Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 13 settembre 2017, n. 41785. In tema di confisca il pm non può impugnare il provvedimento che nega la convalida del sequestro disposto in via d’urgenza

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L’articolo 27 cit., infatti, prevede solo per tali provvedimenti la comunicazione senza indugio ai due uffici del pubblico ministero ed all’interessato. L’articolo 27, comma 2 stabilisce, poi, che per le impugnazioni “di detti provvedimenti” si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10. Attualmente, pertanto il sistema normativo prevede, in ordine ai provvedimenti di sequestro e confisca, con riferimento al pubblico ministero, l’impugnabilita’ della sola “revoca del sequestro”, disposta a seguito del rigetto della richiesta di confisca dei beni sequestrati o con autonomo provvedimento prima dell’udienza funzionale alla confisca quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l’indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente (articolo 20, comma 2).
Non e’ prevista l’impugnabilita’ del diniego della confisca ne’ del rigetto della richiesta di sequestro. In merito a tale ultimo aspetto e’ utile segnalare che nella Relazione illustrativa al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 si osserva che “e’ stato ritenuto opportuno riservare in via esclusiva al Tribunale la competenza a disporre il sequestro, escludendo cosi’ l’ipotesi che il provvedimento potesse essere disposto anche dalla Corte d’Appello in riforma della decisione del Tribunale”.
La giurisprudenza di legittimita’ ha escluso la impugnabilita’ di alcuni provvedimenti propri del procedimento di prevenzione.
Ad esempio, si e’ esclusa la ricorribilita’ in Cassazione avverso il provvedimento con cui la Corte d’appello delibera, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 27, comma 3, sulla richiesta del p.m. di sospensione dell’esecutivita’ del decreto di revoca del sequestro (Sez. 6, n. 33235 del 22/07/2015, Montresor, Rv. 264464); si e’ esclusa la possibilita’ di ricorrere in cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice della prevenzione disponga una cauzione, non essendo prevista dalla legge alcuna forma di gravame (Sez. 2, n. 4834 del 16/01/2013, Lo Russo, Rv. 255200; Sez. 2, n. 27603 del 04/05/2007, Chiovaro, Rv. 238917; Sez. 5, n. 35363 del 22/09/2006, Chimienti, Rv. 235202 e Sez. 5, n. 5493 del 08/10/1998, Gionta, Rv. 212199); si e’ affermato che non e’ impugnabile il provvedimento con cui il giudice della prevenzione rigetta l’istanza di revoca o rateizzazione della cauzione di cui alla L. n. 575 del 1965, articolo 3-bis, mancando un’espressa previsione di legge che contempli alcun mezzo di gravame in relazione a tale ipotesi (Sez. 6, n. 39855 del 16/09/2015, Vollaro, Rv. 264654; Sez. 2, n. 46751 del 18/11/2008, Sabatelli, Rv. 242803; Sez. 1, n. 8931 del 21/11/2000, Pangallo, Rv. 218224 e Sez. 6, n. 4183 del 09/12/1999, Gennaro, Rv. 216631).
Contro i provvedimenti di sequestro prodromico alla confisca, come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 20, 21 e 22, la giurisprudenza ha negato non solo il riesame ma anche il ricorso in cassazione. Si ritiene infatti che il richiamo dell’originario disposto della L. n. 575 del 1965, articolo 2-bis, comma 6, agli articoli 253, 254 e 255 c.p.p., e non anche alle norme contenute negli articoli 324 e 325 c.p.p., che prevedono la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro e il successivo ricorso per cassazione, oggi ripetuto e mantenuto fermo dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 19, comma 4, non consente di offrire una diversa interpretazione. Si e’, cosi’, esclusa l’autonoma impugnabilita’ del provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro precisando che “in tema di misure di prevenzione patrimoniali, una volta che sia stata esercitata l’azione di prevenzione da parte del Procuratore della Repubblica o del Questore, nessuna preclusione all’esercizio d’ufficio dei poteri cautelari ed investigativi del tribunale puo’ derivare da un precedente rigetto della richiesta di sequestro dei beni, trattandosi di provvedimento adottato rebus sic stantibus e comunque inidoneo a passare in giudicato, perche’ insuscettibile di autonoma impugnazione”. In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la legittimita’ del sequestro dei beni disposto d’ufficio dal Tribunale a seguito di ulteriori acquisizioni investigative, anch’esse officiose, dopo che una precedente richiesta di applicazione della misura cautelare sui medesimi beni, avanzata dal pubblico ministero, era stata respinta dallo stesso organo (Sez. 2, n. 1254 del 14/02/1997, Nobile, Rv. 207318 e Sez. 2, n. 5248 del 23/01/2007, Giordano, Rv. 236129).
1.3. Questa stessa giurisprudenza deve essere applicata al caso in esame, avente ad oggetto la mancata convalida del sequestro disposto in via d’urgenza. Anche in questo caso deve escludersi l’autonoma impugnabilita’ del provvedimento negativo, sia perche’ le norme – in specie il Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 27 – non prevedono alcuna forma di impugnazione, sia perche’ si tratta di un provvedimento di carattere interinale, che non comporta alcuna decisione finale sulla richiesta ablativa dei beni, ma e’ limitato a pronunciarsi negativamente su un’istanza temporanea di tipo cautelare.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

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