.
7. Dalla inammissibilita’ del ricorso deriva ex articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 2000,00.
8. L’imputato (OMISSIS) deve essere condannato al pagamento delle spese del grado sostenute dalla parte civile (OMISSIS) e (OMISSIS), che liquida nella complessiva somma di Euro quattromila oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) che liquida nella complessiva somma di Euro quattromila oltre accessori di legge.

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